TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-04-05, n. 202400241
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 00241/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole, 8;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei, 4;
per la condanna
del Comune di-OMISSIS- al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la -OMISSIS-, a seguito del parziale accoglimento degli appelli dalla stessa proposti avverso quattro sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale, con sentenza Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, ha agito per la condanna del Comune di-OMISSIS- al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell’emanazione di una pluralità di provvedimenti comunali volti allo sgombero di tre allevamenti di suini gestiti dapprima dall’azienda -OMISSIS- e, -OMISSIS-, dall’odierna ricorrente.
La ricorrente, dopo aver ripercorso la vicenda in fatto, ha argomentato circa la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno derivato dai provvedimenti illegittimamente adottati dall’Amministrazione comunale che hanno comportato la necessità di delocalizzare i capi di bestiame per proseguire l’attività di allevamento in fondi rustici appositamente affittati al di fuori del territorio comunale, con aggravio anche dei costi di spostamento del personale e dello smaltimento dei liquami. Pertanto, la parte ricorrente ha domandato un risarcimento di complessivi euro € 754.446,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il danno economico patito, oltre al danno non patrimoniale, per danno all’immagine, di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.
2. Si è costituito per resistere in giudizio il Comune di-OMISSIS-, ricostruendo diffusamente il pluridecennale contenzioso che ha visto contrapposta l’Amministrazione comunale e l’odierna ricorrente; la difesa resistente ha chiesto il rigetto delle pretese attoree attesi l’insussistenza dell’antigiuridicità del danno, il difetto del nesso causale e dell’elemento soggettivo nonché la mancata dimostrazione del danno patito.
3. Le parti hanno precisato le proprie posizioni con memorie depositate in vista della trattazione.
4. All’udienza pubblica del 5 marzo 2024, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’annosa vicenda per cui è causa necessita di essere, seppur sommariamente ricostruita.
L’Azienda -OMISSIS- è proprietaria di tre compendi immobiliari siti nel Comune di-OMISSIS-, rispettivamente in -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in cui insistono edifici aventi destinazione a stalla per allevamento di suini. Detti allevamenti – ospitanti diverse centinaia di capi di bestiame – sono stati al centro di un pluriennale contenzioso tra i proprietari e conduttori, da un lato, ed il Comune di-OMISSIS-, dall’altro, in ragione di riscontrate difformità edilizie degli immobili e delle asserite violazioni al regolamento comunale di igiene nonché al regolamento comunale sull’attività zootecnica-suinicola.
5.1. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Comune di-OMISSIS-, con riguardo all’allevamento sito in -OMISSIS-, ingiungeva la demolizione di un fabbricato destinato a stalla (di dimensioni 7,40 x 9,80 x 6,85 m.) e del relativo piano seminterrato (di dimensioni 7,60 x 3,10 m) realizzati in assenza di permesso di costruire. Il ricorso n.r.g. -OMISSIS- proposto avverso detto provvedimento, veniva respinto con sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS-, che evidenziava come nel territorio comunale di-OMISSIS- vige, sin dal 1955, l’obbligo di autorizzazione per tutte le nuove costruzioni, anche fuori del centro abitato e la ricorrente « non ha fornito in giudizio, come suo onere, la prova della realizzazione del manufatto a tale data » e comunque « la documentazione esibita in giudizio dai ricorrenti non fornisce utili elementi al fine di comprovare la realizzazione dell’immobile ante 1967 ». Detta sentenza veniva appellata con ricorso n.r.g. -OMISSIS-, poi dichiarato perento (ex art. 82, comma 1, cod. proc. amm.) dal Consiglio di Stato con decreto n. -OMISSIS-, con conseguente formazione del giudicato su detta sentenza.
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’Amministrazione comunale ordinava la demolizione di opere realizzate in difetto di titolo edificatorio (ampliamento di due stalle, variazione di destinazione d’uso di altro immobile) e lo sgombero delle stalle site in -OMISSIS-, stante la violazione del divieto di ampliamento o incremento delle superfici delle stalle per allevamento dei suini di cui all’art. 103 del regolamento di igiene e sanità del Comune di-OMISSIS-. Detto provvedimento veniva impugnato con ricorso n.r.g. -OMISSIS-, definito con rigetto dal T.A.R. Umbria con sentenza n. -OMISSIS-, unitamente al riunito ricorso n.r.g. -OMISSIS-, medio tempore proposto per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- (con il quale era stato negato il rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto anche il miglioramento igienico-ambientale delle stalle finalizzato al rilascio dell’agibilità) e della delibera consiliare n. -OMISSIS- di interpretazione autentica della dicitura “regolarmente autorizzate” riportata nel regolamento approvato con-OMISSIS-; anche la richiamata sentenza veniva appellata (n.r.g. -OMISSIS-).
5.2. In data -OMISSIS- veniva costituita la -OMISSIS- (odierna ricorrente); il successivo -OMISSIS-, con contratto di affitto di fondo, -OMISSIS-, la -OMISSIS- concedeva in locazione detti terreni di proprietà e gli edifici ivi esistenti, destinati all’attività agricola o ad essa funzionali, alla -OMISSIS-. I codici identificativi dei tre allevamenti di suini venivano volturati a favore della ricorrente, che provvedeva alla relativa registrazione all’anagrafe nazionale BDN delle anagrafi zootecniche.
A seguito di gravi problematiche di inquinamento ambientale connesse anche alla gestione dell’impianto comunale di smaltimento, con-OMISSIS- il Comune di-OMISSIS- approvava il regolamento sull’attività zootecnica-suinicola, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2 che «... gli allevamenti a carattere intensivo ed industriale sono consentiti in stalle esistenti regolarmente autorizzate ed attualmente già adibite ad allevamenti di suini, con esclusione di qualsivoglia ampliamento... » (comma 1); in ogni caso, nel territorio comunale veniva « vietata... la realizzazione di nuovi allevamenti suinicoli diversi da quelli di cui al comma precedente » (comma 2). Con D.C.C. n. -OMISSIS-, recante interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, del regolamento comunale sull’attività zootecnica-suinicola, veniva chiarito che « la dicitura “regolarmente autorizzate”... sta a significare che il certificato di agibilità è parte integrante dell’insieme di atti che necessitano per configurare una struttura come regolarmente autorizzata », ai fini dell’attività di allevamento. Tale provvedimento era impugnato dall’-OMISSIS- innanzi al T.A.R. Umbria che, con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva in parte la pretesa azionata, con riferimento alla graduazione e proporzionalità delle sanzioni previste agli artt. 16 e 17 del regolamento ed alle modalità con cui il Comune aveva proceduto alla determinazione del numero massimo di capi allevabili sul territorio comunale. L’adito T.A.R., con la successiva sentenza n. -OMISSIS-, rigettava invece i ricorsi riuniti nn.rr.gg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi proposti da detta azienda agricola contro l’accertamento di taluni abusi edilizi realizzati nella stalla di -OMISSIS- e, rispettivamente, contro il citato art. 2 del regolamento comunale e la sua interpretazione autentica. In questa sede il giudice di prime cure ha evidenziato che « la descrizione delle difformità non lascia dubbi in ordine al fatto che comportino una violazione dell’articolo 103 del regolamento comunale di igiene e sanità approvato con d.C.C. n. -OMISSIS- e