TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202214224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202214224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214224
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 14224/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10976/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10976 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1) della delibera della Prima Commissione del CSM del -O-, che ha proposto al Plenum il trasferimento di ufficio del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del

RD

511/1946, nonché della relativa comunicazione, prot. n. -O- del 13-9-2021, a firma del Segretario Generale del CSM;

2) della delibera della Prima Commissione del CSM del 2-O-, verbale n. -O-, che ha rigettato l'istanza del ricorrente di estinzione del procedimento di trasferimento di ufficio per superamento dei termini massimi di durata e ne ha so-speso l'ulteriore corso, stante la domanda di trasferimento in prevenzione del ri-corrente, nonché della relativa comunicazione, prot. n. -O- del 29-9-2021, a firma del Segretario Generale del CSM;

3) della delibera della Terza Commissione del CSM, o.d.g. n. -O-, per la seduta dal 13 ottobre 2021 e del relativo verbale, che ha proposto il trasferimento in prevenzione del ricorrente dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di -O- alla Procura Generale presso la Corte di Appello di -O-, con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale;

4) della delibera dell'Assemblea Plenaria del CSM adottata nella seduta dal 13 ottobre 2021, che ha approvato detta proposta di trasferimento in prevenzione, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 511/1946, nonché della relativa comunicazione, prot. n. P -O- del 18-10-2021, a firma del Segretario Generale del CSM;

5) ove esistente, del relativo decreto ministeriale di recepimento e/o di approvazione della delibera di trasferimento;

6) della presupposta delibera del Plenum del CSM adottata nella seduta del 7 aprile 2021, successivamente comunicata, che ha respinto la proposta di archiviazione del procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del ricorrente, elaborata dalla Prima Commissione dello stesso CSM, disponendo il “ritorno in commissione” della pratica;

7) della presupposta delibera della Prima Commissione del CSM adottata nella seduta del 13 aprile 2021, che ha disposto il deposito della documentazione relativa al-la posizione del ricorrente, con invito a rendere audizione il 4 maggio 2021, nonché della relativa comunicazione prot. n. P 8161/2021 del 14-4-2021 a firma del Segretario Generale del CSM;

8) della presupposta delibera della Prima Commissione del CSM del 24 maggio 2021, verbale n. 5203, successivamente comunicata, che ha disposto la proroga di tre mesi del termine per la definizione della posizione del ricorrente;

9) della presupposta delibera della Prima Commissione del CSM adottata nella seduta del 22 giugno 2021, successivamente comunicata, che ha disposto il deposito della documentazione relativa alla posizione del ricorrente, con invito a rendere audizione il 13 luglio 2021, nonché della relativa comunicazione prot. n. P 12800/2021 del 23-6-2021 a firma del Segretario Generale del CSM;

10) ove lesiva, della nota del -O- del Presidente della Prima Commissione e di quella, allegata, del Vice Presidente del CSM;

11) ove lesiva, in parte qua, della circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017 - delibera del 26 luglio 2017 del CSM;

12) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse del ricorrente;
nonché per la declaratoria della intervenuta estinzione del procedimento di trasferimento del ricorrente per l'avvenuto superamento dei termini massimi di durata del procedimento;
e per la condanna del CSM e del Ministero della Giustizia al mantenimento del ricorrente nella sede di servizio attuale, ossia presso la Procura Generale della Corte di Appello di -O-, con funzioni di Sostituto Procuratore Generale.

13) del decreto ministeriale del 22 novembre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2021, a pag. 21, col quale il Ministro della Giustizia ha disposto “il trasferimento del dott. -O- - nato a -O- il 6 luglio 1955 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, in servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -O- in qualità di Sostituto Procuratore Generale, e la sua destinazione, a domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -O- con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale (posto vacante e non pubblicato)”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente, Sostituto Procuratore Generale della Procura Generale presso la Corte d’appello di -O-, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali il CSM ha disposto il suo trasferimento “in prevenzione”, accogliendo la relativa istanza, proposta contestualmente alla richiesta di archiviazione del procedimento di trasferimento per incompatibilità con la funzione giudiziaria nel circondario di -O-, ex art. 2 del R.D. n. 511/46, e, per l’effetto, ha disposto il di lui trasferimento alla Procura generale presso la Corte d’Appello di -O- con funzioni di Sostituto Procuratore Generale.

Ha altresì gravato con motivi aggiunti il successivo decreto ministeriale del 22 novembre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2021, a pag. 21, col quale il Ministro della Giustizia ha formalizzato il detto trasferimento.

Ha lamentato l’illegittimità degli indicati provvedimenti, unitamente agli altri atti presupposti pure in epigrafe riferiti, in forza dei seguenti motivi di diritto:

1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 107, 1° comma, della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 47 del Regolamento interno del CSM e della circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017 - Delibera del 26 luglio 2017 dello stesso CSM, nelle parti infra specificate. Eccesso di potere per violazione di circolare, contrasto coi precedenti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, irragionevolezza.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 107,1° comma, della Costituzione e dell’art. 2 del R.D. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, della L. 241/1990.Eccesso di potere. 3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 107, 1° comma, della Costituzione e dell’art. 2 del R.D. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, dell’art. 42 del Regolamento interno del CSM e della circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017 - Delibera del 26 luglio 2017 dello stesso CSM. Violazione degli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 107,1° comma, della Costituzione e dell’art. 2 del R.D. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, dell’art. 52 e della Tabella del Regolamento interno del CSM e della circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017. Incompetenza.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 107,1° conuna, della Costituzione e dell’art. 2 del R.D. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, dell’art. 42 del Regolamento interno del CSM e della circolare n. P.14430 del 28 luglio 2017 - Delibera del 26 luglio 2017 dello stesso CSM. Violazione degli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 107,1° comma, della Costituzione e dell’art. 2 del R.D. 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti.

Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. -O-/2021, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 ottobre 2022.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio l’inammissibilità del gravame.

Deve infatti osservarsi che l’istante, dopo l’avvio del procedimento per incompatibilità ambientale e la delibera della Prima Commissione resa in data -O-, con la quale è stato proposto il suo trasferimento d’ufficio, ha avanzato in data 27 settembre 2021 una richiesta di trasferimento “in prevenzione”, indicando, tra le varie sedi di destinazione, la Procura Generale presso la Corte d’appello di -O-.

Orbene, va pure ricordato che l’art. 42 co. 3 del Regolamento interno del CSM prevede che “La procedura di trasferimento di ufficio non può comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità nonché in ogni altro caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d’ufficio”.

D’altro canto, la circolare 14430/2017 sul trasferimento d’ufficio, adottata in attuazione dell’art. 42 del Regolamento, a sua volta prevede all’articolo 1 co. 3 che “Quando non ricorrono le ragioni di urgenza e nella domanda di trasferimento volontario dell’interessato ricorrono tutti gli elementi per l’accoglimento, la Commissione può disporre la sospensione del procedimento di trasferimento d’ufficio, deliberandone la chiusura dopo l’avvenuto trasferimento a domanda. La sospensione del procedimento determina la sospensione dei termini di cui all’art. 4 comma 1”.

In coerenza con quanto sopra, la Prima Commissione, nella seduta del 2-O-, preso atto della domanda del ricorrente, ha espresso parere favorevole rispetto al chiesto trasferimento in una delle sedi da lui indicate ed ha disposto la sospensione del procedimento di trasferimento d’ufficio. Quindi il CSM, con delibera del 13 ottobre 2021, recependo la proposta della Terza Commissione, ha disposto il trasferimento del magistrato alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di -O- come richiesto, con effetto satisfattivo dell’istanza dell’esponente.

Osserva altresì il TAR che non si può reputare tale domanda solo presentata al fine precipuo di evitare il preannunciato trasferimento ex art. 2 R.D. 511/46, come assume l’istante.

E ciò sia perché difetta una prova certa (tranne sconfinare nei propositi interni del magistrato), sia perché il procedimento di trasferimento ambientale non era ancora concluso e non vi era alcuna certezza che terminasse con la rimozione del magistrato dalla sede.

Opportunamente la difesa erariale osserva che l’istante ha volontariamente inoltrato la domanda di trasferimento, con ciò esprimendo la precisa volontà di non attendere la chiusura del procedimento ex art. 2, optando per un trasferimento a domanda in attuazione di una specifica previsione normativa che gli riconosce tale diritto.

E se anche, in ipotesi, si volesse ritenere che l’esito del procedimento di trasferimento ambientale fosse certo, ciò non toglie che il magistrato poteva ancora in piena autonomia optare di attendere l’esito dello stesso e semplicemente impugnare la delibera finale.

La previa presentazione dell’istanza di trasferimento “a domanda” (“in prevenzione”) e l’ottenimento della sede prescelta “assorbono” e superano la questione del trasferimento ambientale e fanno venire conseguentemente meno l’interesse all’odierna impugnativa, posto che alcuna utilità residua può ritrarre l’esponente dall’annullamento degli atti gravati.

3. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

4. Tanto premesso sulla inammissibilità del ricorso, osserva il Collegio che la mancanza di una determinazione finale sul trasferimento ambientale, non esime il giudicante dal ritenere il relativo procedimento legittimamente avviato.

Deve infatti condividersi quanto osservato dalla difesa erariale, laddove ha dedotto che:

- la prima commissione ha adottato la proposta di trasferimento il -O-, quando era ancora pendente il termine semestrale che era stato prorogato dall’organo di tre mesi e prorogato ex lege per effetto della sospensione feriale;

- alcuna contraddittorietà è dato ravvisare nella proroga del termine semestrale del 24 maggio 2021, operata dalla commissione dopo aver deliberato la chiusura della fase istruttoria il 16 aprile precedente, poiché si tratta di provvedimenti che rispondono alla sequenza procedimentale prevista dall’articolo 2 della circolare sul trasferimento d’ufficio n.14430/2017 (la fase conoscitiva è articolata in un segmento istruttorio ed in un segmento teso ad assicurare il contraddittorio al magistrato);

- la stessa delibera di proroga del termine appare immune dai vizi lamentati, siccome motivata dalle esigenze istruttorie indicate, anche all’esito dell’acquisizione delle intercettazioni inerenti ai fatti penali menzionati in atti;

- infondata è la lamentata violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, posto che le fattispecie di trasferimento poste a raffronto dall’istante sono ontologicamente diverse;

- non sussiste la dedotta incompetenza della commissione, laddove la medesima, dinanzi alla richiesta di archiviazione del procedimento per superamento del termine avanzata dal ricorrente, ha deliberato di non formulare una proposta conforme alla detta richiesta di archiviazione, correttamente rimettendo al Plenum la decisione finale;

- da ultimo alcuna violazione del principio del giusto procedimento è ravvisabile, sub specie di difetto di contraddittorio, posto che l’articolo 4 della riferita circolare prescrive solo che dell’avvio del procedimento per trasferimento d’ufficio sia data comunicazione all’interessato (al ricorrente è stata puntualmente contestata la vicinanza con l’imprenditore menzionato in atti nell’ambito della audizione del 13 aprile 2021), che questi possa prendere visione ed estrarre copia degli atti e che il magistrato debba essere personalmente.

5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

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