TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-06-12, n. 202411877

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-06-12, n. 202411877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411877
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2024

N. 11877/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09170/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9170 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Rieti, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Rieti in data 11.06.2021 e notificato il successivo 15.06.2021, con il quale la Prefettura ha revocato l'abilitazione all'esercizio del mestiere di pirotecnico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Rieti e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente -sin dal 12.07.2016 - è titolare dell’attestato di idoneità per l’esercizio del mestiere di pirotecnico ex art. 101 R.D.

6.5.1940 n. 635 e conseguente autorizzazione di polizia. Egli, inoltre, con provvedimento prot. -OMISSIS-/C.T.P.M.E. del 12 gennaio 2017 ha ottenuto dalla Prefettura di Chieti l’attestazione per l’esercizio dell’attività di vendita di materiale esplodente della I, IV e V categoria ex art. 101 sopra citato.

Con l’impugnato provvedimento di revoca, la Prefettura di Rieti resistente ritiene che il-OMISSIS- non sia più in possesso del requisito della “buona condotta” di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. in relazione a plurime circostanze:

-una condanna divenuta irrevocabile 30.12.2012 per il reato di fabbricazione abusiva di materie esplodenti ( art. 678 c.p.);

- la mancata riabilitazione disposta dal Tribunale di Catania in data 20.1.2021 per non avere dato prove effettive e costanti di buona condotta in relazione alla sussistenza di un’ulteriore condanna (non definitiva) ex art. 703 c.p. per reato commesso il 24.09.2017, nonché per la citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all’art. 612 c.p., commesso il 23.5.2019 ;

- la nota della Prefettura di Catania che comunica di avere avviato procedimento per l’emissione eventuale di divieto di detenzione armi su proposta dell’Arma Carabinieri – Comando provinciale di Catania del 30.12.2020;

- l’abuso del titolo di polizia e l’assenza di buona condotta ai sensi art. 11 TULPS.

Propone ricorso deducendo i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del T.U.L.P.S.;
eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa;
difetto di motivazione.

Con ordinanza n. -OMISSIS-la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato veniva respinta.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

All’udienza del 28 maggio 2024 la causa è stata riservata in decisione.

Il ricorso non ha fondamento e deve essere respinto.

Dalla motivazione del provvedimento emergono circostanze, puntualmente indicate nelle comunicazioni delle Prefetture di Catania e di Messina, idonee a far dubitare della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa. L’ampio potere di apprezzamento discrezionale di cui l’Autorità di pubblica sicurezza dispone in funzione dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, appare congruamente motivato in relazione alle emergenze istruttorie e procedimentali.

L’art. 11 TULPS infatti stabilisce che l’ interesse primario della collettività alla sicurezza pubblica postula una condotta del cittadino - titolare di licenze di p.s. - che sia esente da precedenti di rilievo, che espongono invece a pericolo di abusi del titolo e lo rendono inaffidabile.

Il ricorso per le ragioni esposte va respinto.

In ragione della peculiarità della fattispecie si ritiene di dover compensare le spese di giudizio.

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