TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2018-06-28, n. 201807240
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/06/2018
N. 07240/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10734/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10734 del 2017, proposto da
U C e S C, entrambi rappresentati e difesi in proprio, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4;
contro
il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato sull’ordinanza di assegnazione, emessa il 21.12.2015 dal Tribunale Ordinario di Roma - Sez. IV - Esecuzioni Mobiliari in esito al procedimento n. 16059/2015 r.g.e.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono dubbi in ordine all’ammissibilità dell’odierno giudizio di ottemperanza;
Rilevato, infatti, che parte ricorrente chiede l’ottemperanza di un’ordinanza di assegnazione, emessa all’esito di una procedura esecutiva mobiliare instaurata ai sensi dell’art. 5 quinquies della Legge n. 89/2001, come inserito dall’art. 6, comma 6, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
Considerato, quindi, che il provvedimento azionato è costituito da un’ordinanza di assegnazione resa all’esito di una espropriazione mobiliare diretta presso il debitore e non già da un’ordinanza di assegnazione resa all’esito di un pignoramento presso terzi (sulla cui equiparabilità al giudicato cfr. Adunanza Plenaria n. 2/2012, citata in ricorso);
Ritenuta, invero, l’ontologica differente natura delle due procedure esecutive su riferite (nonché dei rispettivi provvedimenti di assegnazione), la quale induce a dubitare che il provvedimento oggi azionato rientri nell’ambito di quegli “altri provvedimenti” che l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. equipara alle sentenze passate in giudicato rese dal Giudice Ordinario;
Ribadito che emergono dubbi in ordine alla natura pro judicato dell’ordinanza de qua e, dunque, in ordine all’ammissibilità dell’odierno ricorso in ottemperanza;
Considerato, inoltre, che il Collegio, proprio in ragione della natura direttamente satisfattiva della procedura esecutiva mobiliare de qua , nutre dei dubbi anche sulla effettiva concorrenza tra il rimedio dell’esecuzione civile e l’azionato giudizio di ottemperanza in forza del principio secondo il quale scelta una via (nel caso di specie quella dell’esecuzione civile) non può poi farsi ricorso all’altra (giudizio di ottemperanza) in tal modo operando una commistione tra due giudizi all’apparenza alternativi e non cumulativi;
Ritenuto, conclusivamente, di dover assegnare alla parte ricorrente (la parte resistente non risulta costituita) il termine di giorni 20, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie illustrative sulle sopra esposte questioni, nonché di dover ordinare alla parte ricorrente di depositare copia della sentenza della Corte di Cassazione che rappresenta, a sua volta, l’atto presupposto dell’ordinanza esecutiva azionata nel presente giudizio, ai fini di valutare la sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti per l’azione proposta;