TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-19, n. 202407743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-19, n. 202407743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407743
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2024

N. 07743/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10384/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10384 del 2021, proposto da -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché da -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, G B, F C e M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Gioconda De Gaetano Polverosi, Maria Letizia Ermetes, Gianfranco Randisi e Matteo Musitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del “ Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ” (doc. 1) (il “ Regolamento sanzionatorio ”) adottato con delibera Consob -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento all’art. 8;

- del “ Regolamento organizzazione e funzionamento ” (doc. 2) (il “ Regolamento organizzazione ”) adottato con delibera Consob-OMISSIS-, n.-OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. 10 e 12;

nonché per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità derivata e conseguente delle deliberazioni sanzionatorie di Consob n.-OMISSIS-del -OMISSIS- e n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato il 19 ottobre 2021 e depositato il 25 ottobre 2021, la -OMISSIS- s.p.a., nonché i partner della stessa indicati in epigrafe, impugnano il “ Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni ” (adottato con delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e successivamente modificato), con particolare riferimento all’art. 8, e il “ Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ” (adottato con delibera n.-OMISSIS- del-OMISSIS- e successivamente modificato), con particolare riferimento agli artt. 10 e 12.

Chiedono, inoltre, l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità derivata delle delibere sanzionatorie della Consob n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS- e n.-OMISSIS-del -OMISSIS-.

2. I ricorrenti, nel precisare di agire nella qualità di soggetti passivi di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Consob, espongono in fatto quanto segue: (i) essi sono stati tutti destinatari della delibera n.-OMISSIS-, recante applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della dell’art. 62, comma 5, prima parte, del d.lgs. 21 novembre 2007, n, 231, mentre la sola società -OMISSIS- è risultata destinataria della successiva delibera n. -OMISSIS-, con cui le è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; (ii) gli stessi ricorrenti hanno, pertanto, avanzato alla Consob istanze di accesso agli atti in data 3 giugno 2021 (quanto alla prima sanzione) e in data -OMISSIS- (quanto alla seconda), alle quali è stato dato riscontro dall’amministrazione in termini ritenuti non satisfattivi, con conseguente proposizione di ricorsi ex art. 116 c.p.a. ; (iii) le predette delibere sanzionatorie sono state, nel frattempo, ritualmente avversate dagli odierni ricorrenti innanzi alla Corte d’Appello di Milano ex art. 195, comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Tanto esposto in fatto, i ricorrenti affidano l’odierno gravame ad un unico motivo di diritto rubricato “ Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Violazione ed errata applicazione dell’art. 24, commi 1 e 3 della legge n.262/2005 e dell’art.195, comma 2, TUF . Violazione ed errata applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa . Violazione del diritto di difesa ”.

In sostanza, i ricorrenti lamentano che i Regolamenti impugnati non avrebbero attuato il principio della verbalizzazione e quello della tempestività nella verbalizzazione stessa e ciò in violazione dell’art. 24, commi 1 e 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché dell’art. 195, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998.

4. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del ricorso, la Consob, costituitasi in giudizio con atto di mero stile il 16 novembre 2021, ha depositato una memoria difensiva con cui precisa, in fatto, che: (i) i giudizi civili promossi avverso i provvedimenti sanzionatori in questione sono tuttora pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione; (ii) i giudizi amministrativi ex art. 116 c.p.a. si sono conclusi, quanto al procedimento relativo alla delibera n.-OMISSIS-, con sentenza di parziale accoglimento (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 3 febbraio 2022, n. 1270) e, quanto al procedimento sfociato invece nella delibera -OMISSIS-, con sentenza di rigetto (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 23 novembre 2021, n. 12067).

In diritto, la difesa dell’amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando, al riguardo – oltre ai precedenti di questo Tribunale – la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui, da ultimo, l’ordinanza delle Sezioni Unite 10 novembre 2022, n. 33248. Fa valere, poi, due ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, rappresentati dalla carenza di interesse ad agire e dalla “ violazione del termine ex artt. 29 e 41, c.p.a. ”, oltre a controdedurre nel merito alle doglianze avversarie.

La Consob formula altresì domanda di condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in proprio favore ai sensi degli artt. 96, comma 3, c.p.c. e 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a, per essere stato il ricorso “ consapevolmente proposto, a tacer d’altro, a dispetto della sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità) che nega la sussistenza della giurisdizione amministrativa e nonostante l’assenza di alcun effettivo interesse ad agire in capo ai ricorrenti, i quali avevano già impugnato nell’opportuna sede le sanzioni de quibus ”.

4.1. È seguita la replica dei ricorrenti, i quali, nel dare atto del difetto di giurisdizione alla luce della sopravvenuta ordinanza delle Sezioni Unite n. -OMISSIS-del 2022, svolgono argomentazioni al fine di dimostrare l’infondatezza della domanda di condanna ex art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

5. All’udienza pubblica del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in accoglimento della relativa eccezione formulata dall’amministrazione resistente e come riconosciuto dagli stessi ricorrenti nella memoria di replica depositata in vista dell’udienza di discussione.

6.1. Giova rammentare che la materia delle sanzioni irrogate dalla Consob è stata interessata dalla pronuncia della Corte costituzionale 27 giugno 2012, n. 162, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle previsioni del codice del processo amministrativo che attribuivano le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del

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