TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-01-28, n. 202300112
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Testo completo
Pubblicato il 28/01/2023
N. 00112/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2022, proposto da
P M, M M, rappresentati e difesi dagli avvocati G S, M E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G S in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, non costituito in giudizio;
Comune di Albettone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del Parere della Soprintendenza del 22.04.2022, comunicato il 23.04.2022, avente ad oggetto: diniego dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Dlgs 42/04, relativo al progetto di ristrutturazione edilizia di Casa M mediante demolizione e ricostruzione su diverso sedime di fabbricato;
- del diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune di Albettone del 27.04.2022 (prot. 0002574);
- del diniego di permesso di costruire del 30.04.2022 (pratica edilizia n. 2022/0232 a firma del Responsabile Edilizia ed Urbanistica del Comune di Albettone);
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali del 23.09.1975 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Albettone, della scheda ricognitiva del vincolo e del parere del MIC del 22.09.2021 in risposta all'interrogazione dell'VIII Commissione Ambiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albettone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri M sono proprietari, in Comune di Albettone, Via Forni n. 17, dell’area a destinazione agricola E (fg. 7 mapp.le 582, 217, 327 del Catasto Terreni), su cui insistono un fabbricato residenziale di tre piani fuori terra e un deposito.
I predetti immobili, in forza del Decreto Ministeriale 23 settembre 1975, ricadono in un’area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), del Dlgs 42/04 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).
Il richiamato DM ha istituito, ai sensi della previgente L. 1497/1939, un vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico per la zona del Colle di Lovertino e delle colline adiacenti in Comune di Albettone, con la seguente motivazione: l’ambito, formato da quattro colline, “ha notevole interesse pubblico perché costituisce un anello di congiunzione tra il complesso dei Colli Euganei e quello dei Berici, ha carattere unitario, è perfettamente inserito nella pianura vicentina, con andamento dolcemente ondulato (…) e presenta le seguenti caratteristiche: (…) 5) la circostante campagna è tutta animata dalla fitta presenza dell’uomo con molte case sparse o in gruppetti e le non rare ville signorili (….); per tutti gli elencati requisiti la zona in questione costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, nonché di un insieme di quadri naturali ricchi di punti belvedere (…) dai quali si gode la vista di numerosi e stupendi panorami”.
I signori M, in data 01.02.2022, hanno presentato istanza, con contestuale richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, per la ristrutturazione dell’immobile, mediante demolizione e ricostruzione su diversa area sedime del fabbricato e dell’annesso deposito, ai sensi dell’art. 41, comma 4 ter della L.R. 11/04 e degli artt. 16.5 e 52.1 delle N.T.O. comunali.
Il progetto prevedeva la demolizione dei volumi di fabbrica e la ricostruzione di un volume inferiore distribuito su di un solo piano, posto in area pianeggiante adiacente.
L’istanza non veniva accolta dalla P.A., in quanto, all’esito di un ampio contraddittorio endoprocedimentale, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, cui faceva seguito il diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune di Albettone in data 27 aprile 2022 e il diniego di permesso di costruire emesso dal medesimo Ente Civico in data 30 aprile 2022.
Avverso tali provvedimenti negativi (diniego di autorizzazione paesaggistica e diniego di permesso di costruire) sono insorti gli odierni ricorrenti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Ministero della Cultura, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Si è, invece, costituito in giudizio il Comune di Albettone, replicando analiticamente alle avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo, mentre il diniego di permesso di costruire resiste alle censure dei ricorrenti.
Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
La Soprintendenza ha motivato il parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiamando le considerazioni svolte nel cd. preavviso di diniego, nelle quali si evidenziava che: “la circostante campagna è tutta animata dalla fitta presenza dell’uomo, con molte case sparse o gruppetti