TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-11-22, n. 202403872
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2024
N. 03872/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Ance Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Catania, nella persona del Commissario Ad Acta ex D.R. Reg. n. 521/Gab del 3.04.2024 presso il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania e nella qualità di Commissario Straordinario Unico per la Realizzazione degli Interventi di Collettamento, Fognatura e Depurazione delle Acque, rappresentato e difeso dagli avvocati R F e R M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato al n. 149 di Via Messina;
nei confronti
Hydro Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Berretta, Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizi Idrici Etnei S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Aristide Police, e Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso principale,
- della Deliberazione del Commissario ad acta dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di Catania n. 1 del 08.04.2024 pubblicata sull’Albo pretorio regionale dal 10.04.2024 al 26.04.2024 recante “ Approvazione relazioni ex art. 172, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e approvazione convenzione di gestione del SII aggiornata in ottemperanza alla sentenza n. 1257 del 13.12.2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ”;
- della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato approvata con la citata Deliberazione n. 1 del 08.04.2024 stipulata tra la Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Catania e la Servizi Idrici Etnei- SIE S.p.A. che ha aggiornato quella stipulata tra le parti in data 24.12.2005, nella parte in cui difetta di un Piano d’ambito aggiornato e dei documenti che lo compongono (tra cui in particolare il PEF e il Piano degli interventi);
- nonché, della suddetta Convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata tra la Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Catania e la Servizi Idrici Etnei- SIE S.p.A., nella parte in cui gli artt. 2-bis e l’art. 7 legittimano l’affidamento diretto in favore della Servizi Idrici Etnei – SIE S.p.A. di un importo lavori nettamente superiore a quello previsto dalla normativa concorsuale della gara a doppio oggetto da cui è scaturita la convenzione del 24.12.2005, sottraendolo indebitamente al mercato pubblico;
- ove occorra, delle relazioni ex art. 172 D.lgs. 152/2006 quale atto propedeutico all’approvazione della Convenzione aggiornata, come citate nell’anzidetta gravata Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 08.04.2024;
- ove occorra, della D.R. Reg. n. 521/Gab del 3.04.2024 con cui il Presidente della Regione Sicilia ha nominato il Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, come citata nell’anzidetta gravata Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 08.04.2024;
- ove occorra, del verbale di insediamento del Commissario ad acta del 4.04.2024 presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania;
- ove occorra, di tutti gli atti istruttori sottesi al confronto tra la Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Catania e la Servizi Idrici Etnei- SIE S.p.A. funzionali e propedeutici alla approvazione di una Convenzione di gestione del servizio idrico integrato aggiornata (ed in particolare, delle note prot. 46 del 11.01.2023, prot. 1488 del 28.09.2023 dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Catania, nonché della nota prot. 1086 del 16.10.2023 della Servizi Idrici Etnei- SIE S.p.A., come citate nell’anzidetta gravata Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 8.04.2024);
- ove occorra, della delibera n. 5 del 2.10.2023 con cui il Consiglio Direttivo dell’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Catania ha approvato lo schema della convenzione aggiornata da proporre all’Assemblea dei sindaci per la sua approvazione;
- ove occorra, della Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato a suo tempo sottoscritta fra SIE e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale il 24.12.2005;
- ove occorra, di tutti gli atti di gara (prodromici, connessi e conseguenti) che hanno portato alla sottoscrizione della suddetta Convenzione originaria (del 24.12.2005) e della suddetta Convenzione aggiornata (approvata con deliberazione del 08.04.2024), ed in particolare del provvedimento di aggiudicazione e degli atti conclusivi del 23.12.2005 relativi alla gara (con bando in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2005/S-140133356 del 20 gennaio 2005) a doppio oggetto, nell’ambito della quale scegliere il socio privato di SIE e affidare la gestione del servizio idrico integrato ed esecuzione dei lavori connessi;
- ove occorra, della delibera n. 7 del 23 dicembre 2005 con cui il Consorzio ATO ha approvato le risultanze di gara e aggiudicato l’appalto in favore del RTI Acoset, se ed ove intesi quali atti presupposti alla Convenzione del 24 dicembre 2005 e alla successiva Convenzione aggiornata con delibera n. 1 del 08.04.2024 del Commissario ad acta dell’ATI Catania;
con il ricorso per motivi aggiunti,
della Convenzione di gestione del servizio idrico sottoscritta il 15.07.2024 tra l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Catania e la Servizi Idrici Etnei - SIE S.p.A.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' della Regione Siciliana, della Hydro Catania S.p.A., di Servizi Idrici Etnei S.p.A., dell’Assemblea Territoriale Idrica -AtTI- di Catania, Comune Catania e della Città Metropolitana di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Assemblea del Consorzio ATO 2 di Catania (oggi sostituita dall’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale di Catania quale nuovo soggetto investito della funzione di affidare e sovrintendere al servizio idrico integrato, a seguire, “ATI” o “ATI Catania”), con delibera del 24 gennaio 2004, ha determinato di affidare la gestione del servizio idrico integrato e l’esecuzione delle relative opere di acquedotto, fognatura e depurazione, ad una società mista, a prevalente capitale pubblico denominata S.I.E. – Servizi Idrici Etnei (a seguire “SIE”), avente come soci, assieme ai soggetti pubblici interessati, un socio privato di minoranza scelto mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi del quinto comma della lettera b) dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 267 del 2000. Risultava aggiudicatario nella gara a “doppio oggetto” svoltasi per la individuazione del socio privato il RTI Acoset S.p.a., che ha successivamente sottoscritto l’aumento di capitale deliberato dalla SIE. Il 24 dicembre 2005 è stata poi stipulata la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra il Consorzio ATO e la SIE (a seguire anche “Convenzione”).
L’ammontare dei lavori oggetto dell’affidamento diretto connesso alla gestione del servizio idrico in questione oscillava da “minimo Euro 250.000.000,00 a massimo Euro 850.000.000,00” (cfr. § II.2.1 Bando di gara); ed ancora, la lex specialis ulteriormente specificava che, con riguardo alle “Realizzazioni dirette”, l’affidatario avrebbe dovuto presentare i progetti preliminari dei vari interventi “ che l’offerente intende avere affidate in esecuzione diretta, che dovranno essere ricomprese tra il valore minimo di € 250.000.000,00 (euro duecentocinquantamilioni) e il valore massimo di € 850.000.000,00 (euro ottocentocinquantamilioni)” (come da § 12.1 sezione II del disciplinare).
Sempre il disciplinare, infine, chiariva che “ per tutti gli interventi (di cui all’allegato 2) che il concorrente intende realizzare direttamente ai sensi del presente disciplinare indicherà un unico ribasso da applicarsi ai prezzi unitari del prezziario unico regionale della Regione Siciliana in vigore al momento della redazione del progetto esecutivo. Per gli eventuali prezzi mancanti si procederà tramite analisi prezzi basata sui prezzi elementari al momento della redazione del progetto esecutivo. Si precisa che tutti i costi saranno espressi in moneta 01.01.2005 e saranno soggetti quindi ad aggiornamento sulla base dei tassi reali di inflazione…” (come da § 12.2 n. 7 del disciplinare).
Nell’offerta a suo tempo presentata in gara dal RTI Acoset (poi Hydro Catania, socio privato di SIE), peraltro, gli interventi previsti ed