TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-11-25, n. 201401998
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N. 01998/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2013, proposto da:
Special Games di F S, in amministrazione e custodia giudiziaria, in persona dell’amministratore e custode giudiziario dott. N G B, rappresentata e difesa dall'avv. V Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. O A in Catanzaro, via Mario Greco N.174;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio Regionale della Basilicata e della Calabria, non costituita;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
Giuseppe Mirarchi, non costituito;
per l'annullamento del provvedimento di soppressione della licenza di patentino di generi di monopolio n.1490/CZ di F S in Davoli (CZ) in Via Papa Giovanni XXIII, 1 comunicato in data 30 settembre 2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2014 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 La ditta individuale Special Games di F S, con sede corrente in Davoli (CZ) alla Via Papa Giovanni XXIII snc, è stata sottoposta sequestro preventivo urgente, emesso ai sensi degli artt. 321, co. 3-bis c.p.p., 12-sexies Legge n. 356/92, 104 e 104-bis Disp. Att. c.p.p. ed iscritto al n. 6642/2009 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro — Direzione Distrettuale Antimafia — in data 13.12.2011, con decreto, successivamente convalidato dal GIP del medesimo Tribunale in data 24.12.2011, con il quale è stato anche nominato amministratore e custode giudiziario che agisce in questa sede per conto della ditta sopra indicata.
1.2 La titolare della predetta ditta era titolare di patentino di generi di monopolio n. 1490/CZ, aggregato alla rivendita n. 3 di Davoli (CZ);licenza che, in forza della vicenda penale sopra sintetizzata, veniva, dapprima, sospensa (con nota nota prot. n. 0023675 del 9.8.2012) e, successivamente, revocata con il provvedimento impugnato.
2.1 Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto, chiedendo l'annullamento del predetto provvedimento di revoca - unitamente all’atto di sospensione comunicato in data 22 agosto 2012 – e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. per i mancati introiti relativi alla provvigione per l’anno 2012 e 2013, stimati, sulla base degli introiti già percepiti, maggiorati del 10%, in complessivi euro 2.147,06.
2.2 Il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio regionale della Basilicata e della Calabria e al Ministero del’Economia e delle Finanze, per entrambe le amministrazioni, “ presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro ”.
3. Si è costituito il solo Ministero che, con memoria del 20 gennaio 2014, ha eccepito in rito, la propria estraneità alla vicenda processuale e, in ogni caso, l’inesistenza della notifica del ricorso all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in quanto effettuata presso l’Avvocatura di Stato, pur trattandosi nel caso di specie di Agenzie fiscali per le quali vi è il “patrocinio facoltativo” e non “obbligatorio” della stessa.
4. All’udienza del 17.10.2014, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria di replica in merito alla questione della invalidità della notificazione sollevata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Ritiene il Collegio che il ricorso debba dichiararsi inammissibile per nullità della notifica effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, legittimata passiva rispetto all’azione di annullamento e di condanna al risarcimento oggetto del giudizio in esame, essendo stata effettuata la stessa presso l’Avvocatura dello Stato e non presso la sede della medesima amministrazione, alla quale non è invece applicabile l’art. 41 co. 3 c.p.a.
6.1 Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto dedotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - e per quanto, come si vedrà, la circostanza resti però ininfluente ai fini della decisione non risultando sanato il vizio - non viene in rilievo, nel caso in esame, una questione di “inesistenza” della notifica, ma di nullità della stessa, in forza del richiamo all’art. 160 c.p.c. operato dal rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. (come è noto, l’art. 44 co. 4 c.p.a. non individua le ipotesi specifiche di nullità della notificazione del ricorso);tanto alla luce dei consolidati principi concernenti la distinzione tra tali due forme di “patologia” del procedimento di notificazione degli atti nel processo, alla luce dei quali l’inesistenza, e la conseguente insanabilità, della notificazione è configurabile solo quando vi è l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al “modello legale” (Cass. 17587/2007), o quando la notificazione è stata effettuata in luogo o a persona totalmente estranei ai destinatari;mentre ricorrere ha nullità, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione della parte intimata ex art. 156 c.p.c. (cd. principio del raggiungimento dello scopo) se la notificazione è effettuata in luogo e persona, diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano comunque un “ collegamento ” con il legittimo destinatario (cfr. ex multis, Cass. 621/2007;Cass. 17555/2006;Cass. 102/2002;Cass 10278/2001).
6.2 Tanto premesso, osserva il Tribunale che, nel caso di specie, la notificazione del ricorso avrebbe dovuto farsi presso la sede reale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non presso la “sede legale” dell’Avvocatura di Stato - ai sensi dell’art. 41 co. 3 c.p.a che implicitamente richiama l’art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1911- non potendosi estendere la norma eccezionale da ultimo citata, che riguarda solo le Amministrazioni dello Stato che usufruiscono del patrocinio “obbligatorio” dell’Avvocatura di Stato, alle ipotesi di patrocinio “facoltativo”, quale è quello di cui gode l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex art. 72 del D.lgs 300/1999” (e in applicazione del quale è stata infatti stipulata tra l’Agenzia e l’Avvocatura di Stato, da ultimo, il protocollo di intesa di cui alla circolare ministeriale n. 8/2014, acquisita in atti);tanto in ragione della distinzione tra il cd. patrocinio autorizzato previsto per le amministrazioni non statali (disciplinato dagli artt. 43, 44 e 45 del r.d. n. 1611/1933) rispetto a quello obbligatorio previsto per le amministrazioni dello Stato (disciplinato dagli articoli da 1 a 11 della stessa fonte normativa;cfr. sul punto, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 14 giugno 2013, n. 5989).
6.3 Per quanto tale forma di invalidità della notifica debba qualificarsi come “nullità” e non inesistenza - proprio in ragione dell’indiscusso “collegamento soggettivo” sussistente tra il soggetto cui è stato effettivamente notificato il ricorso (l’Avvocatura di Stato) e quello al quale avrebbe dovuto essere notificato il ricorso (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), da individuarsi proprio nel predetto “patrocinio facoltativo” (in termini assolutamente analoghi, sia pure con riferimento all’Agenzia delle Entrate, cfr. Cass. SU 22641/2007) - in mancanza di costituzione spontanea dell’amministrazione resistente, il vizio non può ritenersi sanato, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
7. In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
8. Ritiene il Collegio, peraltro, che non possa essere accolta la richiesta di fissazione di un termine per la rinnovazione ex art. 44 co. 4 c.p.a. (non potendosi, come noto, applicare l’art. 291 c.p.c.), poiché la nullità della notifica non è dipesa da “ causa non imputabile ” al ricorrente, né sussistono “ oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto ”, considerata la nota distinzione tra “ patrocinio obbligatorio ” e “ patrocinio facoltativo ” dell’Avvocatura di Stato e l’inapplicabilità al secondo della norma eccezionale di cui all’art. 11 R.D. 1611/1933.
8. La specificità della questione trattata e la decisione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite.