TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-12-05, n. 201302713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-12-05, n. 201302713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201302713
Data del deposito : 5 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00629/2012 REG.RIC.

N. 02713/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2012, proposto da:
Siemens Healthcare Diagonistc s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M B B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, P.zza S.Ambrogio n. 8;

contro

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. A D F e V C, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;

per l'ottemperanza del giudicato formato rispetto a

decreto ingiuntivo n. 38950/07 emesso in data 10 novembre 2007 dal Tribunale di Milano;

decreto ingiuntivo n. 27039/09 emesso in data 21 luglio 2009 dal Tribunale di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreti ingiuntivi n. 38950/07 emesso in data 10 novembre 2007, non opposto e munito di formula esecutiva il 3 aprile 2008, e notificato con tale formula in data 3 giugno 2008 e n. 27039/09 emesso in data 21 luglio 2009, non opposto e munito di formula esecutiva in data 19 maggio 2011, e notificato con tale formula in data 17 ottobre 2011, il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda intimata di pagare alla società ricorrente rispettivamente le somme di euro 665.727,34 ed euro 1.251.621,69 oltre interessi e spese.

Con sentenza n. 1927/2012 depositata in data 9 luglio 2012, il Tribunale ha disposto l’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati.

Con sentenza n. 658/2013, depositata in data 13.03.2013, il Tribunale, da un lato, ha fornito chiarimenti in ordine al quadro normativo sopravvenuto per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 6 bis del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, introdotto dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 - pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2012, n. 263 con previsione dell’entrata in vigore della nuova disposizione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione - che ha modificato l’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220, dall’altro, ha ordinato all’amministrazione resistente di depositare l’eventuale piano di rientro predisposto.

Nondimeno, la Corte Costituzionale, con sentenza del 12 luglio 2013, n. 186, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall’art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.

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