TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-08-03, n. 201010627

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2010-08-03, n. 201010627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201010627
Data del deposito : 3 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01883/2008 REG.RIC.

N. 10627/2010 REG.SEN.

N. 01883/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2008 proposto dalla s.r.l. “Ica”, rappresentata e difesa dagli avv.ti D B e Vittorio D'Alessio, con domicilio eletto presso gli stessi in Salerno in via Dogana Vecchia n. 40 nello studio dell’avv. L V,



contro

la Provincia di Avellino, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G G e C P, con domicilio eletto presso gli stessi in Salerno in via F. Manzo n. 53 nello studio dell’avv. Gianluigi Cassandra,



nei confronti di

s.r.l. “La Castellese Costruzioni”, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso la stessa in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.127 nello studio dell’avv. Antonio Rizzo,





per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:1) della determinazione dirigenziale n.4865 del 4/9/2008, di aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione del piano viabile, messa in sicurezza ed adeguamento delle opere della strada provinciale 57, Cod. Int. 22/06; 2) dei verbali di gara del 13.11.2007, del 04.02.2008 e del 27.06.2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Avellino e della s.r.l. La Castellese Costruzioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato il 14 novembre 2008, depositato il 25 successivo, la s.r.l. “Ica” ha impugnato gli atti di aggiudicazione definitiva alla s.r.l. “La Castellese Costruzioni” della gara indetta dalla Provincia di Avellino per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, di sistemazione del piano viabile e di messa in sicurezza ed adeguamento delle opere della strada provinciale “Mirabella Eclano” 57 ( Cod. Int. 22/06).

Vengono dedotti la violazione dell’art. 97 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 1, 82, 86 e 122 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e del punto 2 del disciplinare di gara, nonché dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, assumendosi l’erroneità di calcolo relativo alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si sono costituite in giudizio la Provincia e la s.r.l. “La Castellese Costruzioni” aggiudicataria della gara che, con le memorie depositate, rispettivamente, il 4 dicembre 2008 ed il 2 dicmbre 2008 e 29 gennaio 2010, hanno sollevato eccezioni in rito e, nel

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