TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201501897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201501897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501897
Data del deposito : 5 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03028/2014 REG.RIC.

N. 01897/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03028/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3028 del 2014, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dall'avv. P E B, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. D P, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego prot. n. 0015319 del 24.10.2014, notificato in data 7.11.2014, opposto dal Comune di Gallipoli sull'istanza di rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balneare per persone diversamente abili in località Lido Conchiglie presentata dal Sig. R C in data 23.12.2013 prot. n. 0053387;

nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto, presupposto o consequenziale, ed in particolare della Delibera G.M. n. 40 del 4.2.2014, resa nota dal provvedimento impugnato con cui si limita la localizzazione delle concessioni balneari esclusivamente in Zone classificate come zone C3S3 con bassa criticità e bassa sensibilità ambientale e limita il fronte mare ad un'ampiezza massima di ml. 50 anche per le concessioni esclusivamente destinate ai disabili


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori Pantaleo E. Bacile, D P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza del 23.12.2013 il sig.

CALIGNANO

Roberto chiedeva all'Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balneare, nel territorio comunale di Gallipoli-località Lido Conchiglie, pensato per le persone diversamente abili.

Il Comune di Gallipoli, con nota prot. n. 000197 del 02.01.2014, comunicava il Preavviso di diniego.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava osservazioni ex art. 10-bis, L. 241/90, con cui invitava l'Ufficio Demanio ad un ripensamento del diniego opposto, anche in considerazione delle finalità del progetto, che si fonderebbero sui principi ispiratori dettati dalla l. n. 104/1992.

Con nota prot. n. 0022541 del 05.05.2014, l'Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli comunicava un nuovo preavviso di diniego ad integrazione del precedente.

Con provvedimento prot. n. 0051319 del 24.10.2014, notificato in data 7.11.2014, il Comune comunicava il diniego di rilascio di concessione.

Avverso detto provvedimento insorge l’odierno ricorrente.

Si è costituita l’intimata amministrazione resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 7 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con un primo articolato motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della l. 104/1992;
erronea applicazione dell'art. 17 della l.r. 17/2006;
erronea applicazione dell' art 8.8 delle NTA del PRC;
eccesso di potere.

In primo luogo si sostiene che, nel caso di specie, la natura dell’intervento da realizzare, interamente pensato per abbattere le barriere architettoniche, avrebbe suggerito l'applicazione della deroga prevista dell' art. 17 L.R. 17/2006 con conseguente rilascio di una concessione balneare di tipo temporaneo - quantomeno nelle more dell' approvazione del realizzando PCC.

In secondo luogo si afferma che il progetto presentato dal Sig. C è stato localizzato in un'area in cui la conformazione morfologica naturale del territorio risulta certamente idonea alla localizzazione di uno stabilimento balneare accessibile per le persone disabili per la cui realizzazione sono state previste infrastrutture di irrilevante impatto ambientale, proprio come prescritto dal vigente PRC.

Inoltre il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per un periodo di almeno tre anni dall’approvazione del PRC ovvero fino a quando sia stata accertata, attraverso una continua e puntuale attività di monitoraggio la cessazione dei fenomeni erosivi, cui fa riferimento la PA, appare del tutto fuori luogo nel caso di specie poiché attualmente non risultano in atto studi o controlli sulla consistenza del fenomeno erosivo nell’area oggetto dell'intervento, qualificata come C1S1.

Non si riesce quindi a comprendere in che misura lo stabilimento balneare per disabili progettato dal Sig. C potrebbe incidere sull'erosione della fascia costiera ovvero danneggiarla, trattandosi nel caso di specie di un progetto che prevede esclusivamente soluzioni lignee a basso impatto ambientale.

Si osserva, inoltre, che l'estensione del fronte mare prevista in progetto, pari a circa ml 100,17, è stata calcolata in considerazione del tipo di utenza a cui lo stabilimento balneare è destinato, che non permetterebbe un'utilizzazione più intensiva della struttura.

Ne discenderebbe l’illegittimità della Delibera di Giunta Comunale nella parte in cui prevede una limitazione dell' ampiezza del fronte mare concedibile a soli 50 ml, senza prevedere una deroga in favore degli stabilimenti balneari destinati prettamente ai disabili, per la cui realizzazione sono necessari spazi con ampiezze ed estensioni maggiori rispetto a quelli prescritti dalla delibera impugnata. In altri termini, viste le finalità sociali che il ricorrente intende perseguire attraverso la realizzazione del progetto, l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere una deroga rispetto alle prescrizioni dettate dalla Delibera comunale n. 40/2014 in considerazione del favor normativo riconosciuto dal richiamato PRC, favor che trova la propria ratio giustificatrice nel carattere gerarchicamente sovraordinato della Legge quadro n. 104/92.

Il motivo di ricorso è infondato.

Si osserva, infatti, che non è in discussione la circostanza che le concessioni demaniali marittime debbano rispettare le previsioni della Legge n. 104/1992;
il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge predetta nulla ha a che vedere con un presunto obbligo di rilascio di una concessione demaniale marittima né con la doverosa previsione di un’eccezione alle regole generali previste dalle disposizioni disciplinanti la materia. Inoltre risulta inconferente il richiamo all’art. 17 della L.R. 17/2006 considerato che se è vero che la lett. e) della L.R. n. 17/2006 consentiva, nelle more dell'adozione del PRC, il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere connesse all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite, è anche vero che tale possibilità era riferita ad aree già assentite in concessione.

Inoltre, il Comune di Gallipoli ha evidenziato come l'area oggetto di richiesta di concessione ricade in zona individuata nel Piano Regionale delle Coste quale "C1S1", ovvero "costa ad elevata criticità e ad elevata sensibilità ambientale". Per tale tipologia di area, le NTA del PRC prevedono il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per un periodo di almeno tre anni dalla data di approvazione del PRC e, comunque, fino a quando sia stata accertata - attraverso un'attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Nel caso di specie, dunque, le ragioni ostative sono contenute direttamente nel Piano Regionale delle Coste e nessun fondamento può essere riconosciuto alla circostanza che gli studi sulla base dei quali sono state classificate le coste sono stati redatti da oltre tre anni dovendosi considerare, ai fini del controllo del fenomeno erosivo, il periodo minimo triennale successivo all’approvazione del PRC. In assenza di evidenze contrarie, deve ritenersi legittimo il diniego opposto dal Comune.

Infine, il richiamo alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di ottenere una deroga all’ampiezza del fronte mare, è del tutto ingiustificato atteso che le NTA allegate al PRC prevedono già, al punto 8.8. che tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la illegittimità della delibera G.C. n. 40 del 04/02/2014 per difetto di competenza;
eccesso di potere.

In particolare la Deliberazione di G.C. appena richiamata, pur rappresentando un atto di indirizzo per la predisposizione del progetto da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, risulterebbe illegittima per difetto di competenza atteso che un simile atto sarebbe dovuto essere adottato dal Consiglio Comunale in ragione di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. B del D. L.vo n. 267/2000.

La censura non è fondata.

La Deliberazione de qua, nell'individuare esclusivamente le dette zone C3S3 quali zone concedibili di demanio marittimo, anche prima dell'adozione del piano comunale delle coste, ha esercitato quell'attività provvedimentale idonea a contemperare tutti gli interessi in gioco, ossia quello comunale ad effettuare la pianificazione del territorio e quello privato a non veder sacrificato il diritto di iniziativa economica senza assumere il valore di Piano Comunale delle Coste.

Come già rilevato da questo Collegio, la Deliberazione di G.C. n. 40/14 del Comune di Gallipoli è un atto che "pur non assumendo valore di piano comunale delle coste (con conseguente infondatezza dell'eccezione di incompetenza svolta dalla ricorrente), costituisce legittima manifestazione da parte dell'ente degli indirizzi di massima da utilizzare non solo nella redazione del piano coste in itinere, ma anche nell'esercizio della discrezionalità sottesa all'emanazione di tutti i provvedimenti concessori" (Ord. T.A.R. Lecce, n. 41/2015).

Per le motivazioni suddette il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese di lite in considerazione della particolare complessità della materia trattata e degli interessi coinvolti nello specifico caso.

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