TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202401074
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2024
N. 01074/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02269/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS- (autorizzata a proporre il ricorso all’esame con decreto del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-), rappresentata e difesa dall’avvocato A G, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S N, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’A.S.P. Palermo – Distretto Sanitario di-OMISSIS-di rigetto dell’istanza della ricorrente per l’accesso al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla l.r. n. 4/2017;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui la scheda di valutazione UVM per persone in condizione di disabilità gravissima, e di ogni altro atto che abbia determinato l’adozione del provvedimento di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2024 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’A.S.P. di Palermo – Distretto Sanitario di-OMISSIS-ha respinto l’istanza avanzata dalla ricorrente e volta ad ottenere, in favore della sig.ra -OMISSIS-, il riconoscimento del beneficio economico previsto dalla l.r. n. 4/2017 per le persone affette da disabilità gravissima, ai sensi della medesima legge.
Ha dedotto le seguenti censure.
I) Violazione di legge: art. 1 della L.R. n. 4/2017 e art.3 del D.M. del 26/09/2016. Erronea valutazione dei requisiti socio-sanitari.
Sostiene, parte ricorrente, che sia stato violato l’art. 1 della legge regionale n. 4 del 1° marzo 2017, istitutivo del Fondo regionale per la disabilità . La sorella, sig.ra -OMISSIS-, infatti, dovrebbe essere destinataria del beneficio economico previsto dalla normativa richiamata, in quanto disabile gravissima ai sensi dell’art. 3 d.m. 26 settembre 2016, che ricomprende in tale categoria, fra le altre, le persone con grave o gravissimo stato di demenza, con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale maggiore o uguale a 4 (lettera c), le persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, con q.i. inferiore o uguale a 34 e con punteggio sulla scala cd. Lapmer ( Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation ) inferiore o uguale a 8 (lettera h) e le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitino di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche (lettera i); la sig.ra -OMISSIS-, ad avviso di parte ricorrente, ricadrebbe in ciascuna