TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-01-10, n. 201100003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-01-10, n. 201100003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100003
Data del deposito : 10 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00171/2010 REG.RIC.

N. 00003/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2010, proposto da:
F R, rappresentato e difeso dagli avv. F B e A P, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;



contro

- Comune di Jesi, rappresentato e difeso dall'avv. M N, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
- Commissione Giudicatrice della progressione interna verticale in Categoria "C", non costituita;



nei confronti di

A F, non costituito;



per l'annullamento

- degli atti relativi al concorso inerente la progressione interna verticale in categoria "C", presso il servizio Opere Pubbliche U.O.C. Manutenzioni di "Istruttore Tecnico -pubblica illuminazione" del Comune di Jesi svolti dalla Commissione all'uopo nominata ed in particolare del Verbale del 21 dicembre 2009, nella parte in cui non esclude i candidati, regolarmente convocati, ed assenti al momento della consegna della nota di rinvio delle prove al giorno 28 dicembre 2009, del Verbale del 28 dicembre 2009 nella parte in cui non esclude dalla progressione verticale il sig. Frulla Alberto, assente alla data del 21 dicembre 2009, e del conseguente inquadramento del vincitore avvenuto con determina n. 1867 del 30 dicembre 2009, da parte della Direzione Generale U.O.C. Trattamento Giuridico del Comune di Jesi, con stipula del contratto individuale di lavoro e decorrenza dal 31 dicembre 2009, nella categoria "C" con profilo professionale di "Istruttore Tecnico pubblica illuminazione", il tutto in forza dei Decreti del Direttore Generale n. 48 del 3 dicembre 2009 e 49 del 16 dicembre 2009 ex delibera di G.C. 172/2009, con ogni consequenziale statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. R, dipendente del Comune di Jesi inquadrato nella categoria B (profilo professionale “Assistente tecnico elettricista”), impugna gli atti relativi ad una progressione verticale ad un posto di categoria C (profilo “Istruttore tecnico impianti elettrici”), in cui è risultato collocato al 2° posto con punti 55,87, dietro al controinteressato sig. Frulla (vincitore con 61,50 punti).

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

a) violazione del regolamento comunale sui concorsi;

b) incompetenza della Commissione a decidere sull’ammissione dei candidati;

c) omessa verbalizzazione degli eventi verificatisi nella seduta del 21/12/2009;

d) illegittima convalida da parte della Commissione del proprio operato;

e) mancata predisposizione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali e violazione del DPR n. 487/1994;

f) errata valutazione degli elaborati scritti dei due candidati presenti alla selezione;

g) errata valutazione dei titoli relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale di esso ricorrente.

3. Si è costituito solo il Comune, formulando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

4. Il ricorso va accolto, risultando in particolare fondato il motivo con cui si deduce la mancata preventiva fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali.

Ciò

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