TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-19, n. 202407743

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-19, n. 202407743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407743
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2024

N. 07743/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10384/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10384 del 2021, proposto da -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché da -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M L, G B, F C e M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Gioconda De Gaetano Polverosi, Maria Letizia Ermetes, Gianfranco Randisi e Matteo Musitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del “ Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ” (doc. 1) (il “ Regolamento sanzionatorio ”) adottato con delibera Consob -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento all’art. 8;

- del “ Regolamento organizzazione e funzionamento ” (doc. 2) (il “ Regolamento organizzazione ”) adottato con delibera Consob-OMISSIS-, n.-OMISSIS- (s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. 10 e 12;

nonché per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità derivata e conseguente delle deliberazioni sanzionatorie di Consob n.-OMISSIS-del -OMISSIS- e n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa - Consob;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato il 19 ottobre 2021 e depositato il 25 ottobre 2021, la -OMISSIS- s.p.a., nonché i partner della stessa indicati in epigrafe, impugnano il “ Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni ” (adottato con delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e successivamente modificato), con particolare riferimento all’art. 8, e il “ Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ” (adottato con delibera n.-OMISSIS- del-OMISSIS- e successivamente modificato), con particolare riferimento agli artt. 10 e 12.

Chiedono, inoltre, l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità derivata delle delibere sanzionatorie della Consob n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS- e n.-OMISSIS-del -OMISSIS-.

2. I ricorrenti, nel precisare di agire nella qualità di soggetti passivi di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Consob, espongono in fatto quanto segue: (i) essi sono stati tutti destinatari della delibera n.-OMISSIS-, recante applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della dell’art. 62, comma 5, prima parte, del d.lgs. 21 novembre 2007, n, 231, mentre la sola società -OMISSIS- è risultata destinataria della successiva delibera n. -OMISSIS-, con cui le è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; (ii) gli stessi ricorrenti hanno, pertanto, avanzato alla Consob istanze di accesso agli atti in data 3 giugno 2021 (quanto alla prima sanzione) e in data -OMISSIS- (quanto alla seconda), alle quali è stato dato riscontro dall’amministrazione in termini ritenuti non satisfattivi, con conseguente proposizione di ricorsi ex art. 116 c.p.a. ; (iii) le predette delibere sanzionatorie sono state, nel frattempo, ritualmente avversate dagli odierni ricorrenti innanzi alla Corte d’Appello di Milano ex art. 195, comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Tanto esposto in fatto, i ricorrenti affidano l’odierno gravame ad un unico motivo di diritto rubricato “ Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Violazione ed errata applicazione dell’art. 24, commi 1 e 3 della legge n.262/2005 e dell’art.195, comma 2, TUF . Violazione ed errata applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa . Violazione del diritto di difesa ”.

In sostanza, i ricorrenti lamentano che i Regolamenti impugnati non avrebbero attuato il principio della verbalizzazione e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi