TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2018-09-14, n. 201805295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2018-09-14, n. 201805295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805295
Data del deposito : 14 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/09/2018

N. 07936/2018 REG.RIC.

N. 05295/2018 REG.PROV.CAU.

N. 07936/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7936 del 2018, proposto da


Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di San Bernardo, 101;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione della più idonee misure cautelari:

- del decreto prot. M_INF-SVCA prot. 8769 del 24.04.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, trasmesso il 27 aprile 2017 a mezzo posta, con cui è stato approvato il progetto esecutivo presentato dalla Società Strada dei Parchi S.p.A. denominato “Lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici della Galleria San Rocco, San Domenico e Gran Sasso. Aggiornamento progetto esecutivo di completamento Galleria Gran Sasso” nella parte in cui prevede “prescrizioni e raccomandazioni” come indicate nel corpo successivo del ricorso;

- della nota prot. n.13463 del 21.06.2018 nelle parti di seguito individuate per quanto inerenti la questione oggetto del presente ricorso;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;

e per la condanna

al risarcimento pecuniario del danno ingiusto, derivante dall'illegittimità del provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, all’esito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza di questa Sezione n. 8239/2018, il Ministero resistente, nel rappresentare l’impossibilità di ricorrere a risorse rinvenibili all’interno della convenzione vigente per la realizzazione degli interventi oggetto di controversia, ha sostenuto la non immediata lesività del provvedimento impugnato, e quindi l’inammissibilità del gravame;

Ritenuto che, a prescindere dalla delibazione in ordine a possibili profili di inammissibilità del ricorso, la domanda cautelare presentata da Strada dei Parchi non risulta assistita dal prescritto requisito della irreparabilità del danno derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato;

Rilevato, infatti, che Strada dei Parchi afferma di essere impossibilitata a realizzare gli interventi richiesti in quanto, in assenza del nuovo PEF, non le sarebbe consentito accedere a nuovi finanziamenti, ma che dalla documentazione versata in giudizio non si può del tutto escludere la possibilità per la concessionaria di completare le opere richieste utilizzando risorse proprie;

Ritenuto, pertanto, tenuto conto della necessità di procedere tempestivamente alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge, che la domanda cautelare non possa essere accolta;

Considerato, infine, di compensare le spese della fase cautelare, in ragione della complessità e novità delle questioni sottoposte;

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