TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-09-29, n. 202009858
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Pubblicato il 29/09/2020
N. 09858/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D B e P B, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli L-OMISSIS-e, 16;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n. 2493/N dd 15 luglio 2010 – emesso dal Direttore della Divisione (Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati- II Reparto – 9^ Divisione -) nella persona del Dirigente Col.c (li) t.SG Giuseppe Leone (doc.1) notificato al ricorrente in data 27 ottobre 2010 perché negatorio della richiesta di dipendenza e conseguente negatoria di equo indennizzo mutu-OMISSIS-e dalle seguenti infermità “1) “ -OMISSIS- ”;2) “ -OMISSIS- ”;3) “ -OMISSIS- ”;4) “ -OMISSIS- ”;5) “ -OMISSIS- ”;6) “ -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS- ”;7) “ -OMISSIS- ” nonché 8) “ -OMISSIS- ”, giacché ritenuta intempestiva e, comunque, non riconosciute dipendenti;
- ogni altro provvedimento -OMISSIS-ecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto qu-OMISSIS-o segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, quale militare dell’Arma dei Carabinieri attualmente in pensione, con il ricorso in epigrafe rappresenta qu-OMISSIS-o segue.
1.1 L’odierno esponente nel corso della propria carriera lavorativa - iniziata nell’anno 1978 - ha prestato servizio in svariate Stazioni dell’Arma dei Carabinieri ricoprendo diversi incarichi sino al 2006, anno in cui, a causa dei numerosi ricoveri, è stato giudicato non idoneo permanentemente al S.M.I. e CC in modo assoluto e permanente e, altresì, collocato in congedo assoluto anche per inidoneità ai ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.
In particolare, dur-OMISSIS-e il periodo di espletamento del proprio servizio nei vari Comandi di appartenenza, il ricorrente “ha prestato servizio diurno e notturno in condizioni atmosferiche, molto spesso avverse, per cui gli incarichi sono stati svolti in condizioni di particolare disagio ed eccezionalmente faticosi, anche oltre l’orario giornaliero con conseguente logorio fisico” ;pert-OMISSIS-o, il ricorrente rappresenta di aver contratto una serie di infermità e di aver presentato istanze di PPO.
1.2 Tali infermità, con verbale della 5° Commissione Medica Ospedaliera in Roma n. A50602876 del 3.10.2006, sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio con giudizio di ascrivibilità ad una 4^ ctg. della Tab. A vitalizia e sin dalla data del congedo;successivamente, quindi, il ricorrente ha avanzato domanda di dipendenza e concessione dell’equo indennizzo, pervenuta in data 15 febbraio 2008.
1.3 In data 6 ottobre 2008, il ricorrente ha inoltrato formale diffida stragiudiziale all’Amministrazione sollecitandone la pronuncia in relazione alla concessione di PPO per tutte le infermità contratte, posto che la delibera n. 296/2005 del 9.11.2005 del Comitato di Verifica dichiarava dipendente da causa di servizio solo la patologia “-OMISSIS-”.
1.4 Successivamente, tuttavia, con decreto dirigenziale n. 2493/N del 15.07.2010 l'Amministrazione ha respinto le istanze prodotte dal ricorrente in data 15.02.2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché in data 19.11.2009 per la concessione dell'equo indennizzo.
2. Avverso il predetto decreto l’odierno esponente si è gravato con il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 3 del Regolamento approvato con 15.4.1928 n. 1024.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 3 del Regolamento approvato con 15.4.1928 n. 1024, in qu-OMISSIS-o il termine semestrale previsto dal predetto articolo decorrerebbe dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa da causa di servizio e non dalla mera conoscenza dell’infermità genericamente intesa;invero, l’Amministrazione avrebbe omesso di rendere decreto relativo alla “-OMISSIS-” patita dal ricorrente, la quale avrebbe potuto costituire infermità da cui sarebbero mutuate le ulteriori infermità.
Inoltre, in presenza di infermità ad andamento evolutivo - come nel caso asseritamente di specie - la gravità si stabilizzerebbe solo col decorso del tempo, ed essendo state, sia la gravità che la stabilizzazione della malattia -OMISSIS- non ancora conosciute dal ricorrente, la domanda non avrebbe potuto considerarsi intempestiva.
Infine, la violazione emergerebbe anche con riferimento al verbale della C.M.O. di Roma, in cui il ricorrente era dichiarato idoneo al SMI e all’Arma dei Carabinieri.
2) Violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990.
Il provvedimento sarebbe viziato per violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 in qu-OMISSIS-o non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
Invero, l’applicazione di tale norma sarebbe esclusa solo per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza gestiti dagli enti previdenziali ed il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio ed il relativo equo indennizzo non avrebbe natura previdenziale né assistenziale, bensì indennitaria e non sarebbe gestito da enti previdenziali ma dal Comitato di Verifica.
3. Nel presente giudizio, in data 17 gennaio 2011, si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
4. In data 22 marzo 2011 l’Amministrazione ha depositato memoria di replica eccependo l’infondatezza del ricorso per intempestiva presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio rispetto al termine di decadenza;inoltre, con riferimento alla censura relativa all’omessa comunicazione di cui all'art.10 bis, ha precisato come la stessa non comporti un vizio dell’atto ma una mera irregolarità.
5. In data 2 luglio 2020 l’Amministrazione ha depositato documentazione con relativi allegati.
6. In vista della udienza di smaltimento del 25.9.2020, il ricorrente ha depositato memoria in cui ha dichiarato la permanenza del proprio interesse ad agire circa la domanda di equo indennizzo, posto che a seguito di contenzioso instaurato presso la Corte dei Conti per le medesime infermità, si è visto riconoscere la P.P.O;altresì, ha chiesto l’ammissione di CTU medico legale ai fini della predetta richiesta.
7. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2020 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.
8. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. Si premette, a fini di inquadramento giuridico della fattispecie all’odierno esame, un breve esame della normativa di riferimento.
Il regolamento approvato con d.p.r. 29.10,2001, n. 461, e integrato dal codice dell'ordinamento militare (D.lgs. 15.03.2010, n. 66), all’art. 2, comma 1, prevede che: - "il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta (....) la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in chi ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento".
Secondo il successivo comma 6, "la richiesta di equo indennizzo (...) deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione".
Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4, "L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato... quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza".
10. Osserva il Collegio che, nel caso all’odierno gravame, il Ministero della Difesa con decreto dirigenziale n. 2493/N del 15.7.2010, conformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 46738/2009 del 9.6.2010, ha respinto le istanze presentate dal ricorrente in data 15.02.2008 e 19.11.2009, in cui il -OMISSIS-chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità sofferte, per intempestività della domanda di accertamento e per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio.
Come si è avuto modo di osservare, il tenore letterale della normativa di riferimento non lascia alcun residuale dubbio interpretativo in ordine al termine entro cui deve necessariamente essere presentata la domanda volta all’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, vale a dire “ entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”;a tale previsione si aggiunge il termine per la richiesta di equo indennizzo che deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della infermità o lesione.
11. Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione ha indicato il 19.3.2007 come data di conoscibilità dell'infermità in questione, mentre il -OMISSIS-ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità con istanza assunta a protocollo solt-OMISSIS-o in data 15.2.2008, quindi ben oltre il termine semestrale previsto dalla disposizione sopra richiamata.
Sul punto, occorre precisare che la data assunta a riferimento dall’Amministrazione coincide con il giorno di dimissione del -OMISSIS-da un ricovero ospedaliero svoltosi presso l’Ospedale -OMISSIS-e che pert-OMISSIS-o, sulla scorta di tale evento, la diagnosi e la conoscibilità dell’infermità risultavano già ben note al ricorrente;tale data di dimissione, quindi, è stata idoneamente assunta a riferimento per far decorrere i termini per la piena conoscenza, da parte del -OMISSIS- del proprio stato patologico.
11.1 Ulteriormente, occorre ricordare che la competente Commissione ha dapprima valutato gli atti in proprio possesso nonché la documentazione prodotta dall'interessato e solt-OMISSIS-o successivamente ha espresso il proprio parere circa la data di conoscibilità dell’infermità operando, comunque, un proprio legittimo scrutinio tecnico-discrezionale;invero, all’esito di tale ponderata analisi è emerso che sin dalla dimissione intervenuta in data 19.3.2007 il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente ed effettivamente rendersi conto della natura della patologia di cui risultava essere affetto, e per conseguenza, delle cause anche lavorative che vi avrebbero potuto concorrere.
12. T-OMISSIS-o premesso, il ricorrente è risultato in grado di attivarsi nel termine di legge per richiedere l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio già a partire dal 19.03.2007 e l'inutile decorso del termine semestrale ha inevitabilmente comportato la decadenza del diritto ad ottenere il beneficio richiesto e, per l’effetto, il legittimo rigetto dell’istanza presentata solt-OMISSIS-o in data 15.2.2008.
12.1 E per giurisprudenza pacifica, il termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità non è meramente ordinatorio, ma ha carattere di termine perentorio e, quindi, è stabilito a pena di decadenza (TAR Lazio – Sez. II, .06308115 del 15.04.2015) e la tempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è presupposto per la concessione dell'equo indennizzo, in qu-OMISSIS-o, "... al fine di conseguire il titolo al beneficio dell'equo indennizzo... occorre anche la previa osservanza del termine decadenziale previsto dalla normativa per la tempestiva denuncia dell'infermità " (Cons. Stato, sez. III, 12.05.1992, n. 461;sez. II, 30.03.1994, n. 1295;sez. IV, n. 545/2003;VI n. 4533/2005);sicché, " la concessione dell'equo indennizzo è subordinata alla presentazione entro il termine previsto dalla legge e decorrente dal riconoscimento, solo se a sua volta il predetto riconoscimento sia stato tempestivamente richiesto " (cfr.Cons. Stato IV, 21 novembre 2003, n. 1474/2004).
Per tale ragione, “considerato che per le infermità la cui domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intempestiva non può darsi luogo alla concessione dell'equo indennizzo”, correttamente la richiesta di equo indennizzo avanzata dall’odierno ricorrente è stata respinta dall’Amministrazione.
13. Va infine disattesa la seconda censura, con la quale l’esponente lamenta la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990.
Secondo la giurisprudenza di questo T.a.r., infatti, “nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell'infermità contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, né quelli per il preavviso di rigetto, in qu-OMISSIS-o non vi è spazio per un contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal d.P.R. n. 461 del 2001. Del resto, la ragione risiede nella circostanza che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta al C.V.C.S., con conseguente limitato sindacato giurisdizionale per illogicità, manifesta irragionevolezza, omessa considerazione delle circostanze di fatto. L'Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del Comitato di Verifica, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato. (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 20 febbraio 2020, 2257).
14. Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
15. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.