TAR Genova, sez. I, decreto cautelare 2013-02-01, n. 201300054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, decreto cautelare 2013-02-01, n. 201300054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201300054
Data del deposito : 1 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01035/2011 REG.RIC.

N. 00054/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01035/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M N, rappresentato e difeso dagli avv. L S, F M, con domicilio eletto presso F M in Genova, via Roma 11;
A N, Associazione Sportiva Circolo Ippico Sestrese, G F S, rappresentati e difesi dagli avv. F M, L S, con domicilio eletto presso F M in Genova, via Roma 11;

contro

Comune di Sestri Levante, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso L C in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
Provincia di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Valentina Manzone in Genova, Piazzale Mazzini 2;

nei confronti di

Consorzio Edil Levante Ccei, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Donato Donato, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 3/9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento di conclusione procedimento di accordo di pianificazione e, con motivi aggiunti II, del permesso di costruire n. 115 del 19\12\2012 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 64 del 18\11\2011;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente in sede di secondo atto di motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

- ritenuto che allo stato sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare invocata per il limitato periodo intercorrente sino alla camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare proposta, da fissare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 55 comma 5 e 56 cod proc amm;

- considerato che, se per un verso assume preminente rilievo lo stato di avvio dei lavori risultante dalla documentazione fotografica versata in atti (sub doc 65), per un altro verso, a fronte delle distanze e del possibile ulteriore mutamento dei luoghi nelle more, nel bilanciamento dei contrapposti interessi non paiono prevalere, per il limitato periodo di efficacia di tale decreto, interessi contrari in termini di urgenza;

- considerato che, tuttavia, a fronte degli effetti irreversibili (fermo cantiere per il periodo di efficacia del decreto stante il rispetto del termine per l’udienza camerale) derivanti dalla presente statuizione e della natura della questione controversa , ai sensi dell’art. 56 comma 3 cod proc amm la concessione della misura cautelare va subordinata alla prestazione di una cauzione, che pare equo individuare come pari ad euro 4.000,00 (quattromila\00) anche mediante fideiussione;

- atteso che occorre fissare la camera di consiglio per la trattazione collegiale in sede cautelare del presente gravame, ai sensi e per gli effetti delle norme predette.


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