TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-10-27, n. 200904929

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-10-27, n. 200904929
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904929
Data del deposito : 27 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00655/2009 REG.RIC.

N. 04929/2009 REG.SEN.

N. 00655/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 655 del 2009, proposto da:
R P, rappresentata e difesa dagli avv.ti E C e C L, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, via Ulrico Hoepli 3

contro

- COMUNE di S C, in persona del Sindaco pro tempore, signor F B, rappresentato e difeso dall’avv. V R, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, piazzale Bacone 2
- REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio

nei confronti di

DELL’

ACQUA

Sergio, non costituito in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- provvedimento 20 gennaio 2009 (prot. 210), di revoca del permesso di costruire 30.11.06 n. 27/06 rilasciato per la ristrutturazione di un fabbricato sito in località Oseno di sopra, in zona edilizia A2, distinto in catasto al mappale 2428, foglio 8;

- determinazione sindacale 21 gennaio 2009 (prot. 217), avente ad oggetto l’applicazione di una sanzione pecuniaria per opere realizzate in difformità dal progetto assentito;

- nota 20 gennaio 2009 (prot. 211), recante diniego di variante al permesso di costruire;

- art. 27 n.t.a. del PRG approvato con delibera di giunta regionale 6 dicembre 2002 n. 11498, concernente la disciplina della zona A.

Visto il ricorso, notificato il 27 febbraio (alla Regione) e il 4/7 marzo (al Comune), depositato il 17 marzo 2009;

Viste le memorie di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Linzola e (per delega dell’avv. Russo) l’avv. Cino Benelli;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente otteneva un permesso di costruire (30.11.06 n. 27) e l’autorizzazione paesaggistica (23.12.06) per la ristrutturazione di un fabbricato sito in località Oseno di sopra, in zona A2.



2. Durante i lavori il fabbricato crollava;
disposta dal Comune la sospensione dei lavori, la ricorrente chiedeva una variante al permesso di costruire n. 27/06 (istanza 17.7.08, prot. 2431), presentando un progetto che prevedeva piccole modifiche alla pianta dell’edificio e la ricostruzione fedele del fabbricato esistente, crollato, “di pari dimensioni e localizzazione”.



3. Il Comune, dopo un preavviso di rigetto dell’istanza di variante (ex art. 10-bis legge n. 241/90), cui l’interessata controdeduceva, ha revocato il permesso di costruire (provvedimento 20 gennaio 2009), negato la variante (provvedimento 20 gennaio 2009) ed irrogato la sanzione pecuniaria di € 516,00 - ex art. 37 secondo comma d.p.r. n. 380/01 - per l’avvenuta demolizione dell’edificio in difformità dal permesso di costruire (determinazione sindacale 21 gennaio 2009).



4. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui al punto 3. unitamente all’art. 27 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore (n.t.a. del PRG), ove inteso nel senso di precludere la ristrutturazione del fabbricato nella modalità della demolizione e ricostruzione.



5. Questi i motivi di ricorso: 1) violazione del’art. 7 legge 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso edilizio;
2) violazione dell’art. 11 t.u. edilizia e dell’art. 35 legge regionale n. 12/2005 per irrevocabilità del permesso di costruire;
3) violazione di legge, carenza di motivazione, eccesso di potere per sviamento ed errore di fatto: l’illegittima edificazione sarebbe passibile di appropriate sanzioni edilizie, ma non di revoca od annullamento del permesso di costruire;
la revoca sarebbe inoltre viziata in punto di fatto, essendo stato il crollo del fabbricato accidentale, e non volontario, il che renderebbe illegittima anche la sanzione pecuniaria, irrogata senza neppure considerare l’accidentalità del crollo;
4) incompetenza del Sindaco, che ha firmato il provvedimento applicativo della sanzione pecuniaria in qualità di sindaco e il diniego di variante in qualità responsabile del servizio, mentre ha controfirmato come responsabile del procedimento (unitamente al responsabile dell’ufficio tecnico) la revoca del permesso, esercitando sul responsabile una indebita influenza;
5) illegittimità del diniego di variante in quanto privo di motivazione (salvo l’indebito richiamo alla motivazione della revoca del permesso);
6) illegittimità del diniego di variante per violazione della normativa statale (art. 3 d.p.r. n. 380/2001) e regionale (art. 27, comma 1, lett. d, legge regionale n. 12/2005), che ammettono la ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione, prevalendo sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali;
7) eccesso di potere per manifesta ingiustizia e irragionevolezza, non potendo il crollo accidentale di un fabbricato, per vetustà, ostare alla sua ricostruzione fedele;
8) illegittimità dell’art. 27 n.t.a. (che in zona A2 ammette solo la ristrutturazione senza demolizione) ove inteso, in contrasto col canone di ragionevolezza, nel senso di precludere la ricostruzione di un edificio crollato da solo per vetustà.

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