TAR Palermo, sez. I, sentenza 2009-01-12, n. 200900029

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2009-01-12, n. 200900029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200900029
Data del deposito : 12 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02043/2007 REG.RIC.

N. 00029/2009 REG.SEN.

N. 02043/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.2043/07 sezione I, proposto da S Martina, rappresentata e difesa dal’Avv.to M B presso il cui studio in Palermo, via Principe di Villafranca n.10, è elettivamente domiciliata, come da procure a margine del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti

contro

l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro- tempore ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui domiciliano per legge in via A. De Gasperi n. 81;

nei confronti di

Modica Domenico, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Quanto al ricorso principale:

- dei decreti rettorali nn. 3343 e 3344 del 3 luglio 2007, modificati ed integrati con successivo decreto rettorale n.3907 dell’8/82007 di indizione del concorso per l’Ammissione al Corso di Laurea in medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008, nella parte in cui è stabilito un contigente unico di 250 posti , nonché nella parte in cui non è stata consentita la copertura dei posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero nell’ipotesi in cui tali posti non assegnati, in tutto o in parte;

- della graduatoria generale di merito per il Corso di Laurea in Mna e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008, approvata dal rettore dell’Università degli Studi di Palermo con decreto n.4069/2007 del 7/9/2007 nella parte in cui sono state attuate le disposizioni del bando;

- del provvedimento n. prot. 66807 del 26/9/2007 e del successivo provvedimento, adottati dal responsabile dell’area dei servizi agli studenti, segreteria della Facoltà di medicina e Chirurgia, con cui sono stati attuati due scorrimenti nella predetta graduatoria fino al n.260;

- dell’elenco di 245 studenti comunitari e non comunitari residenti;

- del D.M. 19 giugno 2007 di determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per i predetti corsi di laurea per l’anno a. 2007/2008;

- Della disposizione ministeriale del 21 marzo 2005;

- della delibera del Consiglio di Facoltà di medicina e Chirurgia dell’8 marzo 2007 e della Delibera del senato accademico del 4 giugno 2007;

- della graduatoria di merito nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al 265° posto;

- dell’avviso ministeriale del 7/8/2007 nella parte in cui è stato deciso che la valutazione della prova avverrà su 78 quesiti e non su 80 quesiti.

Quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento n. prot. 28880 del 8.4.2008 dell’Area Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo, recante il diniego di operare lo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente;

- dei decreti rettorali nn. 3343 e 3344 del 3 luglio 2007;

- della graduatoria generale di merito per il Corso di Laurea in Mna e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008

VISTI il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTA l’ordinanza collegiale istruttoria n. 258\2007;

VISTA l’ordinanza n. 85\2008 del 16 gennaio 2008, in pari data depositata in segreteria, con la quale è stata disposta, in via cautelare, l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in epigrafe;

VISTA l’ordinanza n. 303\2008 del 3 aprile 2008, depositata in Segreteria in data 8 aprile 2008, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la predetta ordinanza cautelare;

VISTE le memorie di parte ricorrente;

VISTI gli atti tutti della causa;

DESIGNATO relatore il Referendario A S;

UDITI, alla pubblica udienza del 7 novembre 2008 l’Avv. Milana su delega dell’Avv. Barrile per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato La Spina;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


FATTO

Con il ricorso principale in esame, notificato il 17 ottobre 2007 e depositato il successivo giorno 23, la signora Martina S espone di avere partecipato alla selezione per l’ammissione al corso di laurea specialistica di Mna e Chirurgia (classe 46\S) per l’anno accademico 2007-2008 nell’ Università degli Studi di Palermo, classificandosi al numero 265 della graduatoria di merito;
che il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2007 aveva stabilito il contenuto e le modalità delle prove selettive, mentre l’allegata tabella aveva destinato all’Ateneo palermitano 250 posti per gli studenti comunitari e non comunitari ma residenti in Italia;
che con gli impugnati decreti rettorali numeri 3343 e 3344 del 3 luglio 2007 era stata bandita la selezione per l’ammissione al predetto Corso di laurea, per un contingente complessivo di 250 posti, di cui cinque riservati agli stranieri non comunitari residenti all’estero;
che le prove, inizialmente modulate e svolte dai candidati su di 80 quesiti a risposta multipla, era stata poi modificata dal Ministero mediante l’annullamento dei quesiti numero 71 (per il quale sarebbero state possibili più risposte esatte) e numero 79 (che non prevedeva risposte possibili corrette);
che la ricorrente aveva risposto correttamente al quesito n. 71, e che l’attribuzione del relativo punteggio le avrebbe consentito di attestarsi a posto numero 236 in graduatoria;
che, con provvedimento dell’Area Servizi agli studenti, l’Università aveva coperto dieci posti rimasti vacanti mediante lo scorrimento sino al concorrente attestatosi al numero 255 della graduatoria;
che, con successivo provvedimento, l’Ateneo aveva disposto un altro scorrimento, a seguito del quale risultavano coperti i posti fino al numero 260;
che, a seguito di dette operazioni, risultavano coperti 245 posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari ma residenti in Italia, mentre non risultavano immatricolati studenti stranieri non comunitari residenti all’estero.

Il ricorso principale è affidato alle seguenti censure:

1) Violazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dell’art. 9, comma IV, L. 341\1990, dell’art. 3 L. 264\1999, del D.M. 19.6.2007, dell’art. 46

DPR

394\1999 – Eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta.

L’art. 1 del

DM

19.6.2007, in aderenza all’art. 3 L. 264\1999, aveva previsto che, su un numero complessivo di 7.858 posti da assegnare, in tutti gli Atenei italiani, al primo anno del corso di laurea specialistica di Mna e Chirurgia, 7.366 di essi fossero destinati agli studenti comunitari e non comunitari ma residenti in Italia ai sensi dell’art. 26 L. 189\2002, e che 492 di essi, invece, fossero riservati a stranieri non comunitari residenti all’estero;
la tabella allegata al decreto, poi, aveva previsto che alla prima delle due categorie sopra citate fossero assegnati 250 posti nell’Ateneo palermitano, distinguendo tale contingente da quello degli stranieri non comunitari residenti all’estero, ai quali avrebbero dovuto essere riservati 5 posti.

Tuttavia, con il decreto rettorale di indizione della selezione nell’Ateneo palermitano, i cinque posti riservati alla seconda categoria sarebbero stati illegittimamente sottratti dal contingente riservato alla prima categoria, così che, in effetti, sarebbero stati messi a concorso 245 posti per gli studenti comunitari e non comunitari ma residenti in Italia.

Ma se l’Università avesse correttamente operato (ponendo a concorso 250 posti per la prima categoria), la ricorrente, per effetto degli scorrimenti operati dopo la formazione della graduatoria, avrebbe conseguito l’ultimo posto utile per essere ammessa al Corso di laurea.

2) Violazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dell’art. 9 L. 341\1990, dell’art. 3, comma 1 lett. A) L. 264\1999, dell’art. 46

DPR

394\1999, dell’art. 1, comma II, lett. A) L. 133\2001 – Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, manifesta contraddittorietà.

Posto che soltanto due stranieri non residenti in Italia hanno ottenuto l’ammissione al Corso di laurea, e che non sono state proposte domande di ammissione da parte di soggetti appartenenti a detto contingente, l’Università avrebbe dovuto assicurare l’esercizio del diritto allo studio ad un ulteriore numero di aspiranti appartenenti all’altra categoria, sino all’effettiva copertura di tutti i posti disponibili per l’accesso al primo anno del corso di laurea specialistica di Mna e Chirurgia.

3) Violazione dell’art. 4 L. 264\1999, dell’art. 2 comma

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi