TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202304361
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Pubblicato il 13/03/2023
N. 04361/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05609/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5609 del 2019, proposto da
One Wall S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M L, G S, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 24;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti
I.G.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 9689 del 22/02/2019, di Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive, Direzione Sportelli Unici U.O. Affissioni e Pubblicità
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha impugnato il diniego di voltura degli impianti pubblicitari della IGA S.r.l., in favore della One Wall S.r.l., sulla base di una presunta morosità della società cedente nei confronti di Roma Capitale.
2. Il debito in questione, consisterebbe in particolare, nelle somme oggetto di una rateizzazione stipulata tra la IGA Sr.l. e Roma Capitale, ed afferenti alcune annualità del canone di iniziativa pubblicitaria, il cosiddetto CIP.
3. La ricorrente contesta l’asserita morosità in quanto, da un lato, la suddetta rateizzazione sarebbe stata annullata dal giudice tributario e, dall’altro, in ragione del fatto che gli importi oggetto della suddetta rateizzazione avrebbero dovuto essere ricalcolati mediante lo scorporo di quanto illegittimamente richiesto a titolo di maggiorazioni ritenute non dovute a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018.
4. Successivamente al pronunciamento della Corte Costituzionale, la stessa Roma Capitale con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 2021, ha stabilito che: “ Poichè a seguito della Corte Costituzionale n. 15/2018, si è ingenerato un cospicuo contenzioso in merito al procedimento dottato da Roma Capitale per la determinazione delle tariffe 2019 e 2020, nonché per quelle degli anni precedenti, stante la non sempre precisa e completa rappresentazione dell’iter istruttorio nel relativo testo deliberativo è necessario, anche d’intesa con l’Avvocatura Capitolina, superare in modo definitivo ogni problematica, in funzione deflattiva del contenzioso in essere per l’anno 2021;Pertanto, la tariffa degli anni di cui alla Sentenza predetta, viene determinata con la seguente formula: tariffa di cui al D.lgs n. 507/1993 (lire 32.000 ovvero in Euro 16,53) + 25% (ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, come recepito dalla Deliberazione C.C. n. 15/2007) + 20% (ai sensi della Legge 122/2010, come recepita dalla Deliberazione A.C. n. 49/2011 ).”.
5. Nonostante la ricorrente abbia chiesto, alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale e in applicazione delle tariffe previste dalla Deliberazione n. 25 del 2021, la rideterminazione delle somme dovute dalla cedente ai fini della verifica circa l’eventuale persistenza della morosità contestata, Roma Capitale non ha provveduto nemmeno in sede di autotutela a riesaminare la posizione della IGA S.r.l.
6. Roma Capitale si è costituita in giudizio contestando la tesi ex adverso sostenuta e deducendo la persistenza della morosità in capo alla IGA S.r.l.
7. All’udienza dell’8 febbraio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei termini di seguito esposti.
9. Il provvedimento impugnato è stato adottato successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che si è pronunciata sui limiti al potere dei Comuni di introdurre o prorogare maggiorazioni dell’imposta comunale sulla pubblicità a decorrere dall’anno 2013. Ciononostante, l’Amministrazione comunale non ha effettuato alcuna verifica circa la necessità di procedere ad una rideterminazione degli importi dovuti dalla IGA a titolo di CIP.
10. Il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia illegittimo per difetto di istruttoria in quanto Roma Capitale non ha verificato l’attualità del debito tributario e, quindi, la persistenza della morosità prima di adottare il conseguente diniego di voltura.
11. Il diniego impugnato, deve, pertanto essere annullato con la conseguenza che Roma Capitale dovrà riesaminare l’istanza di voltura e, a tal fine, svolgere un approfondimento istruttorio circa la persistenza della morosità contestata alla IGA S.r.l. alla luce di quanto stabilito dalla stessa Roma Capitale con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 2021.
12. In ragione della complessità delle operazioni di verifica delle morosità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.