TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-02-13, n. 202400024
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2024
N. 00024/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 119 del 2023, proposto da S P, rappresentato e difeso dall’avvocato A P e dall’avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R B e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via delle Orfane, n. 8 nella sede della Direzione provinciale di Trento dell’I.N.P.S. stesso;
per l’accertamento
- del diritto del ricorrente al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio e per l’effetto,
per la condanna
- dell’INPS, amministrazione resistente alla rideterminazione del medesimo TFS, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di l’indennità di buonuscita e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge
e comunque, per mero tuziorismo, per l’annullamento
- del silenzio rigetto alla istanza in autotutela del 13/04/2023, inviata in pari data a mezzo pec da uno dei sottoscritti legali con la quale si richiedeva il ricalcolo del TFS, liquidato come elaborati e comunicati dall’INPS -Gestione ex INPDAP, in acconto ed a saldo, di liquidazione del TFS, con provvedimenti del 05/11/2020 ed in data 08/10/2021, dalla medesima direzione Provinciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S.;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per il ricorrente l’avvocato Silvia Zancanella in sostituzione dell’avvocato A P e dell’avvocato C S e per l’I.N.P.S. l’avvocato Giulia Galvan in sostituzione dell’avvocato R B e dell’avvocato M O, come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierno ricorrente, signor S P, ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 1983 al 2018. Dimessosi dall’impiego dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, come si evince dal mod. S.M. 5007, elaborato dalla Direzione provinciale di Trento dell’I.N.P.S. il 22 ottobre 2018, è stato collocato in quiescenza a decorrere dall’1 ottobre 2018 percependo il trattamento pensionistico nella forma della “ Pensione Ordinaria e Diretta di Anzianità ”. La medesima Direzione provinciale I.N.P.S. ha pure elaborato i prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) prevista in due tranches , in acconto ed a saldo, in data rispettivamente 5 novembre 2020 ed in data 8 ottobre 2021 omettendo tuttavia di considerare quanto alla relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.
2. Il signor P, ritenendo di aver diritto anche al riconoscimento dei benefici previsti dal suddetto art. 6 bis, consistenti in scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento, da computarsi sull’ultimo stipendio da lui percepito, con istanza inviata in data 13 aprile 2023 rimasta priva di riscontro nei successivi 60 giorni, ha chiesto all’I.N.P.S. di provvedere in autotutela al ricalcolo del TFS applicando la normativa menzionata. La relativa disciplina, come innovata dall’articolo 21 della l. 7 agosto 1990, n. 232, così infatti dispone:
“ Art. 6-bis 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
L’art. 20 della l. 7 agosto 1990, n. 232 ha integrato il citato art. 6 bis fornendo in merito la seguente interpretazione autentica: " Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ".
3. Con il ricorso in esame il P ha chiesto a questo Tribunale di accertare in senso difforme rispetto ai provvedimenti di liquidazione in epigrafe indicati il suo diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS allo scopo deducendo:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e successive modifiche/ integrazioni
Il beneficio di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987, valevole per i ruoli apicali delle Forze Armate, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, deve essere riconosciuto indistintamente anche per tutto il personale della Polizia di Stato. Infatti la previsione di cui all’art. 1911 comma 3 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. Codice dell’ordinamento militare) testualmente dispone: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”, e tale espresso richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 esclude dunque tutte le eventuali preclusioni nel frattempo previste dalle normative successive. In tal senso, riferisce la difesa del ricorrente, risulta allo stato l’orientamento della prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 22 febbraio 2019; Cons. Stato, sez. II, n. 2875 del 21 marzo 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 2986 del 23 marzo 2023; T.A.R. Trieste n. 156 del 19 marzo 2022).
In dipendenza e per l’effetto dell’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del TFS, il ricorrente conclude quindi chiedendo la condanna dell’INPS alla rideterminazione del medesimo TFS con l’inclusione appunto nella relativa base di calcolo del beneficio contemplato dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e il conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di l’indennità di buonuscita e quanto invece avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, in primo luogo ha eccepito la tardività della richiesta di annullamento del prospetto impugnato per poi affermare che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza. Dopo aver ricostruito la cornice normativa di riferimento, nel merito l’I.N.P.S. ha evidenziato che solo la legge può determinare la composizione dell’indennità di buonuscita e ha sostenuto che “ il ricorrente non può essere