TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-02-02, n. 201100962
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N. 00962/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07830/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7830 del 2009, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. D P, E V, con domicilio eletto presso E V in Roma, v.le G. Mazzini, 6;
contro
Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentato e difeso dall'avv. L N, con domicilio eletto presso L N in Roma, via Sicilia, 50;
IN OPPOSIZIONE
al decreto ingiuntivo n. 3 del 7 gennaio 2010, emanato dal Presidente della Sezione a seguito del ricorso n. 7830/2009 r.g., proposto da C A, rappresentato e difeso dall’avv. D P e dall’avv. E. Vitale ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, viale G. Mazzini, n. 6;
Visto il ricorso per decreto ingiuntivo;
Visto il decreto ingiuntivo n. 3 del 7 gennaio 2010, emanato dal Presidente della Sezione;
Visto il ricorso in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive depositate dalla parte opposta;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. B A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso n. 7830/2009 r.g., ha chiesto alla Sezione un decreto ingiuntivo per la somma di euro 30.752,90 euro (trentamilasettecentocinquantadue/novanta) a titolo di corresponsione di prestazioni in convenzione che il ricorrente – come medico – è stato chiamato a svolgere dall’Università La Sapienza di Roma, presso l’Azienda USL di Latina.
Ritenendo sussistenti i presupposti di legge, il Presidente di questa Sezione ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3/2010, pubblicato il 4 gennaio 2010 ingiungendo il pagamento della sorte indicata dalla istante e degli interessi nella misura legale, a decorrere dalla domanda, nonché delle spese di procedura.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione l’Università degli Studi “La Sapienza”, affermando l’insussistenza dei presupposti necessari per l’emanazione del contestato decreto ingiuntivo.
Rileva il Collegio che in data 31 agosto 2010, l’opposto creditore ha depositato atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 3/2010.
Preso atto di quanto sopra, non resta che dichiarare l’intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del creditore opposto, dovendosi per l’effetto revocare il decreto stesso e conseguentemente dichiarare improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la proposta opposizione.
Quanto alle spese, si ravvisano motivi per disporne la compensazione.