TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-08, n. 202300335
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Pubblicato il 08/11/2023
N. 00335/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2023, proposto da
Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, E T e O T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, A R, D A, L P e G W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Dipartimento Cultura tedesca, Diritto Allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione - Ripartizione Diritto Allo Studio, Ufficio Assistenza scolastica della Provincia Autonoma di Bolzano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto della Direttrice di Ripartizione Diritto allo studio della Provincia Autonoma di Bolzano n. 1843/2023, comunicato con nota dell'8 febbraio 2023 trasmessa tramite PEC, avente ad oggetto “ COVID-19: Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano - revoca e richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite ”,
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al medesimo provvedimento, anche non cogniti;
- per quanto occorrer possa, quale atto presupposto, della deliberazione G.P. n. 825 del 28 settembre 2021 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante “ COVID-19 – Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano ”, se ed in quanto i criteri ivi contenuti dovessero essere interpretati come suscettibili di fondare il predetto decreto di revoca n. 1843/2023, limitatamente alla parte in cui detti criteri impediscono ai destinatari dell'agevolazione di fondare la propria richiesta sulla corretta applicazione del principio di competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto dell’impugnazione è il decreto della Direttrice di Ripartizione Diritto allo studio della Provincia Autonoma di Bolzano n. 1843/2023, comunicato con nota dell'8.2.2023 trasmessa tramite PEC, avente ad oggetto “ COVID-19: Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano - revoca e richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite ”.
Inoltre, per quanto occorrer possa, è impugnata, quale atto presupposto, la deliberazione della Giunta provinciale n. 825 del 28.9.2021 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante “ COVID-19 – Criteri per la concessione di un'indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano ”, se ed in quanto i criteri ivi contenuti dovessero essere interpretati come suscettibili di fondare il predetto decreto di revoca n. 1843/2023, limitatamente alla parte in cui detti criteri impediscono ai destinatari dell'agevolazione di fondare la propria richiesta sulla corretta applicazione del principio di competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
1. “ Illegittimità del decreto di revoca n. 1843/2023: violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 7 della l.p. n. 17/1993;eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, lacunosità e illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché ingiustizia manifesta .”;
2. “ Illegittimità, sotto altro profilo, del decreto di revoca n. 1843/2023: violazione, falsa ed erronea applicazione dei criteri per l’ammissione all’agevolazione fissati dalla deliberazione G.P. n. 825/2021;eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento .”;
3. “ In via subordinata, per quanto occorrer possa, illegittimità della deliberazione G.P. n. 825 del 28 settembre 2021 della Provincia Autonoma di Bolzano, limitatamente alla parte in cui i criteri fissati dall’atto presupposto debbano essere interpretati come suscettibili di impedire l’applicazione del principio della competenza ai fini della determinazione della perdita di fatturato, quale requisito per l’ottenimento dell’agevolazione. Violazione dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile e dei principi contabili nazionali (OIC 11). Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, anche in relazione alla finalità dell’agevolazione .”.
La Provincia Autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio con atto di costituzione dd. 30.3.2023, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
All’udienza in camera di consiglio del 4.4.2023 il procuratore della parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito a breve. Il procuratore della Provincia Autonoma di Bolzano si è dichiarato concorde con la definizione sollecita della causa, impegnandosi a non procedere all’esecuzione della richiesta di restituzione dei contributi fino alla decisione del ricorso nel merito. Su richiesta delle parti, l’udienza di merito è stata fissata, quindi, per il giorno 11.10.2023.
In vista di tale udienza le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.
All’udienza pubblica dell’11.10.2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
( I documenti di seguito citati si riferiscono - salva diversa specificazione – alle produzioni effettuate dal ricorrente ).
1. Il ricorso non è fondato.
2. Va premesso quanto segue:
In data 13.10.2021 il Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. (in seguito denominato “ Consorzio ”) ha presentato, domanda di erogazione della c.d. “ indennità ai gestori che, su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano, gestiscono convitti in Provincia di Bolzano ” ai sensi dell’art. 17 comma 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale del 28 settembre 2021, n. 825 (doc. 3).
Con detta deliberazione n. 825/2021, recante “ COVID-19 – Criteri per la concessione di un’indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano ” (doc. 2), la Provincia Autonoma di Bolzano (in seguito denominata “ PAB ”) – dopo aver preliminarmente dato conto che, per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, “ nell’anno scolastico 2019/2020 la didattica in presenza è stata sospesa fino alla chiusura estiva delle scuole, con svolgimento delle attività didattiche a distanza. In conseguenza di ciò, a partire dal 5 marzo 2020 e fino alla chiusura estiva delle scuole gli alunni e le alunne dei convitti non hanno più usufruito degli stessi. L’introduzione della didattica a distanza…ha avuto un notevole impatto non solo sugli alunni e le alunne e le loro famiglie, ma anche sui gestori dei convitti. …Con deliberazione della Giunta Provinciale 7 aprile 2020, n. 246, gli alunni e le alunne …che alloggiavano in convitti privati o in convitti provinciali gestiti da terzi sono stati esentati, a causa dell’emergenza epidemiologica, dal pagamento delle rette mensili o settimanali nel periodo compreso tra la chiusura delle scuole in presenza e la ripresa regolare delle attività didattiche nell’anno scolastico 2019/2020. …In conseguenza di tali misure…i gestori dei convitti hanno subito un danno economico…derivante dall’impossibilità di svolgere, in tutto o in parte, il servizio nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza ” – e dopo aver evidenziato che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l.p. n. 7/1974, “ possono essere concessi vantaggi economici ai gestori, per conto della Provincia Autonoma di Bolzano, di convitti in Alto Adige che, negli anni 2020 e 2021, non hanno potuto prestare, in tutto o in parte, il servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus SARS-CoV 2;i vantaggi economici sono concessi per mitigare il danno economico subito dai gestori e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato…si ritiene necessario e urgente mitigare il danno economico subito dai gestori di convitti in Alto Adige per conto della Provincia, ristorando in parte le perdite da questi subite e prevedendo a tal fine un’indennità in loro favore ”, ha, conseguentemente, deliberato di approvare i criteri di cui all’Allegato A alla medesima delibera n. 825/2021.
Per quanto qui di interesse, all’art. 1, comma 1 di detti criteri è previsto che “ I presenti criteri disciplinano la concessione di un’indennità una tantum ai gestori, per conto della Provincia autonoma di Bolzano, di convitti in Alto Adige che, nell’anno 2020, hanno potuto prestare solo parzialmente il servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus Sars-CoV-2, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. L’indennità è concessa al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio.”.
All’art. 2, comma 1 dei criteri è precisato che “ 1. L’indennità è concessa agli operatori che gestiscono convitti in Alto Adige per conto della Provincia autonoma di Bolzano – in base a un rapporto contrattuale – e che, durante il periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1, hanno subito un calo di fatturato complessivo di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. ”.
Al comma 2 dell’art. 2 dei criteri è stabilito che “ Il calcolo del calo di fatturato di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati. ”.
All’art. 3, comma 1 dei criteri è specificato che “ Il periodo ammissibile corrisponde al periodo durante il quale il servizio di gestione dei convitti non è stato svolto o è stato svolto solo parzialmente, in conformità alle disposizioni emergenziali statali e provinciali. Il periodo ammissibile è definito in mesi interi e copre il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 .”.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, è poi stabilito nell’art. 4, comma 1, lettera a) che “ La perdita di fatturato dei gestori di convitti ha diminuito fortemente la capacità di generare liquidità immediata, essenziale per far fronte alle passività correnti. L’ammontare dell’indennità è pertanto scaglionato in base alla percentuale di calo del fatturato, in modo da assicurare che l’attivo circolante sia sufficiente a far fronte alle passività correnti. In particolare, l’indennità è determinata come segue:
a) calo del fatturato compreso fra il 30 e il 50 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 35 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell’articolo 5, comma 1;.. ”.
In ordine alla stima delle entrate totali nell’art. 5, comma 1 è stato disposto quanto segue: “