TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-08-03, n. 201010627

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-08-03, n. 201010627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201010627
Data del deposito : 3 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01883/2008 REG.RIC.

N. 10627/2010 REG.SEN.

N. 01883/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2008 proposto dalla s.r.l. “Ica”, rappresentata e difesa dagli avv.ti D B e Vittorio D'Alessio, con domicilio eletto presso gli stessi in Salerno in via Dogana Vecchia n. 40 nello studio dell’avv. L V,

contro

la Provincia di Avellino, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G G e C P, con domicilio eletto presso gli stessi in Salerno in via F. Manzo n. 53 nello studio dell’avv. Gianluigi Cassandra,

nei confronti di

s.r.l. “La Castellese Costruzioni”, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso la stessa in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.127 nello studio dell’avv. Antonio Rizzo,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:1) della determinazione dirigenziale n.4865 del 4/9/2008, di aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione del piano viabile, messa in sicurezza ed adeguamento delle opere della strada provinciale 57, Cod. Int. 22/06;
2) dei verbali di gara del 13.11.2007, del 04.02.2008 e del 27.06.2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Avellino e della s.r.l. La Castellese Costruzioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 14 novembre 2008, depositato il 25 successivo, la s.r.l. “Ica” ha impugnato gli atti di aggiudicazione definitiva alla s.r.l. “La Castellese Costruzioni” della gara indetta dalla Provincia di Avellino per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, di sistemazione del piano viabile e di messa in sicurezza ed adeguamento delle opere della strada provinciale “Mirabella Eclano” 57 ( Cod. Int. 22/06).

Vengono dedotti la violazione dell’art. 97 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 1, 82, 86 e 122 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e del punto 2 del disciplinare di gara, nonché dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, assumendosi l’erroneità di calcolo relativo alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si sono costituite in giudizio la Provincia e la s.r.l. “La Castellese Costruzioni” aggiudicataria della gara che, con le memorie depositate, rispettivamente, il 4 dicembre 2008 ed il 2 dicmbre 2008 e 29 gennaio 2010, hanno sollevato eccezioni in rito e, nel merito, hanno diffusamente controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

Nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2008 è stata respinta la domanda cautelare.

Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

La Provincia di Avellino, con bando pubblicato in data 8 agosto 2007, ha indetto la procedura di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, di sistemazione del piano viabile e di messa in sicurezza ed adeguamento delle opere della strada provinciale “Mirabella Eclano” 57 ( Cod. Int. 22/06).

La gara è stata aggiudicata alla s.r.l. “La Castellese Costruzioni” che ha presentato l’offerta di massimo ribasso percentuale (34,273%) sull’elenco prezzi posto a base di gara più vicina alla soglia di anomalia (34,277%) calcolata dalla stazione appaltante.

Co ricorso notificato il 14 novembre 2008, depositato il 25 seguente, la ricorrente s.r.l. “Ica”, che ha offerto un ribasso percentuale di 34,277% ha impugnato gli atti di aggiudicazione, sostenendo che il calcolo della soglia di anomalia effettuato dall’Amministrazione non è coerente con il disciplinare di gara.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti.

E’ infondata l’eccezione della Provincia d’inammissibilità del ricorso, prospettata sul rilievo della mancata prova di resistenza.

Invero, come appresso sarà chiaro dall’esame del merito della controversia, con il calcolo della soglia di anomalia reputato corretto da parte ricorrente, questa risulterebbe aggiudicataria in luogo della controinteressata.

E’ infondata anche l’eccezione, prospettata dalla controinteressata, di carenza di legittimazione processuale della persona indicata nell’impugnativa come rappresentante legale della società ricorrente, posto che, indipendentemente da quanto si indica nel corpo del ricorso, il mandato ad litem (come si accenna anche dalla controinteressata e come risulta dal documento-visura presso la C.C.I.A.A. dalla stessa depositato) è stato conferito alla giusta persona che rappresenta la società ricorrente.

Nel merito, il ricorso è infondato.

La società ricorrente che, come si è precisato, ha offerto il ribasso percentuale di 34,277% che corrisponde anche alla soglia di anomalia calcolata dalla stazione appaltante, assume che, in coerenza alla norma del punto 2 comma 4 (procedura di aggiudicazione) del disciplinare di gara, gli arrotondamenti all’unità superiore delle cifre decimali relative ai ribassi percentuali ed agli scarti (differenza tra la media dei ribassi percentuali delle offerte e ciascuno dei ribassi medesimi) vanno effettuati solo a riguardo del calcolo delle “medie” dei ribassi e degli scarti e non a riguardo delle sommatorie dei medesimi finalizzate al calcolo delle medie.

E su tale assunto parte ricorrente sostiene che la soglia di anomalia va determinata nella cifra di 34,278% (e non di 34,277%), con la conseguenza che il suo ribasso di 34,277% non solo non rientra nell’anomalia, ma è quello più vicino alla detta soglia di anomalia (34,278%).

E’ necessario considerare che la norma del disciplinare richiamata da parte ricorrente indica il computo degli arrotondamenti solo per il calcolo delle “medie” (calcolo fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5);
e che, in assenza di una previsione di arrotondamento per i residui calcoli, solamente sulle “medie” vanno effettuati gli arrotondamenti.

Senonchè, come ben chiarisce la stazione appaltante, i calcoli effettuati sono stati eseguiti proprio nel senso indicato dalla società ricorrente.

Il problema, allora, si sposta sulla correttezza meramente aritmetica dei calcoli operati dalla stazione appaltante che determina la soglia di anomalia nella cifra di 34,277% e di quelli effettuati dalla società ricorrente che indica tale soglia nella cifra di 34,278%.

Dagli atti depositati in giudizio dalle parti si deduce che la differenza delle posizioni riguarda specificamente il calcolo della media degli scarti che la stazione appaltante determina nella cifra di “0,064” (derivante dalla somma degli scarti senza arrotondamenti fissata in 1,547900 che divisa per 24 (corrispondente ai concorrenti valutati ) dà la cifra della “media” di 0,06449586 che non va arrotondata perché la sua quarta cifra decimale è inferiore a 5;
e che, invece, la società ricorrente indica la media in parola nella cifra di “0,065” derivante dalla somma degli scarti fissata nella cifra di 1,5484 che divisa per 24 dà 0,0645 che va arrotondata a “0,065” perché la sua quarta cifra decimale è pari a 5.

Ed infatti, determinata la media dei ribassi delle offerte in 34,213 sul cui calcolo aritmetico le parti concordano, v’è che sommata tale cifra a 0,064 risulta la soglia di anomalia di 34,277% come determinata dalla stazione appaltante, mentre se la medesima cifra (34,213) viene sommata a “0,065” il risultato è 34,278 come indicato dalla società ricorrente.

Ciò posto, deve reputarsi che, da quanto risulta dall’esame della documentazione depositata in giudizio, è aritmeticamente corretto il calcolo effettuato dall’Amministrazione perché questa, coerentemente alla normativa del disciplinare di gara, ha operato gli arrotondamenti solo sulle “medie” proprio come viene chiarito dalla stessa e dalla controinteressata, mentre i calcoli indicati dalla società ricorrente, come analiticamente esposti nella consulenza tecnica esibita, appaiono errati proprio perché, da quanto si evince dalla consulenza medesima, espongono, a riguardo della somma degli scarti, la cifra di 1,5484 non corrispondente alla mera somma aritmetica come dalla ricorrente medesima invocato, apparendo la stessa arrotondata a riguardo della cifra “0,0155” relativa allo scarto riguardante la Rita Costruzione.

In definitiva, le censure dedotte sono infondate e, pertanto, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

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