TAR Puglia, sez. II, sentenza 24/05/2001, n. 2408

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Ai sensi dell'art. 52 del DLG 15 dicembre 1997 n. 446, l'affidamento a terzi del servizio di accertamento e di riscossione tributi deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, e quindi tramite procedura ad evidenza pubblica.

Nelle more dell'istituzione e della conseguente operativita' dell'albo previste dall'art. 53 del DLG 15 dicembre 1997, n. 446, sono abilitati a gestire il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, e quindi a partecipare alla gara pubblica indetta a tal fine, sia la SIAE, in virtu' di espressa previsione di legge, sia il precedente concessionario, sia i concessionari degli ambiti territoriali di cui al DPR 28 gennaio 1988, n. 43 che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 57 del DLG 13 aprile 1999, n. 112, restano affidatari del servizio.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Puglia, sez. II, sentenza 24/05/2001, n. 2408
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Puglia
Numero : 2408
Data del deposito : 24 maggio 2001
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
(O)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(O)
FATTO
La ====== S.p.A. e' stata concessionaria del servizio di accertamento e
riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (in
seguito denominata TOSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
diritti sulle pubbliche affissioni (in seguito denominata ICP) nel Comune di
====== sino al 31 dicembre 2000.
La Giunta municipale del Comune di ======, con atto n. 299 del 29
dicembre 2000, ha deliberato la cessazione del rapporto contrattuale con la
ricorrente dal 1 gennaio 2001 ed ha affidato il detto servizio di
accertamento e riscossione tributi alla SIAE approvando l'allegata bozza di
convenzione che fissa la durata della stessa in un anno a decorrere dal 1
gennaio 2001.
Con ulteriore nota in pari data il Sindaco ha comunicato alla ======
S.p.A. la determinazione di cessare, per motivi economicamente vantaggiosi,
il rapporto contrattuale a partire dal 1 gennaio 2001.
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi d'impugnativa:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.
Incompetenza.
L'art. 42, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla competenza
del Consiglio comunale "la concessione dei pubblici servizi", sicche'
sarebbe viziata da incompetenza l'impugnata delibera della Giunta municipale.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 D.Lgs. 507/1993. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 44, co. 2, L. 724/1994. Eccesso di potere per
contraddittorieta' ed illogicita' manifesta.
Le norme epigrafate attribuirebbero al precedente concessionario una
posizione differenziata e qualificata affinche' l'amministrazione si
pronunci in modo adeguato e motivato sull'istanza di rinnovo.
Il Comune di ======, quindi, avrebbe avuto l'obbligo di esaminare l'istanza
di conferma avanzata dalla ====== motivando la scelta sul piano del pubblico
interesse.
Peraltro, considerata la mancata attuazione dell'albo ex art. 53 D.Lgs.
446/1997
e la carenza di strutture organizzative per gestire il servizio in
via diretta, l'amministrazione avrebbe dovuto disporre la proroga del
contratto anche sulla base di quanto previsto dall'art. 53, co. 18, L.
388/2000
.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, co. 5 e 7, D.Lgs. 446/1997.
Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di
affidamento di servizi pubblici locali. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell'art. 3 del regolamento comunale
sulla imposta sulla pubblicita'.
L'amministrazione locale potrebbe optare per la gestione diretta del
servizio in discorso ovvero per l'affidamento dello stesso ad uno dei
soggetti individuati dall'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997 da
scegliere sulla base di un procedimento ad evidenza pubblica.
L'affidamento del servizio alla SIAE a trattativa privata contrasterebbe con
tale principio nonche' con i principi di imparzialita' e concorrenzialita'
immanenti nell'ordinamento quando si debba scegliere un soggetto deputato a
svolgere attivita' per conto e nell'interesse di un'amministrazione pubblica.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 90 del trattato CE.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Disparita' di
trattamento. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7 D.Lgs. 419/1999.
L'art. 7, co. 3, del D.Lgs. 419/1999, nel riconoscere alla SIAE la
possibilita' di effettuare, in regime di convenzione, la gestione dei
servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti,
contrasterebbe con la normativa comunitaria posta a tutela dello sviluppo di
un mercato concorrenziale precostituendo una posizione differenziata
rispetto agli altri operatori del settore.
Ne conseguirebbe la necessita' di disapplicare la norma interna.
In ogni caso, l'art. 7 del D.Lgs. 419/1999 sarebbe lesivo dell'art. 41 Cost.
che fissa il principio di liberta' dell'iniziativa economica privata.
L'amministrazione resistente, da un lato, ha fatto presente che il
Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 9 febbraio 2001 ha
convalidato la deliberazione di Giunta comunale n. 299 del 29 dicembre 2000
ed affidato i servizi in discorso alla SIAE, sicche' sarebbero inammissibili
per sopravvenuta carenza d'interesse le doglianze specificamente rivolte nei
confronti di tale determinazione, dall'altro, ha contestato la fondatezza
delle censure rivolte avverso la decisione di non prorogare il rapporto con
la ======.
La controinteressata, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l'inammissibilita' del ricorso per difetto di contraddittorio e carenza di
legittimazione a ricorrere ed ha contestato le censure dedotte dalla
ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
Con riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 9
febbraio 2001, la ======, ai sensi dell'art. 1, co. 2, L. 205/2000, ha
proposto i seguenti motivi aggiunti:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, co. 4, della L. 267/2000.
Nullita' ed inefficacia della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del

9.2.2001. Eccesso di potere.
Il Consiglio comunale non avrebbe il potere di convalidare deliberazioni
adottate da organi incompetenti nelle materie elencate dall'art. 42, co. 2,
della legge epigrafata.

2. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di
contratti della p.a. Violazione e falsa applicazione della lett. e) dell'art.
42 del D.Lgs. 267/2000
.
La competenza consiliare a deliberare sull'affidamento in concessione di
pubblici servizi sarebbe limitata alla deliberazione di principio circa la
scelta di tale modello organizzativo e non si estenderebbe agli atti
esecutivi che sarebbero ora di competenza dirigenziale.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, co. 5 e 7, del D.Lgs.
446/1997
. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 90 del trattato CE.
Disparita' di trattamento.
La normativa in materia porterebbe a ritenere che l'amministrazione, per la
scelta del contraente privato, deve adottare un procedimento ad evidenza
pubblica nel rispetto dei principi generali in materia di affidamento di
servizi pubblici locali.

4. Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di
libera concorrenza. Disparita' di trattamento.
Alla SIAE sarebbe stata attribuita una posizione differenziata rispetto agli
altri ======i del settore in contrasto con il principio di libera
concorrenza a base della normativa comunitaria e, pertanto, l'art. 7, co. 3,
del D.Lgs. 419/1999
andrebbe disapplicato.
Le parti resistenti hanno contestato la fondatezza delle ulteriori
censure dedotte concludendo nuovamente per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 26 aprile 2001 il ricorso e' stato trattenuto
per la decisione.
DIRITTO

1. La controinteressata ha eccepito in rito l'improcedibilita' del
ricorso per incompletezza del contraddittorio in relazione alla dedotta
illegittimita' costituzione e contrarieta' alla normativa comunitaria
dell'art. 7, co. 3, del D.Lgs. 419/1999 nonche' l'inammissibilita' del
ricorso per carenza di legittimazione.

1.1 La prima eccezione si riferisce specificamente al motivo
d'impugnativa sub 4, ribadito sostanzialmente nel quarto motivo aggiunto, e
di tale censura segue le sorti di cui infra.

1.2 La seconda eccezione e' infondata e va, di conseguenza, respinta.
La parte ha sostenuto che la legittimazione non sussiste in quanto, per un
verso, la concessione de qua configurerebbe una concessione traslativa di
potesta' pubbliche appartenenti all'amministrazione, in relazione alla quale
sarebbe insindacabile in sede giurisdizionale l'individuazione del sistema
di scelta del contraente non essendo l'ente vincolato ad alcun tipo di gara
pubblica, per altro verso, il legislatore avrebbe attribuito
all'amministrazione una semplice facolta' di conferma della concessione
avente natura eccezionale.
Il Collegio osserva, da un lato, che l'applicabilita' delle regole della
concorsualita' per la scelta del contraente cui affidare la gestione dei
servizi in discorso e' una valutazione che attiene all'esame del merito
della controversia, dall'altro, che lo status di precedente concessionario
attribuisce alla ricorrente, considerato il vigente sistema normativo, una
posizione differenziata e qualificata alla proroga e, come si vedra' infra,
a partecipare ad un'eventuale procedura concorsuale per un nuovo
affidamento, sicche' la ====== e' legittimata alla proposizione del presente
ricorso.

2. Il ricorso introduttivo e' articolato in quattro motivi d'impugnativa,
uno dei quali (il secondo) volto a censurare la delibera impugnata nella
parte in cui determina la cessazione del rapporto contrattuale con la
ricorrente e gli altri tre volti a censurare il provvedimento stesso nella
parte in cui affida il servizio alla controinteressata.

2.1 Pertanto, atteso che la delibera del Consiglio comunale n. 13 del

9.2.2001 ha convalidato la delibera di Giunta municipale n. 299 del
29.12.2000 e, per l'effetto, ha affidato, ora per allora, alla SIAE i
servizi in discorso, sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza
d'interesse i tre motivi del ricorso introduttivo avverso l'affidamento del
servizio alla controinteressata.

2.2 Viceversa, e' procedibile il motivo sub 2 con il quale la ricorrente
ha dedotto il vizio dell'atto dalla carenza di motivazione sull'interesse
pubblico circa la scelta di non rinnovare (rectius: prorogare) il contratto
sino al 31.12.2001.
La ====== premette di essere titolare di una posizione di interesse
differenziato e qualificato affinche' l'amministrazione eserciti
correttamente il proprio potere di proroga della concessione evidenziando,
in particolare, che:
- l'art. 27 del D.Lgs. 507/1993 prevede che il concessionario del servizio
possa essere confermato, sulla base di apposita istanza, purche' le
condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il Comune;
- l'art. 44 della L. 724/1994 vieta il rinnovo tacito dei contratti delle
pubbliche amministrazioni per la fornitura
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