TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-01-26, n. 202401559

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-01-26, n. 202401559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401559
Data del deposito : 26 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2024

N. 01559/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03694/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2019, proposto da
B G, P A, B A, L O, S A, P E, M C, C G, V L, A G, G F, rappresentati e difesi dall’avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

Anna Maria Bellè, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

1) a) del Decreto Ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019, a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto

MIUR

10 settembre 2010 n. 249 e successive modifiche”, nella parte in cui, nell’indire il nuovo ciclo del

TFA

Sostegno, per tutti gli ordini di scuola, il MIUR ha escluso gli odierni ricorrenti, in quanto in possesso del dottorato di ricerca con 24 cfu, nonché ha impedito il loro accesso alle prove selettive. Nonché laddove l’impugnato decreto reitera il divieto di partecipazione dei Dottori di ricerca con 24 cfu alla procedura concorsuale del

TFA

Sostegno, senza perciò considerare il giusto valore del predetto titolo ai fini dell’ammissione alle prove e senza neppure considerare la necessità nazionale di colmare il fabbisogno dei docenti di sostegno, previa eliminazione del numero programmato e con contestuale partecipazione dei dottori di ricerca con 24 cfu, nonché, nonché nella parte in cui, con riferimento alle prove preselettive, il MIUR non ha previsto, a beneficio dei Dottori di ricerca con 24 cfu, ingiustamente esclusi, una soglia di sufficienza minima individuabile a priori e valevole per tutti gli atenei. Nonché delle pedisseque note ed allegati;

b) del Decreto Ministeriale n. 158 del 27 febbraio 2019, a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., ed avente ad oggetto la calendarizzazione delle prove per l’accesso al TFA sostegno 2019, nella parte in cui non possono accedere gli odierni ricorrenti, in quanto in possesso del Dottorato di ricerca con 24 cfu. Nonché nella parte in cui, in particolare nelle disposizioni finali e transitorie (art.5), unitamente altresì agli artt. 4 e 3, il decreto ministeriale n. 92/2019 non ha previsto, nelle more dell’attivazione dei concorsi ordinari, la partecipazione dei Dottori di ricerca con 24 cfu al

TFA

Sostegno. Nonché nella parte in cui, oltre ad escludere gli odierni ricorrenti, il MIUR, peraltro, non ha previsto una soglia minima di sufficienza uguale per tutti gli aspiranti docenti ai fini dell’ammissione agli ambiti corsi. Nonché nella parte in cui non è prevista la possibilità per gli odierni ricorrenti di formulare regolare domanda online e di procedere al pagamento dei diritti di segreteria, in quanto impossibilitati materialmente a formulare l’ambita istanza, a causa del fatto che il MIUR ha inteso riservare l’accesso online soltanto a coloro ritenuti in possesso dei requisiti, con ingiusta esclusione dei ricorrenti attuali. Nonché nella parte in cui le istanze dei ricorrenti vengono ingiustamente rifiutate in quanto non formulate in modo online e, comunque, perché, illegittimamente, gli istanti sono considerati in assenza dei requisiti. Nonché di ogni eventuale silenzio serbato e rifiuto serbato in ordine alle domande dei ricorrenti;

c) nonché del Decreto del 20 febbraio 2019 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., con cui sono state previste le date di svolgimento delle prove preselettive e sono stati distribuiti i posti alle Università per l’accesso al Tfa sostegno, nonché dei pedissequi allegati, comprese tabelle e note di distribuzione dei posti. Nonché di tutti gli eventuali avvisi pubblicati in vista dell’indizione del

TFA

Sostegno 2019 per la partecipazione dei docenti, ad esclusione degli attuali istanti, in quanto in possesso del dottorato di ricerca con 24 cfu. Comunque, sempre per le anzidette e medesime ragioni, di ogni atto o provvedimento di formazione del nuovo ciclo del

TFA

Sostegno 2019, che qui si ha per integralmente impugnato, laddove intenda escludere i Dottori di ricerca dalla procedura ad oggetto. Nonché nella parte in cui il MIUR non permette l’accesso degli istanti, già per il solo fatto di essere in possesso del diploma di scuola superiore, valevole per l’insegnamento della materia b032, classe di concorso a cui è possibile accedere con qualunque diploma di scuola superiore, e peraltro trattasi di classe ricompresa nella tabella B, considerata valida per l’accesso ai corsi di sostegno;

2) nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di tutti gli atti presupposti e/o connessi, così come indicati nelle premesse dei predetti provvedimenti oggetto di impugnazione, dunque, per quanto attiene al Dm n. 92 del 8 febbraio 2019 (d): del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni, ed in particolare, l’articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
nonché del regolamento di cui al DM n. 81/2013 con cui il MIUR ha inteso modificare il Dm n. 249/2010;
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2;
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni;
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, ed in particolare l'articolo 400, comma 8;
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno”;
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114;
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e successive modificazioni;
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto l0 settembre 2010, n. 249”;
del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, e successive modificazioni;
del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l0 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;
del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi