TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-07-25, n. 202202403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-07-25, n. 202202403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202403
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2022

N. 02403/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01469/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2012, proposto dalla Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli - titolare dell’Ospedale Buccheri La Ferla FBF, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. N G in Palermo, via Massimo d’Azeglio n. 27/C;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
- L’A.U.S.L. PA 6, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- dell’Accordo del 12.6.2012 tra l’Ospedale ricorrente e la Regione Siciliana Assessorato della Salute, avente ad oggetto la remunerazione relativa al 2012 nella parte in cui, all'art. 13 delle norme finali comma 3, ha previsto che "La questione relativa agli oneri per i rinnovi contrattuali ivi inclusa l'indennità di esclusiva medica e della dirigenza sanitaria del personale, oggetto di specifici giudizi, non rientra nel presente accordo";

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso relativo alla preventiva definizione del budget oggetto dell'accordo e all'approvazione e all'efficacia dell'accordo medesimo;

- nonché della risposta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2010, al quesito della Regione Siciliana del 8.3.2010, avente ad oggetto la “normativa applicabile agli ospedali classificati per il finanziamento degli oneri contrattuali”, con la quale è stato affermato che “i finanziamenti del Fondo sanitario nazionale non possono essere impiegati per coprire gli oneri contrattuali del personale” (applicato all'accordo di cui si discute in virtù di quanto riportato nei commi 18 e 19 della motivazione).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato per la Regione Siciliana, l’Assessorato della Salute, il Ministero della Salute nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, co.

4-bis c.p.a.;

Relatore il dott. Francesco Mulieri nell’udienza di smaltimento del giorno 16 giugno 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7 agosto 2012 e depositato in data 1 settembre 2012, la ricorrente, struttura ospedaliera qualificata accreditata con il SSN, ha chiesto l’annullamento dell’Accordo del 12.6.2012, stipulato con la Regione Siciliana/Assessorato della Salute, avente ad oggetto la remunerazione relativa all’anno 2012, nella parte in cui esclude gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ivi compresa l’indennità di esclusiva medica e della dirigenza sanitaria del personale.

Con un unico ed articolato motivo di ricorso ha dedotto: “Violazione dell’art. 72 comma 6 della legge n. 448 del 1998, dell’art. 9 del d.l. n. 203 del 30.9.2005, convertito in l. n. 248 del 2.12.05, e dell’art. 2 commi 17 e 71 della l. n. 191/2009. Eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di istruttoria. In subordine, incostituzionalità, ove necessario, dell’art. 72 comma 6 della legge n. 448 del 1998 e dell’art. 9 del d.l. n. 203 del 30.9.2005, convertito in l. n. 248 del 2.12.05, e dell’art. 2 commi 17 e 71 della l. n. 191/2009, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta”.

La ricorrente lamenta che gli atti relativi alla remunerazione per l’anno 2012 non contemplerebbero in suo favore il riconoscimento dei fondi relativi ai costi sostenuti per il rinnovo degli oneri contrattuali, ivi compresa l’indennità di esclusiva, non tenendo così conto delle specifiche previsioni di legge e, in particolare, dell’art. 72, co. 6, l. 448/1998 e dell’art. 9 del d.l. 203/2005;
tali norme farebbero riferimento a forme specifiche di finanziamento riservate a coprire i costi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e i suddetti finanziamenti dovrebbero essere estesi anche agli ospedali classificati e non solo alle case di cura e ai presidi pubblici. La mancata previsione dei predetti finanziamenti a favore degli ospedali classificati determinerebbe una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost. Ne conseguirebbe, dunque, l’incostituzionalità delle norme richiamate. Si determinerebbe, altresì, un grave effetto distorsivo della concorrenza garantendo solo ai presidi pubblici dei finanziamenti aggiuntivi che non sarebbero previsti anche per gli ospedali classificati. Le norme, dunque, citate violerebbero gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

Per le Amministrazioni statali e regionali intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con la quale ha contestato tutte le doglianze censurate da parte ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha successivamente replicato, insistendo nelle proprie argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è complessivamente infondato alla stregua di quanto appresso specificato.

La più recente giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 02/04/2021 n. 3992) ha ritenuto che:

- la posizione degli ospedali privati classificati doveva, prima delle riforme legislative, ritenersi, sotto alcuni aspetti, “equiparata” a quella degli ospedali pubblici, ma che a seguito della riforma attuata con il d.l. 112/2008 non è più possibile ritenere la suddetta equiparazione, almeno con riferimento alla remunerazione delle prestazioni;

- l’equiparazione certamente comportava, fin dalla legge n. 132 del 1968, la presenza degli ospedali classificati, al fianco di quelli pubblici, quale componente stabile del servizio sanitario, e rilevava nel momento della definizione delle aree di intervento e delle capacità operative delle strutture, assicurando ai primi una positiva considerazione ai fini del finanziamento pubblico dei necessari investimenti, a seconda del ruolo e delle funzioni rispettivamente attribuite nell'ambito della programmazione regionale;

- con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni, introdotto, in attuazione dell'articolo 8 del d.lgs. 502 del 1992, con il D.M. 15 aprile 1994, l’equiparazione degli ospedali privati classificati aveva comportato anche il riconoscimento, per le prestazioni da essi erogate, delle medesime tariffe applicate alle aziende ospedaliere pubbliche;

- prima del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008), vi era la possibilità che le prestazioni rese oltre i volumi predeterminati in sede di programmazione nazionale e regionale, nonché negli accordi contrattuali, potessero essere, in qualche misura, remunerate. Si era sostenuto, inoltre, per gli ospedali classificati, come per le aziende ospedaliere pubbliche, che le prestazioni eccedenti i tetti prefissati, non soltanto potessero ma addirittura dovessero essere remunerate;

- tuttavia, a seguito della riforma attuata con d.l. 112/2008, in relazione alla dedotta equiparazione tra ospedali pubblici e ospedali ecclesiastici, è stato rilevato che in via generale (come esposto nelle sentenze 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4 della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato) a decorrere dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 si è andato delineando un nuovo modello di servizio sanitario nazionale, ispirato alla coniugazione del principio di libertà dell’utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico;

- l’evoluzione della disciplina della programmazione sanitaria è stata in seguito caratterizzata dal progressivo accentuarsi del carattere autoritativo della pianificazione (art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria. È stato pertanto rilevato che “è del tutto escluso che gli enti ecclesiastici possano essere inclusi tra le amministrazioni pubbliche;
l'inserimento dei detti ospedali nel S.S.N. ha un mero rilievo operativo e funzionale e non implica di per sé una assoluta parificazione della loro disciplina a tutti i fini;
solamente le strutture pubbliche sono vincolate a rendere, nei limiti dell'assetto strutturale e organizzativo, le prestazioni richieste e necessarie, mentre le altre strutture - al di là del tetto di spesa alle stesse assegnato - non hanno tale incondizionato obbligo potendo in alternativa negare la prestazione richiesta ovvero erogarla con oneri a carico del richiedente;
il diritto alla salute trova una sua tutela compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione regionale;
il serio rischio di collasso per l'intero sistema sanitario nazionale impone che la programmazione regionale tenga strettamente conto dei vincoli esterni di bilancio fissati dal Parlamento in sede di legge finanziaria. Le novità legislative introdotte con il d.l. 112/2008, con l’inserimento nell’art.

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