TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-05-05, n. 202307635
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Testo completo
Pubblicato il 05/05/2023
N. 07635/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04489/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4489 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 17/12/2018 (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 marzo 2023 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 29 luglio 2016.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione, svolta in contraddittorio con la parte in ragione della comunicazione del preavviso di diniego, ha respinto la domanda essendo emersa a carico del coniuge della richiedente la sussistenza di una pluralità di pregiudizi penali:
- 04.05.2007 Decreto Penale del G.I.P. Tribunale di Modena esecutivo il 01.06.2007 per il reato di furto art. 624 c.p. (commesso il 27.07.2003 in Carpi);
- denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata in data 02.11.2006 dalla polizia Municipale di Modena per il reato di cui all’art. 651 c.p. ( rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale );
- denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata in data 05.09.2009 dalla Stazione Carabinieri di Carpi – Modena per il reato di cui all’art. 628, comma 1, c.p. ( rapina - fattispecie base art.628/ CO 1 CR);
- denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata in data 12.03.2015 dalla Polizia Municipale di Carpi Modena per i reati di cui agli artt. 478 c.p. ( falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche dati ), 482 c.p. ( falsità materiale commessa dal privato ), 489 c.p. ( uso atto falso ), 116 comma 5 CDS ( guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata ).
Inoltre, il rapporto informativo della Questura di Modena ha dato altresì conto di un procedimento penale a carico della stata richiedente, p.p. n. 5686/2015, risultato archiviato.
III. – La ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, formulando i seguenti motivi di censura:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9, 1°, lett. f), della legge n. 91/1992 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art 6 della legge n. 91 del 1992;
2) SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
IV. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso, con mero atto di stile.
V. – Con ordinanza n. 2795/2019 è stata respinta la domanda cautelare ritenuta “ l’insussistenza di sufficienti motivi di periculum in mora in considerazione alla natura del provvedimento impugnato ”.
VI. – In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione resistente ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
VII. – All’udienza straordinaria del 10 marzo 2023, svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della