TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2017-12-14, n. 201706722

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2017-12-14, n. 201706722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706722
Data del deposito : 14 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2017

N. 09308/2017 REG.RIC.

N. 06722/2017 REG.PROV.CAU.

N. 09308/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9308 del 2017, proposto da:


M F, rappresentata e difesa dagli avvocati M R, D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, via Ulpiano;


contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rigon Lorena non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria definitiva della Scuola Primaria pubblicata in data 19.06.2017 e della successiva graduatoria definitiva rettificata pubblicata in data 25.07.2017 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio conseguente al Concorso Ordinario per il Personale Docente di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016 per la scuola primaria e dell'infanzia nella parte in cui ha attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 71,2 punti e non 76,2


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la ricorrente contesta il punteggio attribuitole nella graduatoria di merito in epigrafe e argomenta che ove riconosciuto il punteggio a suo avviso spettante verrebbe collocata in una posizione superiore a quella attuale (567, anziché 248 o comunque 256);

ritenuto che la pretesa al riconoscimento di tale punteggio non appare suscettibile di tutela cautelare;

che tuttavia, per economia processuale, il Collegio ritiene opportuno sin d’ora, in vista della trattazione della causa nel merito che verrà fissato secondo i consueti criteri di cui all’art.71 c.p.a. :

a) richiedere all’amministrazione scolastica che ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria documentati chiarimenti in ordine al punteggio rivendicato da parte ricorrente con avviso che, in mancanza, potranno essere tratti argomenti di prova ex art.64 c.p.a;

b) disporre l’integrazione del contraddittorio, a mezzo web, nei confronti di tutti i controinteressati collocati in graduatoria che, in caso di accoglimento del ricorso, in quanto collocati in posizione più favorevole alla ricorrente ne potrebbero risultare pregiudicati;

considerato che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle graduatorie;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;
in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che la parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi