TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-12-29, n. 201701699
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2017
N. 01699/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2017, proposto da:
AR OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Grazzini e Tommaso Di Marco, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, piazza Vittorio Veneto 1;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Tognini, Elena Bartalesi e Stefania Logli, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
nei confronti di
IA Pietropaolo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 765 del 3 aprile 2017 con la quale il Comune di Prato ha stabilito “di procedere all'indizione del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 8 posti di Agente di Polizia Municipale (Cat. C1) e di approvare il relativo bando”;
- del suddetto bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 21 aprile 2017;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale ai precedenti, ancorché ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il consigliere Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa AR OL ha partecipato al concorso pubblico indetto dal Comune di Prato, con bando pubblicato il 30 gennaio 2009, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci agenti di polizia municipale (categoria C, posizione economica C1), e si è collocata fra gli idonei non vincitori nella graduatoria approvata con deliberazione del 14 luglio dello stesso anno.
Ella impugna, chiedendone l’annullamento, la determinazione del 3 aprile 2017, con la quale il medesimo Comune di Prato ha stabilito di procedere all’indizione di un concorso per l’assunzione di otto agenti di polizia municipale, nonché il relativo bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2017. A fondamento del gravame, la ricorrente deduce che il Comune avrebbe dovuto procedere alla copertura dei posti messi a concorso mediante scorrimento della graduatoria approvata nel 2009 e ancora efficace, in virtù delle proroghe normative susseguitesi negli anni.
1.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione procedente, che resiste all’impugnativa.
1.2. Nella camera di consiglio del 27 luglio 2017, il collegio ha accolto la domanda cautelare proposta con l’atto introduttivo del giudizio ai fini della parziale sospensione delle operazioni concorsuali, limitatamente, cioè, alla copertura di uno degli otto posti messi a concorso.
1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione di merito nella pubblica udienza del 22 novembre 2017, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
2. In via pregiudiziale, il Comune di Prato eccepisce la tardività dell’impugnazione, che, investendo la scelta di assumere nuovo personale attraverso una procedura concorsuale, avrebbe dovuto essere proposta entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della determina di indizione del concorso (18 aprile 2017), e non dalla pubblicazione del bando.
In contrario, basti osservare che la determinazione di indire la procedura concorsuale, anziché attingere dalle graduatorie ancora efficaci, costituisce un atto preparatorio, dal quale, fino all’effettivo avvio della procedura, derivava un pregiudizio meramente ipotetico. È solo con la pubblicazione del bando di concorso che le conseguenze della scelta amministrativa qui contestata si sono concretizzate in danno della ricorrente, rendendo attuale l’interesse all’impugnazione.
3. Con il primo motivo di ricorso, la dottoressa OL sostiene che la graduatoria del 2009, ove ella è collocata fra gli idonei non vincitori, conserverebbe efficacia fino al 31 dicembre 2017 in virtù della serie di proroghe consecutive avviata con l’art. 1 co. 4 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, e proseguita con gli artt. 1 co. 388 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 1 co. 1 lett. c) del d.P.C.M. 19 giugno 2013, e 4 co. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, come poi modificato dall’art. 1 co. 368 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il citato art. 4 del d.l. n. 101/2013, che, al comma terzo, subordina l’avvio di nuove procedure concorsuali di assunzione al preventivo scorrimento delle graduatorie ancora “aperte”, troverebbe diretta applicazione agli enti locali sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno, come il Comune di Prato, in forza dell’art. 3 co. 5- ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. Ne deriverebbe che, prima di procedere – con gli atti impugnati – all’assunzione per concorso di nuovo personale di polizia municipale, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto scorrere la graduatoria approvata all’esito della procedura concorsuale tenutasi nel 2009 per un identico profilo professionale (categoria C, posizione C1), e da lì attingere il personale occorrente.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che, comunque, il Comune non avrebbe adeguatamente motivato la scelta di indire un nuovo concorso in luogo di procedere allo scorrimento di una graduatoria ancora vigente, contravvenendo al principio invalso in giurisprudenza, secondo cui l’amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, tenuto conto che il favor dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie ancora efficaci recede solo in presenza di speciali discipline di settore, o di particolari circostanze di fatto, o, ancora, di prevalenti ragioni di interesse pubblico da puntualmente enucleare negli atti di indizione della procedura (il riferimento della ricorrente, esplicito, è alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011, n. 14, e alla conforme giurisprudenza successiva).
3.1. Replica la difesa comunale che le disposizioni normative dianzi richiamate, volte a prorogare l’efficacia delle graduatorie concorsuali, si applicherebbero alle sole amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni. Ai sensi dell’art. 76 co. 7 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, tali limitazioni tuttavia non varrebbero, relativamente al personale di polizia municipale, per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti: tra questi, il Comune di Prato, che negli anni avrebbe garantito al 100% il turn over del personale di polizia municipale, e, nel far questo, avrebbe utilizzato senza limiti sia la graduatoria del 2009, nella quale è inserita la ricorrente, sia altra graduatoria approvata nel 2010.
L’assenza di limiti assunzionali, nei termini