TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-10-28, n. 202402950
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2024
N. 02950/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2024, proposto dalla Sicurtransport S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0EBFB5186, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, F S e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- della Europolice S.r.l. Unipersonale, in proprio e n.q. di mandataria del costituendo RTI con Sicilia Police S.r.l. Unipersonale, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Agatino Cariola e Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- della Sicilia Police S.r.l. Unipersonale, n.q. di mandante del costituendo RTI con Europolice S.r.l. Unipersonale, in persona del rappresentante legale pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 436 del 7 giugno 2024, comunicata il 10 giugno, con cui il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha aggiudicato al RTI Europolice la gara per il servizio di vigilanza armata da svolgersi presso le zone archeologiche e monumentali di competenza del Parco Valle dei Templi in Agrigento;
- ove occorra, dei verbali di gara, nella parte in cui la commissione ha omesso di escludere il RTI Europolice;
- della nota prot. 3179 del 14 giugno 2024, con cui la Stazione appaltante, aderendo all’opposizione del RTI aggiudicatario, ha negato la consegna dell’offerta tecnica in forma integrale e delle giustificazioni del RTI Europolice;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
e per la dichiarazione
di inefficacia e/o nullità del contratto, ove stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario;
nonché,
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge 241/90 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, alla documentazione non rilasciata dalla Stazione appaltante, con conseguente ordine di consegnarla ex art. 116, comma 2 c.p.a., a valere anche quale istanza istruttoria ex art. 64, comma 3, c.p.a.;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 22/7/2024:
- della relazione del 27 maggio 2024, con cui il RUP e la commissione hanno ritenuto congrua l’offerta del RTI Europolice, tale da dare affidamento della corretta esecuzione dell’appalto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro nel servizio per la sua intera durata o, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata Europolice S.r.l. Unipersonale;
Visto il decreto cautelare n. 309 del 21.6.2024 con il quale è stata rigettata l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di misure cautelare monocratiche;
Vista la sentenza n. 2157 dell’8.7.2024 con la quale il Collegio si è pronunciato sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, ex artt. 116, comma 2, cod. proc. amm. e 36 D. Lgs. 36/2023;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2024 la dott.ssa E F e uditi i difensori per parte ricorrente e per parte controinteressata, nessuno presente per parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, Sicurtransport s.p.a. (di seguito “Sicurtransport”) è insorta avverso la determinazione n. 436 del 7 giugno 2024, comunicatale il 10 giugno 2024, con cui la P.A. ha aggiudicato ad Europolice S.r.l. Unipersonale, in proprio e n.q. di mandataria del costituendo RTI con Sicilia Police S.r.l. Unipersonale (di seguito “Europolice”) la gara di appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata da svolgersi presso le zone archeologiche e monumentali del Parco Valle dei Templi in Agrigento, da eseguirsi per la durata di 12 mesi dalla data di stipula del contratto.
Con i motivi aggiunti, anch’essi ritualmente notificati e depositati, parte ricorrente ha approfondito le argomentazioni di doglianza già proposte con il ricorso introduttivo e ha introdotto ulteriori motivi, più specifici, di illegittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata, visto il positivo riscontro dato dalla stazione appaltante all’istanza di accesso tempestivamente avanzata (circostanza cristallizzata nella sentenza n. 2157 dell’8.7.2024 che ha dichiarato in parte l’improcedibilità, in parte la cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accesso agli atti avanzata incidentalmente da parte ricorrente nel presente giudizio).
B. L’unico motivo di doglianza, proposto nel ricorso introduttivo, è così rubricato: “ violazione degli artt. 11 e 110 d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del disciplinare. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Carenza istruttoria” . La ricorrente lamenta il fatto che la controinteressata aggiudicataria avrebbe presentato una offerta incongrua rispetto ai costi che si sarebbero dovuti sostenere riguardo ai mezzi di trasporto, alle attrezzature, ai servizi aggiuntivi e alle migliorie offerte, ai quali costi dovranno poi essere aggiunte le spese generali, e la stimata possibilità di ricavarne un utile.
Le circostanze anzidette avrebbero dovuto comportare l’esclusione della controinteressata, atteso il raccordo normativo contenuto tra gli artt. 11, comma 1 e 110, comma 4, lett. a), e comma 5, lett. a) del d.lgs. 36/2023.
Oltre a ciò, la ricorrente rappresenta ci sia stata una grave carenza di istruttoria da parte del RUP che avrebbe omesso di vagliare “ la congruità, la serietà̀, la sostenibilità̀ e la realizzabilità della migliore offerta ”. Se il RUP avesse svolto l’istruttoria, quell’offerta sarebbe risultata anormalmente bassa e ciò avrebbe portato alla sua esclusione.
L’amministrazione intimata e la controinteressata Europolice S.r.l. Unipersonale si sono costituite in giudizio e hanno depositato le memorie con le quali, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
C. A seguito dell’ostensione della versione integrale e non oscurata dell’offerta tecnica e delle giustificazioni rese dalla Europolice S.r.l., nonchè della relazione del R.U.P. del 27 maggio 2024, Sicurtransport ha proposto motivi aggiunti articolando i seguenti motivi in diritto:
1) “ violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Omessa esclusione per modifica postuma dell’offerta. Omessa esclusione per inattendibilità e irrealizzabilità dell’offerta. Violazione dell’art. 18.1. del disciplinare. Violazione della par condicio e del principio di imparzialità. Violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta erroneità e irragionevolezza del giudizio di congruità .” Parte ricorrente sostiene che il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso poiché avrebbe modificato il contenuto della propria offerta in sede di giustificazioni, avendo cambiato il numero di GPG impiegate nel servizio da 15 a 10 unità. Tale indicazione, tra l’altro, accederebbe alla valutazione della “ struttura organizzativa offerta ” oggetto di autonomo punteggio.
Ad ogni modo, a seguito delle modificazioni anzidette, la ricorrente deduce anche la violazione della par condicio e dell’imparzialità della commissione, oltre ad aver contestato gli elementi di affidabilità, attendibilità, congruità, serietà sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Sul punto la ricorrente contesta nuovamente il difetto di adeguata istruttoria poiché, se fosse stata svolta, avrebbe rivelato l’irrealizzabilità dell’offerta presentata.
2) “ violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Omessa esclusione per modifica postuma del costo della manodopera. Omessa esclusione per insostenibilità e inattendibilità dell’offerta. Violazione dell’art. 17 del disciplinare. Violazione della par condicio, di concorrenza e di imparzialità. Violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 108 d.lgs. 36/2023. Violazione del principio del risultato. ” Parte ricorrente contesta il fatto che, sebbene il saldo finale sia rimasto invariato, l’offerta è stata modificata rispetto ai costi della manodopera, e tale modifica non sarebbe ammessa poiché non sono intervenute comprovate sopravvenienze di fatto o normative, né sono emersi comprovati errori di calcolo che avrebbero, in quel caso giustificato la modifica anzidetta. Anche rispetto a questo profilo, la ricorrente deduce che, se l’istruttoria fosse stata svolta, ciò avrebbe permesso al RUP di valutare correttamente l’offerta come in perdita.
3) “ violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi del risultato. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta illogicità e irragionevolezza .”. La ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa poiché ha presentato un’offerta incongrua, ingiustificata e insostenibile, diffusamente giustificando tali affermazioni con il dettaglio dei conteggi relativi al costo della manodopera, costo che in sé non ha neppure preso in considerazione la spesa per la formazione del personale.
Ulteriormente, parte ricorrente ripropone la censura rivolta all’Amministrazione di assenza di adeguata istruttoria.
4) “ violazione degli artt. 11, 102 e 110 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del disciplinare e 11 del capitolato. Violazione e falsa applicazione della clausola sociale di cui agli artt. 24 ss. del CCNL di settore. Omessa esclusione per inattendibilità dell’offerta. Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 36/2023. ”. La ricorrente lamenta, infine, che è stato modificato il numero delle unità di personale che avrebbero dovuto essere assorbite in applicazione delle clausole sociali dell’appalto, in origine individuate in 15 unità nell’offerta presentata, poi ridotte a 8 unità nelle giustificazioni addotte.
A seguito della presentazione dei motivi aggiunti da parte della ricorrente, le parti hanno poi presentato ulteriori memorie nelle quali hanno approfondito le proprie ragioni e hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e pretese.
D. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2024 parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla difesa erariale in data 30.9.2024, ore 13.13, e l’inammissibilità della produzione documentale depositata dalla controinteressata, unitamente alla memoria di replica del 30.9.2024, in quanto tutti atti depositati in violazione dei termini ex art. 73, c.p.a.. Il difensore della controinteressata si è opposto all'eccezione di parte ricorrente. Successivamente alla discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO