TAR Milano, sez. II, sentenza 2012-01-05, n. 201200033

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2012-01-05, n. 201200033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200033
Data del deposito : 5 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01730/2011 REG.RIC.

N. 00033/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01730/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2011, proposto da:
E G e X P, rappresentati e difesi dagli avv. C L, M B, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Como, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 103693/2009/SUI datato 1.3.2011, notificato in data 4.4.2011, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Como, ha respinto la dichiarazione/istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Guidali Egidio in favore del sig. X P;

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Prefettura di Como;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione a verbale resa dal legale;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, in qualità di datore di lavoro e di lavoratore, hanno impugnato il rigetto della domanda di regolarizzazione.

Con ordinanza cautelare n. 1047 del 23 giugno 2011 la domanda cautelare veniva accolta.

La Prefettura disponeva la sospensione del decreto e riavviava il procedimento.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il difensore ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il procedimento di regolarizzazione si è, medio tempore, concluso con l’accoglimento della domanda.

Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi