TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2023-05-11, n. 202308174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2023-05-11, n. 202308174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308174
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2023

N. 05021/2015 REG.RIC.

N. 08174/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05021/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5021 del 2015, proposto da


Soc Johnson &
Johnson Medical Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Canestrelli in Roma, via Ernesto Monaci, 5;


contro

Asl 107 - Rm/G, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 673/13, pronunciato il 23 maggio 2013 dal Tribunale civile di Velletri e notificato in forma esecutiva il 2 aprile 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Collegio, con la sentenza n. 3675/2016, ha accolto il ricorso avanzato dalla ricorrente ed afferente all’ottemperanza del Decreto ingiuntivo n. 673/13, pronunciato il 23 maggio 2013 dal Tribunale civile di Velletri e notificato in forma esecutiva il 2 aprile 2014.

Nell’occasione il Collegio ha nominato il Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Quest’ultimo si è insediato in data 20 marzo 2023.

Il verificatore ha rappresentato, con la relazione depositata agli atti di causa, l’obiettiva difficoltà nell’esecuzione dell’Ufficio a cagione del comportamento assunto dalla resistente, tanto che lo stesso è stato costretto a recarsi, più volte, presso la sede della resistente onde acquisire e valutare i documenti e le fatture afferenti alla vicenda per cui è causa.

Infine, la parte resistente ha rappresentato che la somma relativa ai decreti ingiuntivi era stata versata correttamente alla parte creditrice anche con riferimento ”… alla sorte capitale, agli interessi ed alle relative spese legali”.

Conseguentemente, il verificatore ha chiesto la rideterminazione della somma, euro 500,00, originariamente indicata nella sentenza n.3675/2016, quale compenso per le relative incombenze, considerata la complessità dell’incarico e la necessità di recarsi di persona presso la sede della ASL.

Il Collegio, letta la relazione, con la quale il verificatore ha, come detto, rappresentato le riscontrate difficoltà nello svolgimento del mandato, considerato altresì che il verificatore ha dovuto provvedere a proprie spese per i trasferimenti presso la sede della ASL in Tivoli, preso atto della complessità della verificazione, ritiene equo rideterminare la somma originariamente prevista (euro 500,00) in quella di euro 3.000,00 (tremila), al netto degli oneri fiscali e contributivi, somma che dovrà essere corrisposta dalla parte resistente.

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