TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-02-28, n. 202000500
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2020
N. 00500/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2019, proposto da
Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Sansone, Katia Riolo, Eleonora E.L. Bonsignori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Katia Riolo in AT, via Ruggero Settimo n. 3;
contro
Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Criniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arjo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pavan, Enrico Sisti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti
Con il ricorso principale notificato dalla SERVIZI ITALIA S.p.A. il 25 marzo 2019:
- della DCS n. 329 del 22.2.2019 [comunicata con nota protocollo 1981/2019 del 25.2.2019, trasmessa a mezzo pec in pari data] con cui sono stati approvati gli atti di gara ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ed è stato aggiudicato il servizio di “noleggio e sanificazione dei materassi antidecubito per la prevenzione delle lesioni e sanificazione di letti di degenza” CIG: 7619948403, al R.T.I. Arjo ltalia s.p.a. - Medimed s.r.l;
- dei verbali n. 4, 5, 6, 7, 8 della commissione di gara relativi all’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche, nelle corrispondenti sedute pubbliche e riservate, nonché della graduatoria definitiva;
- del capitolato speciale, del disciplinare e del bando di gara, nella sola parte in cui stabilendo i criteri di violazione delle offerte, sono oggetto di specifica contestazione, nel successivo motivo di impugnazione.
Con ricorso incidentale notificato dalla ARJO ITALIA S.p.A. il 17 aprile 2019:
per l’annullamento
- della DCS n. 329 del 22.2.2019 con cui sono stati approvati gli atti di gara ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è stato aggiudicato il servizio di “noleggio e sanificazione dei materassi antidecubito per la prevenzione delle lesioni e sanificazione di letti di degenza” CIG: 7619948403, al RTI ARJO ITALIA S.p.A. – Medimed s.r.l., nonché dei verbali della commissione di gara relativi all’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche, nelle corrispondenti sedute pubbliche e riservate, nonché della graduatoria definitiva limitatamente alla parte in cui l’offerta tecnica presentata da Servizi Italia s.p.a. non è stata esclusa ovvero è stata ritenuta idonea e per l’effetto valutata con l’attribuzione del relativo punteggio;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo e della Medimed S.r.l. e dell’Arjo Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La SERVIZI ITALIA S.p.A. partecipava alla procedura di gara indetta dall’IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO di Messina, con il bando pubblicato in GUUE GU/S S183 in data 22 settembre 2018 e sulla G.U.R.S. in data 28 settembre 2018, per l’affidamento, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di “ noleggio e sanificazione dei materassi antidecubito per la prevenzione delle lesioni e sanificazione di letti di degenza ” CIG: 7619948403.
All’esito della valutazione delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara, l’A.T.I. con capogruppo la ARJO ITALIA S.p.A. conseguiva il punteggio più alto in relazione all’offerta tecnica ma non anche con riguardo all’offerta economica, risultando, comunque, prima in graduatoria e conseguendo l’aggiudicazione dell’appalto.
Con ricorso spedito a mezzo P.E.C. per la notifica il 25 marzo 2019 ai sensi della Legge n.53/1994 dall’avv. Paolo Sansone e notificato in pari data ai sensi dell’art.120 co.5 c.p.a. all’IRCSS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO, alla ARJO ITALIA S.p.A. nella qualità di capogruppo dell’A.T.I. aggiudicataria ed alla MEDIMED S.r.l. quale società partecipante alla predetta A.T.I., nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di AT, il 26 marzo 2019 ai sensi degli artt.120 co.3, 119 co.3 e 45 c.p.a., unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione del merito ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., la SERVIZI ITALIA S.p.A. impugnava l’aggiudicazione, i verbali di gara n.4, 5, 6, 7, 8, il capitolato speciale, il disciplinare ed il bando di gara, nella sola parte in cui stabilivano i criteri di valutazione delle offerte, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art.95 co.10 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, e dell’art.24 co.1 L.R. n.8/2016, violazione del principio della par condicio di gara – poiché l’Ente aggiudicatore avrebbe dovuto escludere l’A.T.I. aggiudicataria dalla procedura per omessa indicazione separata dei costi della manodopera nell’offerta economica; 2) violazione e falsa applicazione della lex IA di gara, e dell’art. 95, comma 1, del D.vo n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sotto il profilo dello sviamento per indebita anticipazione, in guisa di contenuto necessario dell’offerta tecnica, di quanto doveva invece essere allegato nella sola successiva sede di comprova e verifica dei relativi contenuti – per avere l’Ente aggiudicatore erroneamente omesso l’assegnazione alla ricorrente dei punteggi previsti dal sub-criterio n.4, relativamente al prodotto “ Materassi antidecubito alto rischio ” (valevole punti 3) e dal sub-criterio n.3 relativo al prodotto “ Materassi antidecubito altissimo rischio ” (valevole punti 3); 3) violazione e falsa applicazione della lex IA di gara, e dell’art. 95, comma 1, del D.vo n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di motivazione e di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità – per avere la Stazione appaltante erroneamente omesso l’assegnazione alla ricorrente del punteggio previsto per il sub-criterio n.1 “ presenza di sensore integrato nel materasso per la gestione completamente automatica del sistema, in grado di regolare la pressione in funzione al peso ed alla postura del paziente ”, relativo al prodotto “ Materassi antidecubito altissimo rischio ”; 4) Violazione e falsa applicazione della lex IA di gara, e dell’art. 95, comma 1, del D.vo n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – per avere la Stazione appaltante erroneamente omesso l’assegnazione all’offerta tecnica della ricorrente del punteggio previsto per il sub-criterio n. 4 (Personalizzazione della terapia in funzione del peso e dell’altezza del paziente), relativo al prodotto “ Materassi antidecubito altissimo rischio/cessione d’aria ” (valevole punti 3); 5) violazione e falsa applicazione della lex IA di gara, e dell’art. 95, comma 1, del D.vo n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché sotto il profilo dello sviamento, insito nel limitarsi ad una lettura solo “sintattica” e non complessiva dell’offerta – avendo la Stazione appaltante erroneamente omesso l’assegnazione del punteggio previsto per il sub-criterio n.2 (Software dedicato munito almeno di controllo delle consegne e ritiri, nonché della possibilità di creare report avanzati relativi alle movimentazioni dei materassi), relativo al capitolo di offerta titolato “ Esecuzione del servizio ” (punti 3); 6) violazione e falsa applicazione della lex IA di gara, e dell’art. 95, comma 1, del D.vo n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – per avere la Stazione appaltante erroneamente assegnato all’A.T.I. aggiudicataria il massimo punteggio di cui al sub-criterio n.4, valevole punti 3, in relazione al prodotto “ Materassi antidecubito ad altissimo rischio ”; 7) violazione e falsa applicazione della lex IA di gara, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, irragionevolezza manifesta e disparità di trattamento per erronea assegnazione all’offerta tecnica dell’aggiudicataria del punteggio di cui al sub-criterio 3 (valevole punti 5) in relazione all’esecuzione del servizio di sanificazione – poiché nell’A.T.I. aggiudicataria siffatto servizio sarebbe integralmente ed esclusivamente assunto ed eseguito da una società, la mandante MEDIMED S.r.l., sprovvista della necessaria certificazione.
Si costituiva l’IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO di Messina opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto: a) irricevibile per tardiva impugnazione dei verbali di gara statuenti l’ammissione alla procedura dell’A.T.I. aggiudicataria; b) inammissibile per omessa tempestiva impugnazione del verbale del 20 febbraio 2019; c) infondato nel merito.
Si costituiva anche la