TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-22, n. 202201689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-22, n. 202201689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201689
Data del deposito : 22 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2022

N. 03990/2022 REG.RIC.

N. 01689/2022 REG.PROV.CAU.

N. 03990/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provvedimento interdittivo di informativa antimafia prot. interno n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura – U.T.G. di Napoli – ha accertato tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata all’interno della società “-OMISSIS-.” gestita dai ricorrenti;

b) della nota di accompagnamento del provvedimento sub. a) del Dirigente Area staff dell’UTG di Napoli prot.-OMISSIS-;

c) del verbale GIA del -OMISSIS- emesso dal Gruppo Investigativo Antimafia, richiamato e non meglio conosciuto nel provvedimento sub a)

d) Dell’ O.C.C.C. n.-OMISSIS- – -OMISSIS- R.G. N.R. n.-OMISSIS- -OMISSIS- e n.-OMISSIS-G.I.P., emessa dal Tribunale di Napoli – Ufficio del G.I.P., richiamati e non meglio conosciuti nel provvedimento sub. a).

e) del provvedimento del Comune di Pomigliano d’Arco – Settore 5 “servizio per lo sportello polivalente per i servizi al cittadino” – SUAP e Sviluppo economico - del -OMISSIS- – con il quale è stato revocato alla ricorrente il titolo abilitativo all’esercizio dell’impresa funebre;

f) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ai provvedimenti impugnati ivi compresi gli atti endoprocedimentali ivi richiamati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Napoli e del Comune di Pomigliano D'Arco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta, ad un sommario esame proprio del presente rito e fatto salvo ogni diverso ulteriore approfondimento, non fondata la domanda cautelare, in quanto il provvedimento prefettizio impugnato è specificamente motivato in relazione ai legami sussistenti tra i soci della società ricorrente e il clan camorristico “-OMISSIS-”, desunti anche da provvedimenti giurisdizionali;

Ritenuto, altresì, che la gravata revoca del titolo abilitativo all’esercizio dell’impresa funebre pronunciata dal convenuto Comune è atto strettamente consequenziale all’adozione del provvedimento interdittivo antimafia;

Rilevato, in ogni caso, che la Prefettura non ha ancora provveduto al deposito degli atti del procedimento, ivi inclusa la relazione G.I.A., come prescritto con decreto Cautelare del 2 settembre 2022, -OMISSIS-e che occorre comunque disporne l’acquisizione in vista della trattazione di merito;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

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