TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-02-24, n. 202200056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-02-24, n. 202200056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200056
Data del deposito : 24 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2022

N. 00056/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00015/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2021, proposto da
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, viale Stazione, n. 5;



contro

Comune di Laives, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici della stessa, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;



nei confronti

H C, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e H N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bolzano, via Dott. Streiter, n. 12;



per l'annullamento

del provvedimento di diniego dd. 29.10.2020 avente ad oggetto “ Prat. ed. 31/2017 - Provvedimento di diniego - Ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso della p.m. 1 da agricoltura in abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 107 commi 16 e 23 della L.P. 11.08.1997 n. 13 sulla p.ed. 85/1 C.C. Laives

nonché, per quanto occorrer possa, della nota dd. 31.07.2020 avente ad oggetto “ Prat. ed. 31/2017 - Interlocutoria di diniego - Ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso della p.m. 1 da agricoltura in abitazioni convenzionate ai sensi 2 dell'art. 107 commi 16 e 23 della L.P. 11.08.1997 n. 13 sulla p.ed. 85/1 C.C. Laives

e di ogni atto infraprocedimentale, propedeutico, conseguenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato, tra cui i pareri della commissione edilizia comunale del 14.07.2020 e, rispettivamente, del 20.10.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Laives e di H C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. È impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Laives ha negato al ricorrente la concessione edilizia per la ristrutturazione del proprio immobile, combinata al cambio di destinazione d’uso di una sua parte, che da agricola voleva trasformare in abitativa, in applicazione dell’art. 107, commi 16 e 23 della L.P. n. 13/1997.

2. L’immobile in questione, identificato dalla p.ed. 85/1 C.C. Laives sita nel verde agricolo, è costituito da un edificio masale a corpo unico, composto da una parte abitativa e una agricola adibita a stalla/fienile, ed è diviso nelle porzioni materiali 1 e 2, di cui solo la prima appartiene al ricorrente, mentre la seconda è di proprietà della controinteressata (doc. 3 del ricorrente).

3. Avendo in animo di ristrutturare la propria porzione di fabbricato e trasformarne in volume abitativo la parte agricola ormai in disuso, il ricorrente si è rivolto al Comune di Laives per ottenere il necessario titolo edilizio.

4. L’intervento progettato prevedeva in particolare a) la ristrutturazione della parte già abitativa della p.m. 1, comprensiva del sottotetto sul lato ovest dell’edificio, indicato nel piano di divisione in porzioni materiali come “ granaio ” (cfr. doc. 3 del ricorrente); b) l’ampliamento del fabbricato a norma dell’articolo 107, comma 16, della L.P. n. 13/1997, utilizzando la quota parte del contingente massimo di 150 mc, previsto dalla disposizione richiamata, in misura proporzionale rispetto alla volumetria abitativa già di proprietà esclusiva del ricorrente; c) la trasformazione, ai sensi del successivo comma 23, del volume agricolo in abitazioni convenzionate, utilizzando la quota parte del contingente massimo di 2.000 mc agricoli convertibili, previsto dalla norma, in misura proporzionale rispetto alla volumetria agricola di sua esclusiva proprietà.

5. Stando a quanto dichiarato nella relazione tecnica, il progetto non prevedeva interventi sulle parti comuni, eccedenti quanto ammesso dall’art. 1102 c.c. (doc. 4 della ricorrente).

6. La commissione edilizia comunale, occupatasi del progetto in questione nella seduta del 14.7.2020, si è espressa contro l’intervento. Il suo parere negativo, ostativo al rilascio del titolo edilizio, è stato comunicato all’interessato con nota del 31.7.2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11- bis , L.P. n. 17/1993 (doc. 2 del ricorrente).

6.1. La commissione edilizia ha ritenuto in particolare: a) che non era condivisibile il criterio impiegato per determinare la quota parte della cubatura di pertinenza della p.m. 1 sia ai fini dell’ampliamento ex art. 107, comma 16, della L.P. n. 13/1997, sia a quelli della trasformazione della cubatura agricola in abitazioni, ai sensi del seguente comma 23, dovendosi attribuire alla cubatura dell’immobile natura di “ bene comune ”, del quale il singolo condomino non può disporre senza il consenso degli altri; b) che l’intervento avrebbe potuto influire sulla statica del fabbricato, sicché le modifiche previste dal progetto non potevano essere considerate innovazioni conformi all’art. 1120 c.c.; c) che mancava la sottoscrizione del comproprietario in relazione alle opere previste sulla p.f. 2146; d) che erano insufficienti i documenti forniti dall’interessato a dimostrazione della destinazione d’uso residenziale di alcuni locali e del sottotetto esistente, indicato invece nel piano di divisioni in porzioni materiali come “ granaio ”, da ciò derivando la natura agricola del relativo volume in ragione della prevalete destinazione rurale dell’edificio; e) che era errato il calcolo della cubatura agricola di proprietà della p.m. 2 (cfr. doc. 1 della ricorrente).

7. Disattese le osservazioni presentate dall’odierno ricorrente (v. suo doc. 6) in opposizione ai descritti appunti sollevati dall’organo di consulenza tecnica del Comune, il progetto è stato definitivamente rigettato per le seguenti precipue ragioni: a) manca il consenso della comproprietaria con riguardo alla trasformazione di quota parte della cubatura agricola in volume abitativo, alla realizzazione del muro tagliafuoco al piano sottotetto, previsto in parte a carico della p.m. 2, di diversa proprietà e all’intervento a carico della p.f. 2146, di proprietà comune; b) non è dimostrata la natura residenziale del volume definito come “ granaio ” nel piano di divisione in porzioni materiali; di essa va affermato il carattere agricolo in ragione della destinazione prevalente dell’edificio.

Quali “ ulteriori motivi ” a supporto del provvedimento di diniego l’Amministrazione ha addotto: c) che le opere incidenti sulle parti comuni (in particolare l’ampliamento dell’accesso del nuovo garage di pertinenza del piano terra, l’inserimento di tre nuovi balconi al primo piano e la modifica sostanziale della struttura del tetto) non possono essere considerate innovazioni conformi all’art. 1120 c.c.; d) non è stata fornita documentazione idonea a dimostrare la natura residenziale o agricola di alcuni locali, sì da rendere impossibile la suddivisione, tra le due porzioni materiali da cui è composto l’edificio, del volume esistente in ragione della rispettiva destinazione d’uso.

8. Il ricorrente impugna, dunque, il provvedimento di rigetto affidandosi a un unico articolato motivo che tratta punto per punto tutte le ragioni addotte dal Comune a sostegno del provvedimento di diniego, assumendone l’illegittimità per violazione degli articoli 885 e 1100 e seguenti del codice civile, dell’art. 107, commi 16 e 23, della L.P. n. 13/1997, dell’art. 1 della L.P. n. 17/1993, dei principi di buona amministrazione e del giusto procedimento di cui all’art. 97 Cost., e il vizio di eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche.

9. Il ricorrente sostiene in estrema sintesi a) che non serve il consenso della proprietaria della p.m. 2 per la trasformazione del volume agricolo già incluso nella p.m. 1 di sua esclusiva proprietà, poiché l’art. 107, comma 23, L.P. n. 13/1997 fissa semplicemente un limite volumetrico per la conversione in residenza di cubatura agricola preesistente, non più utilizzata per la conduzione dell’azienda, non configurabile come “ bene comune ”, soggetto, per la sua utilizzazione, al consenso del condomino; si tratta quindi unicamente di stabilire quanta parte di quel contingente di volume rurale trasformabile spetti ai singoli proprietari, in ragione della propria quota di proprietà esclusiva calcolata sul volume agricolo complessivo; b) che non serve il consenso della proprietaria della p.m. 2 nemmeno per il muro tagliafuoco al piano sottotetto, previsto a cavallo tra la p.m. 1 e la parte comune tra le pp.mm. 1 e 2 (non sarebbe, infatti, incisa la p.m. 2, come erroneamente affermato dall’Amministrazione), poiché si tratta del mero ripristino della parete preesistente; in ogni caso, ai sensi dell’art. 885 c.c., spetta al comproprietario del muro comune il diritto di alzarlo, formando una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione; da ultimo, volendo disattendere entrambe le esposte ragioni, il diniego dell’istanziato titolo edilizio ben potrebbe limitarsi al solo muro in questione, che può essere riprogettato sulla sola p.m. 1; quanto alle opere minori di demolizione del pollaio (peraltro già da tempo avvenuta) sulla comune p.f. 2146, la mancanza del consenso della proprietaria della p.m. 2 può condurre al massimo a denegare la concessione edilizia nella limitata parte a esse relativa, non trattandosi di un’omissione suscettibile d’incidere sul titolo edilizio nel suo complesso; c) che il vano sottotetto definito come “ granaio ” nel piano di divisione in porzioni materiali costituisce indubbiamente cubatura

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