TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-16, n. 202400079
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Pubblicato il 16/09/2024
N. 00079/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00276/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2024, proposto da
F M, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del giudizio e della valutazione finale del rapporto informativo n. 67 emesso dal Ministero della difesa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’istanza cautelare non possa essere accolta in quanto carente del requisito del periculum in mora , atteso che il ricorrente non ha allegato e dimostrato di patire alcun grave, immediato, irreparabile pregiudizio;
Ritenuto quindi di respingere l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;
Preso atto che non risulta depositato il provvedimento impugnato;
Ritenuto conseguentemente di assegnare all’Amministrazione intimata il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza per provvedere al deposito del predetto provvedimento,
Ritenuto di rinviare al definitivo ogni statuizione sulle spese di lite;