TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-05-11, n. 202201288
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 01288/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2018, proposto da SQ PP, rappresentato e difeso dall'avvocato PP Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Incentivi Imprese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Rosolini, nella qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale denominato “Eloro-Vendicari”, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- Europrogetti e Finanza S.r.l. in liquidazione (già Europrogetti e Finanza S.p.A. in liquidazione), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni di cui alla L. 662/1996 prot. 0014865 del 21.05.2018, comunicato dal MISE a mezzo Pec in data 28-6-2018, con il quale il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Eloro -Vendicari ha rideterminato in via definitiva in Euro 980.828,38 il contributo concesso ed in Euro 1.307.771,17 l'importo complessivo della spesa ammessa;
- della presa d'atto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – Div. IX Interventi per lo Sviluppo Locale del 14-6-2018;
- delle relazioni richiamate nel provvedimento definitivo, nei limiti dell’interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 la dott.ssa GI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente rappresenta di avere ottenuto, in conformità alle previsioni del Patto Territoriale “Eloro Vendicari” concluso ai sensi dell’art. 2, c. 203, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed approvato con D.M. 9 ottobre 2001 n.2576, un’agevolazione in conto capitale per la realizzazione di un impianto produttivo destinato alla vinificazione e imbottigliamento di vini da uve biologiche (originariamente in Contrada Pinetti/Cozzi, Comune di Pachino, poi) in Contrada Sichilli, Comune di Noto, con assegnazione, a titolo provvisorio, della somma di € 1.046.599,91 a fronte di un programma di investimenti complessivamente ammontante ad € 1.395.466,54.
Una volta ultimati i lavori, la Europrogetti & Finanza S.p.A. in liquidazione, ossia la società incaricata di procedere alle verifiche di conformità delle opere finanziate, verificava la regolarità dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente, formulando taluni rilievi critici per le seguenti ragioni: “ dal momento che è stata considerata completamente non ammissibile la superficie per uffici al primo piano essendo già stata finanziata una postazione di mq 25 per il titolare nell’altro progetto rendicontato relativo allo stabilimento dell’olio e facente parte del medesimo complesso produttivo e non essendo stato assunto alcun impiegato neanche per l’anno a regime, è stata effettuata una riduzione di Euro 129.634,29 per la realizzazione dell’intero primo piano di mq 363 di uffici in esubero corrispondente al 15% della superficie totale, riduzione applicata a tutte le fatture rendicontate nel capitolo Opere Murarie ”. La Commissione ministeriale incaricata, a sua volta, così si esprimeva: “ la Commissione dalla spesa rendicontata ha stralciato Euro 25.000,00 relativi alle fatture 7-10-13-14/2004 di ID srl in quanto il titolare dell’azienda non ha esibito gli originali, come già sopra precisato. Inoltre conferma lo stralcio della banca relativamente alla superficie degli uffici, in quanto dal libro unico non risultano dipendenti con qualifica di impiegati.
Ritiene altresì di stralciare le superfici destinate ad alloggio custode, segreteria, e disimpegno per complessivi mq 241, in quanto dal libro unico risultano assunti solo operai a tempo determinato, tutti con la qualifica di bracciante agricolo. (…) Pertanto analogamente al criterio utilizzato dalla Banca, la Commissione propone di stralciare in quota parte tutte le fatture rendicontate sul capitolo Opere Murarie in misura pari alla percentuale sopra richiamata del 23,07% corrispondente ad Euro 193.610,04. Poiché le spese riconosciute, al netto delle fatture stralciate in quanto non esibite in originale ammontano a Euro 839.228,61, la Commissione propone di ammettere alle agevolazioni l’importo di Euro 645.618,57 ”.
Instauratosi il contraddittorio, il ricorrente presentava delle controdeduzioni.
All’esito dell’istruttoria il valore complessivo del programma di investimenti (originariamente di € 1.395.466,54) veniva rideterminato in € 1.307.771,17, conseguentemente riducendosi il valore del contributo ammesso (pari al 75%) da € 1.046.599,91 ad € 980.828,37.
Inoltre, poiché al ricorrente era stato erogato, a titolo provvisorio, un contributo pari ad € 941.939,91, il responsabile quantificava in € 38.888,47 la differenza da erogare a saldo; tuttavia, poiché in forza della detta rideterminazione risultava che la prima quota in acconto era stata erogata nel 2003 in misura superiore al dovuto, sulla differenza di Euro 196.357,16 ( € 523.299,95 – € 326.942,79 ) sono stati calcolati gli interessi, a decorrere dalla data di erogazione e fino al 31.07.2008 (data di erogazione della seconda quota), nella misura di € 25.674,37, da detrarre dalla differenza a saldo, così che la somma da erogare effettivamente al ricorrente risultava essere, in definitiva, complessivamente pari a € 10.560,31.
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di rideterminazione del contributo, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- Violazione art. 21 nonies della L. 241/90 – Violazione art. 97 Cost. e principi di buon andamento dell’azione amministrativa e del legittimo affidamento: la rideterminazione del contributo concesso sarebbe intervenuta a distanza di 16 anni dalla sua ammissione, avvenuta con D.M. 9 ottobre 2001, con conseguente lesione dell’affidamento legittimamente riposto dal ricorrente sulla stabilità del finanziamento concessogli.
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e delle evidenze documentali, illogicità e non proporzionalità dei criteri di calcolo adottati, violazione art. 3 L. 241/1990 – Violazione L. 662/96, art. 2, commi 230 e ss, violazione art. 7, lett. a) e c), D.l. 320/2000 – Violazione art. 29 del DL n. 83/2012 - Violazione Circolare 900315 del 14-7-2000 all’allegato 7, lettera e) e v) – Violazione D.M. del 27-7-2012: né la superficie destinata ad alloggio del custode, né quella destinata ad uffici avrebbero potuto stralciarsi, quanto alla prima perché risulta assunto un operaio agricolo al quale sono state assegnate le mansioni di custode, e il custode è effettivamente alloggiato presso gli ambienti destinati a tale utilizzo, e quanto alla superficie destinata ad uffici, in quanto tali spazi sono stati utilizzati per l’appassimento delle uve, sicché non si tratta di locali non utilizzati, bensì di spazi strettamente funzionali all’iniziativa agevolata.
In ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 29 del DL n. 83/2012, che non consente la revoca delle agevolazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali, mentre in relazione al profilo relativo al finanziamento, nell’altro progetto relativo all’oleificio, della postazione di mq 25 per il titolare, trattandosi di due progetti ( quello relativo alla cantina e quello relativo all’oleificio) distinti tra di loro, la superficie relativa agli uffici avrebbe dovuto essere
valutata in riferimento al progetto oggetto di causa.
Lo stralcio avrebbe comunque potuto riguardare i costi esposti in seno al computo metrico finale e non invece, come avvenuto, essere calcolato in misura percentuale sulle opere murarie (il