TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-09-11, n. 201809253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-09-11, n. 201809253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201809253
Data del deposito : 11 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2018

N. 09253/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12726/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12726 del 2016, proposto da:
A I, M S, F M, F D P, E C, R L, F P, M G, S D P, F S, A C, P S, M C, F D P, A B, M S, F D F, M F A, G D C, F D A, M B, P C, G P, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D e U C, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. M B in Roma, via San Tommaso d'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Università  degli Studi dell'Aquila, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Annalisa Martelli, Anna Saggese, Alessia Maglia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013 e del D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013, con i relativi allegati, anche nella parte in cui subordinano l'istituzione del numero chiuso a problemi di numerosità  meglio descritti in atti e non ai requisiti di cui alla Legge n. 264/1999;

- del Decreto Ministeriale n. 270/2004 e del Decreto Ministeriale n. 509/1999, anche nella parte in

cui vengono assunti come criterio per l'istituzione del numero chiuso e di tutti i motivi di cui in atti

e del successivo Decreto Ministeriale 31.10.2007 con particolare riferimento all'art. 7 comma II per

i motivi di cui in atti e nella parte in cui consente la programmazione degli accessi per il corso di

laurea di cui in causa;

- del Bando di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della

Salute a.a. 2016/2017 (Repertorio n. 923/2016, Prot. n. 21730 del 15/07/2016);

- del Decreto di approvazione atti e della relativa graduatoria di merito pubblicata in pari data per il

concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute

anno accademico 2016/2017 (Repertorio n. 1212/2016, Prot. n. 28235 del 26/09/2016) e della relativa graduatoria di merito allegata e dell'elenco dei candidati ammessi al concorso;

- del provvedimento di ripartizione dei candidati nelle aule di svolgimento della prova pubblicato sul sito dell'Università  degli Studi dell'Aquila in data 12/09/2016;

- del Decreto di approvazione rettifica graduatoria di merito concorso di ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute anno accademico 2016/2017 (Repertorio n. 1223/2016, prot. n. 28920 del 29/09/2016) e della relativa graduatoria di merito allegata, come rettificata con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del primo scorrimento pubblicato sul sito dell'Università degli Studi dell'Aquila in data 14/10/2016 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del secondo scorrimento pubblicato sul sito dell'Università  degli Studi dell'Aquila in data

25/10/2016 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso

programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei

ricorrenti;

- del Decreto di approvazione della seconda rettifica alla graduatoria di merito concorso di

ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute anno

accademico 2016/2017 (Repertorio n. 1599/2016, Prot. n. 34693 del 08/11/2016) e della relativa

graduatoria di merito allegata, come rettificata con particolare riferimento alla parte in cui, anche

interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque

impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del terzo scorrimento pubblicato sul sito dell'Università  degli Studi dell'Aquila in data 10/11/2016

con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per

il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Verbale del Senato Accademico dell'Università  degli Studi dell'Aquila n. 3 relativo

all'Adunanza tenutasi in data 15 marzo 2016 e dei relativi allegati con particolare riferimento alla

parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Verbale del Senato Accademico dell'Università  degli Studi dell'Aquila n. 6 relativo

all'Adunanza tenutasi in data 05 maggio 2016 e dei relativi allegati con particolare riferimento alla

parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie n. 4

relativo alla seduta svoltasi in data 12 aprile 2016 e dei relativi allegati, ivi compresi l'Offerta

Formativa del corso di Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute e il

Regolamento Didattico per il suddetto corso di laurea, con particolare riferimento alla parte in cui,

anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque

impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti, e nella parte in cui prevede testualmente all'art. 5 che

l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale numericamente programmata a 120 unità , e definita

in base alla programmazione di Ateneo;

- del Regolamento Didattico del Corso di Studio di Psicologia Applicata, Clinica e della Salute

(Classe LM-51 delle Lauree Magistrali in Psicologia) e dei relativi allegati;

- del Verbale del Consiglio di Dipartimento MESVA n. 58 del 17.11.2015 da cui si evince la posizione del Dipartimento sul cambio afferenza e con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque

impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- della Mozione del Dipartimento

MESVA

Prot. n. 4342/2015 del 23 novembre 2015 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- dei Verbali del Consiglio di Area Didattica del 04.04.2016 e del 07.04.2016 con particolare

riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Verbale di Adunanza del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 04 maggio 2016 nella parte in

cui prevede l'approvazione dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio e contiene l'analisi di

sostenibilità dei corsi di studio per l'a.a. 2016/2017 con previsione di 21 corsi ad accesso

programmato, tra cui quello ora oggetto di causa con particolare riferimento alla parte in cui, anche

interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque

impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del medesimo Verbale di cui al punto precedente nella parte in cui prevede per il corso di Psicologia Applicata, Clinica e della Salute e recita testualmente: per sostenere il numero di immatricolati previsto pari a 364, sono necessari 18,5 docenti di riferimento;
a tal proposito il Consiglio di Dipartimento DISCAB, nella seduta del 12 aprile 2016, valutata la disponibilità  delle risorse in termini di docenza ed opportunità  didattica, ha deliberato di approvare la richiesta di

programmazione locale (ex art. 2 legge 264/1999) fissandola a n. 120 unità, pari all'utenza massima

sostenibile della classe, in relazione alla disponibilità  dei 6 docenti di riferimento e nella parte in cui veniva in esso deliberato di proporre, con il voto contrario dei rappresentanti degli studenti, l'introduzione dell'accesso programmato locale per il corso di laurea magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute, con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Verbale di Adunanza del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 09 dicembre 2015 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Verbale di Adunanza del Senato Accademico n. 5 del 03 maggio 2016 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Verbale di Adunanza del Senato Accademico n. 13 del 09 dicembre 2015 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti, nonché stabilisce l'afferenza del corso ai Dipartimenti di riferimento;

- del Verbale di Adunanza del Senato Accademico n. 14 del 10 dicembre 2015 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti, nonché stabilisce l'afferenza del corso ai Dipartimenti di riferimento;

- del Verbale di Adunanza del Senato Accademico n. 12 del 24 novembre 2015 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Decreto Rettorale Rep. n. 671/2016, prot. n. 16582, del 27 maggio 2016 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del Decreto Rettorale Rep. n. 783, prot. n. 19021, del 22 giugno 2016 con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del provvedimento di approvazione della modifica di afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti di area medica MESVA e DISCAB relativa alla riunione della Commissione nominata per la revisione del Regolamento Didattico di Ateneo tenutasi in data 12 novembre 2015, nonché di ogni verbale collegato e/o connesso anche se non conosciuto con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- di tutti i verbali della prova redatti dalla Commissione anche quelli non conosciuti e/o non pubblicati con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti;

- del diniego anche tacito all'accesso in atti e della nota di chiarimenti anche ex art. 10 bis dell'Ateneo;

- della nota prot. 31581 emessa in data 17 ottobre 2016 dal Direttore Generale dell'Area Affari Generali, Amministrazione Centrale Università  degli Studi dell'Aquila;

- della nota prot. 33752 emessa in data 28 ottobre 2016 (trasmessa in data 2 novembre 2016) dal Direttore Generale dell'Area Affari Generali, Amministrazione Centrale Università degli Studi dell'Aquila;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a

quelli sopra indicati ed anche non conosciuto con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti, e anche per le varie deliberazioni non note degli organi

accademici dell'Ateneo e per tutti i motivi in atti;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente all'iscrizione, presso l'Università  degli Studi de L'Aquila, al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute a.a. 2016/2017 (Repertorio n. 6923/2016, Prot. n. 21730 del 15/07/2016), dove ha regolarmente svolto la prova di ammissione de

qua;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Università  degli Studi dell'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il dott. C V e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. S. D e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato V F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I ricorrenti in epigrafe sono tutti laureati presso l’Università degli studi dell’Aquila, dove hanno conseguito la laurea triennale ex D.M. 270/2004, Classe L- 24 oppure ex D.M. 509/1999, Classe 34, i quali ambiscono all’immatricolazione al corso di laurea Magistrale in “Psicologia applicata, clinica e della salute” presso lo stesso Ateneo, per poter proseguire e completare il loro iter formativo con la laurea biennale, stante la continuità tra titolo triennale e laurea magistrale in Psicologia (Classe LM-51).

Il corso di laurea magistrale in oggetto, fino all’a.a. 2016/2017, non prevedeva l’accesso programmato (c.d. “numero chiuso”), ma l’immatricolazione libera per tutti coloro che volevano portare a compimento il corso di studi già intrapreso.

Tuttavia, con verbale n. 4 del 12.4.2016 il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie rappresentava che: - vi era l’esigenza di proporre agli Organi universitari centrali il numero programmato ex art. 2 Legge n. 264 del 1999 in misura pari all’utenza massima sostenibile dalla classe, corrispondente a n. 120 unità di studenti ammissibili in rapporto alla disponibilità di docenti di riferimento ed a garanzia della formazione;
- il Presidente rappresentava l’esigenza di “tornare ad un regime reale di sostenibilità del Corso di Laurea Magistrale nel rispetto delle norme”;
- il Consiglio, pertanto, “valutata la disponibilità delle risorse in termini di docenza ed opportunità didattica”, deliberava a maggioranza l’approvazione della richiesta di programmazione a n. 120 studenti per il Corso di Laurea in oggetto per l’a.a. 2016/2017.

Quindi con decreto rettorale rep. n. 923/2016, prot. n. 21730 del 16.7.2016, l’Università dell’Aquila adottava il bando pubblico di indizione della procedura selettiva per l’ammissione al corso di laurea magistrale “de qua”, alla quale tutti i ricorrenti in epigrafe dichiarano di avere partecipato, ottenendo però, nei test rispettivamente svolti, un punteggio insufficiente per conseguire l’accesso al corso.

Secondo l’iter logico seguito dall’Ateneo resistente, in applicazione dei decreti ministeriali MIUR del 23.12.2013, n. 1059 e 30.1.2013, n. 47, emanati in attuazione del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 (in tema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio), l’accreditamento dei corsi di studio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di sostenibilità elencati nell’Allegato A e “i corsi di studio che non ottengono l’accreditamento periodico sono soppressi” (vedi art. 4, comma 6, D.M. 1059/2013). Inoltre, lo stesso decreto n. 1059 individua nella scheda SUA-CDS (scheda unica annuale – corso di studio) lo strumento con cui, dall’a.a. 2013/2014, ciascuna Università italiana svolge la propria auto-valutazione periodica in funzione dell’accreditamento dei propri corsi mediante un sistema che consente, tra le altre cose, di definire il numero dei docenti universitari necessari in relazione all’utenza dichiarata per ciascun corso di studio (potenziale formativo). In fase di programmazione didattica relativa all’a.a. 2016/2017 l’Ateneo resistente ha provveduto ad effettuare l’analisi preliminare della sostenibilità di tutti e 65 i propri corsi di laurea attivi, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti di numero minimo di docenti (come fissati dall’Allegato A al D.M. n. 1059), sia in termini di numerosità massima di immatricolati per ciascuna classe didattica. A seguito di tale esame è emersa, ad avviso dell’Ateneo resistente, l’insostenibilità di due corsi di laurea ad accesso libero e, precisamente: a) “Ingegneria industriale” (Corso di laurea di primo livello, classe L-9), relativamente alla quale è risultato in un secondo momento possibile adeguare la dotazione dei docenti di riferimento;
b) “Psicologia Applicata, Clinica e della Salute” (classe LM-51), relativamente alla quale l’adeguamento del numero dei docenti non è apparso praticabile. Stante il numero di immatricolati previsti per quest’ultimo corso, pari a n. 364 unità, sarebbero stati necessari n. 18,5 docenti in luogo dei n. 6 disponibili. Di qui la richiesta del Dipartimento (deliberata nella sopracitata seduta del 12.4.2016) del numero programmato pari a 120 studenti da ammettere al Corso “de quo”, sulla quale hanno espresso parere favorevole il Senato Accademico, con delibera del 3.5.2016 (v. art. 2) e il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo con la delibera del 4.5.2016 (verbale n. 5). In quest’ultima, all’art. 2 (pag. 36), si afferma che l’introduzione dell’accesso programmato locale per il Corso di Laurea LM-51 Psicologia viene approvato ex art. 2 Legge n. 264 del 1999.

Il numero programmato (120 unità) è stato quindi recepito dal Regolamento didattico del corso in laurea magistrale in Psicologia applicata, clinica e della salute (a.a. 2016/2017) e, infine, con il precitato decreto rettorale prot. n. 21730 del 15.7.2016 è stata indetta la prova di ammissione selettiva da sostenere per l’ammissione al corso.

Avverso l’introduzione del numero programmato locale sono insorti i ricorrenti in epigrafe, con gravame notificato a mezzo PEC in data 11.11.2016 e depositato nel termine di rito, nel quale sono articolati, in sintesi, i seguenti motivi:

I. “Violazione e falsa applicazione della legge 2.08.1999 n. 264 e del D.M. 31.10.2007 n. 544 art. 7 comma 2. Eccesso di potere per deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi anche alla luce della nota del Miur del 16.3.2007. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Violazione per difetto di previsione nel regolamento didattico. Lesione del legittimo affidamento degli istanti. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione”: la programmazione è stata istituita dalla legge n. 264 per l’accesso a determinati corsi di laurea ma non anche per l’accesso alle lauree magistrali, le quali presuppongono che gli interessati abbiano già fatto accesso all’Università conseguendo una laurea triennale;
l’art. 2, comma 1, della legge n. 264/99 definisce tassativamente le caratteristiche che i corsi ad accesso programmato “locale” (al di fuori cioè dei corsi di laurea, come Medicina e Chirurgia, per i quali è la legge stessa ad imporre il numero chiuso a livello nazionale) debbono possedere e nessuno di tali caratteri è presente nel corso di laurea magistrale di Psicologia;
infatti l’Ateneo, come visto, dimostra di considerare come decisivo (e assorbente) il dato della numerosità degli immatricolati in rapporto ai docenti disponibili, questi ultimi in numero del tutto inferiore agli standard pretesi dalle norme sull’accreditamento dei corsi di laurea;
tuttavia ciò non integra alcuna delle ragioni contemplate dal legislatore tra quelle che, soltanto, possono legittimare il numero chiuso e la negazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato per i candidati che, come i ricorrenti, non hanno ottenuto il punteggio necessario;
ogni limitazione del numero degli accessi al di fuori delle fattispecie indicate dalla legge, prosegue parte ricorrente, costituisce un’ingiustificata limitazione del diritto allo studio garantito dall’art. 34 Cost.;

II. “in via subordinata: violazione e falsa applicazione di legge nonché illegittimità costituzionale. Vizi di forma e difetto di presupposti legali. Violazione dei criteri di efficacia. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra più atti. Ingiustizia Manifesta. Disparità di trattamento. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’attività della p.A. Violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e vizi del procedimento. Contraddittorietà dell’azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa. Violazione del regolamento didattico di ateneo e di facoltà. Difetto di motivazione sulla questione”: nel caso in cui questo Tar ritenesse legittima la applicabilità dell’accesso programmato al corso di laurea de quo, la difesa dei ricorrenti lamenta l’incostituzionalità di una tale interpretazione di legge in contrasto con gli artt. 2, 3, 9, 33, 34 Cost.;
la stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 383/98) pronunciandosi su corsi di laurea comunque poi tassativamente menzionati dalla legge 264 del 1999, in ossequio al principio di riserva di legge in materia ricavabile dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, aveva affermato che l'intera materia necessitava di un'organica sistemazione legislativa;
da tali presupposti sorge la normativa della l. 264 del 1999, ovvero secondo lo stesso orientamento della Corte Costituzionale per “circoscrivere il potere dell’Amministrazione secondo limiti e indirizzi ascrivibili al legislatore trattandosi di materia non attribuibile all’autonomia dell’Università” e dunque escludendo di fatto tutti quei corsi che non richiedano particolari dotazioni tecniche;
tale ragionamento vale a maggior ragione per il corso di laurea in questione il quale non necessita di specifiche strutture come ad esempio per le facoltà mediche;
parte ricorrente pone la questione della stessa legittimità di fondo e in generale della limitazione degli accessi alle università, valevole a maggior ragione per facoltà come quella de qua, e della conseguente liceità di tale limitazione qualora necessaria a garantire una concreta formazione professionale e didattica adeguata;
ad avviso dei ricorrenti, quanto assunto dell’Università resistente, ove ritenuto ammissibile, potrebbe portare alla conseguenza di consentire una politica di settore volta, non ad adeguare le struttura universitarie alla domanda di formazione, bensì ad elidere quella parte della domanda eccedente la disponibilità delle strutture esistenti contrastando in modo insanabile con i principi del diritto all’accesso agli studi per tutti (art. 33 e art. 34 Cost.) e della funzione sociale del diritto allo studio (art. 3 Cost.);
sotto ulteriore profilo, il bando universitario e la normativa universitaria sarebbero del tutto sprovviste di motivazione con riferimento all’istituzione dell’accesso programmato per la Facoltà in questione;
non sarebbe stata svolta, inoltre un’adeguata istruttoria ed una completa valutazione delle possibili alternative, anche organizzative, all’adozione di una scelta così penalizzante per tutti i numerosi studenti che, avendo già completato il percorso triennale, hanno visto preclusa la possibilità di continuare a frequentare la “loro” Università;

III. “Violazione dell’art. 3, 33, 34, 97 Cost. violazione del principio della riserva relativa di legge stabilito in materia di istruzione;
esorbitanza normativa in materia coperta da riserva di legge;
violazione di legge per alterazione della gerarchia delle fonti di produzione del diritto. Incompetenza a disciplinare la materia;
ingiustizia manifesta;
manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione della stessa l. 264 del 1999. Disparità di trattamento”:

anche le censure di cui al motivo in esame vengono avanzate in via subordinata;
ad avviso dei ricorrenti le norme universitarie hanno direttamente disciplinato materia coperta da riserva di legge o, quantomeno, da riserva relativa di legge in quanto l’accesso programmato, così come configurato da parte resistente, non avrebbe alcun supporto in fonti normative di carattere primario e secondario, poiché il D.M. 270 del 2004 stabilisce solamente delle verifiche con obblighi formativi aggiuntivi;

il legislatore italiano si è limitato ad applicare solo ai corsi di laurea di cui alla legge n. 264/1999 (art. 1 e 2) metodi che consentivano il raggiungimento di quella congruità tra numero di studenti e disponibilità di strutture richiesta dalle Direttive Europee e non vi debbono essere modalità alternative di limitazione degli accessi, pena la violazione della stessa normativa sulla programmazione degli accessi;

IV. “Violazione e falsa applicazione dello stesso D.M. 240 del 2004 art. 64 e art. 11 comma 7 lett. a) e f)”: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che prende le mosse dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 ribadisce e precisa la possibilità, in capo al singolo ateneo, di prevedere dei requisiti di accesso al singolo corso di laurea, ma non di disporre l'esclusione del candidato privo dei suddetti requisiti;
in altri termini la normativa ministeriale consente agli atenei di verificare i requisiti definiti dall'ordinamento didattico del corso di studio e l’adeguata preparazione personale dei candidati;
tale verifica va effettuata prima dell’immatricolazione, ma non può comportare in alcun modo l’esclusione del candidato;

V. “Violazione del principio di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione, della legge n. 241/1990 e dell'art. 3;
eccesso di potere per insufficiente istruttoria;
assenza di motivazione e di atti amministrativi. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere”: il provvedimento risulterebbe adottato sulla base di presupposti inesistenti: ciò integrerebbe il travisamento dei fatti (risultante dagli atti stessi), il quale finirebbe per sconfinare nel difetto di motivazione e di istruttoria.

Si sono costituiti per resistere al ricorso il MIUR e l’Università degli studi dell’Aquila.

In esito alla camera di consiglio del 14.12.2016, con ordinanza n. 12586/2016 la Sezione ha disposto l’acquisizione di relazione istruttoria da parte dell’Università dell’Aquila, la quale ha ottemperato in data 21.12.2016 con il deposito di apposita relazione prot. n. 39645 del 7.12.2016, corredata da documenti, in ordine alla vicenda che aveva condotto alla definizione dell’accesso programmato al corso di laurea per cui è causa. Analoga relazione istruttoria (prot. n. 1479 del 18.1.2017) è stata successivamente prodotta dall’Ateneo in data 27.1.2017, corredata da ulteriore documentazione. La linea difensiva dell’Ateneo, emergente dalle menzionate relazioni, si basa sul presupposto che l’accesso programmato locale per il corso di laurea magistrale in “Psicologia Applicata, Clinica e della Salute” (classe LM-51) non origina, in realtà, dalla constatazione dell’assenza dei criteri elencati dall’art. 2 della Legge n. 264 del 1999 ma dalla verifica dell’assenza dei requisiti di sostenibilità del corso fissati dalla normativa successiva, in particolare, da ultimo, ad opera del D.M.

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