TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-03-29, n. 201200129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-03-29, n. 201200129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201200129
Data del deposito : 29 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00206/2010 REG.RIC.

N. 00129/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00206/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2010, proposto da:
M S S, rappresentato e difeso dall'avv. H E, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Argentieri, 2;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R v G, S B, L F e D A, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3;

Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. R B, L O, con domicilio eletto presso R B in Bolzano, corso della Libertà, 1;

per l'annullamento

1) del provvedimento della Provincia autonoma di Bolzano, ripartizione 19 lavoro, ufficio 19.3, ufficio servizio lavoro, prot. n. 140967/41.06, d.d. 8.3, ovvero 8.4.2010, in quanto la data non è leggibile;

2) della delibera/decisione del 10.6.2010 della Commissione Provinciale di Controllo sul collocamento, in merito al ricorso gerarchico del 14.4.2010;

3) della comunicazione del 17.6.2010 della Provincia autonoma di Bolzano, ripartizione 19, ufficio 19.3, ufficio servizio lavoro, prot. n. 370559/41.04.08 con cui si comunica la decisione di cui sopra, e cioè di respingere il ricorso gerarchico del 14.4.2010 contro il provvedimento del Centro Mediazione Lavoro di Bolzano che dispone la perdita dello stato di disoccupazione;

e (per quanto occorrer possa) della comunicazione/determinazione dell’INPS, sede di Bolzano, del 30.8.2010, prot.

INPS

1400.30.08.2010.00046120, con cui si comunica che l’indennità di mobilità non sarà più erogata, in quanto l’interessato sarebbe stato cancellato dalle liste dei lavoratori disoccupati,

nonché di ogni altro atto non conosciuto, presupposto, preliminare, precedente, successivo, esecutivo, di attuazione o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e dell’ Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 M R D e uditi per le parti i difensori: avv. B. Fleischmann, in sosituzione dell'avv. H. Egger, per il ricorrente e avv. R. von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor M S S, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si grava avverso i provvedimenti specificati in epigrafe attinenti alla propria cancellazione dalla lista di mobilità disposta dall’Ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, al rigetto del ricorso gerarchico ed alla dichiarazione dell’INPS di conseguente cessazione di erogazione dell’indennità di mobilità.

Si è costituita la Provincia di Bolzano chiedendo la reiezione del ricorso stante la sua infondatezza.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012, in prossimità della quale il ricorrente presentava una memoria, contenente anche istanze istruttorie, ad illustrazione delle proprie tesi difensive e la Provincia una memoria di replica, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Con ordinanza n. 31/12 il Collegio, rilevata la sussistenza di seri dubbi in ordine alla giurisdizione di questo Tribunale, per consentire la possibilità di difesa sul punto, assegnava alle parti 30 giorni per presentare memorie vertenti su tale questione. Il ricorrente depositava in termini memoria difensiva.

Con memoria dd. 23.2.2012 e depositata nella medesima data si costituiva in giudizio l’INPS, rilevando di essere venuto a conoscenza della pendenza del presente giudizio solo in esito alla notifica dell’ordinanza n. 31/12 da parte di questo tribunale, poiché il ricorso non era stato notificato presso la sede dell’INPS, ma consegnato al portiere di uno stabile che solo successivamente sarebbe divenuto sede dell’avvocatura dell’INPS, per cui chiedeva di essere rimesso in termini, eccependo comunque il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

DIRITTO

Il Collegio, anche per un principio di economia processuale, non ritiene di dover disporre la remissione in termini dell’INPS, considerato quanto si va ad esporre.

Il signor S, a seguito di licenziamento collettivo da parte della Speedline srl ad esito della procedura ex art. 24 legge n. 223/1991, è stato iscritto nelle liste di mobilità.

Con lettera di data 11.2.2010 del centro mediazione lavoro di Bolzano veniva invitato a presentarsi presso il Centro di formazione professionale per un incontro formativo e di iscrizione organizzato per il primo marzo 2010. Il ricorrente non si presentava, senza fornire motivazioni, e con lettera raccomandata gli veniva comunicata la sua cancellazione dalla lista di mobilità, con riferimento all’art. 9, comma 1, lett. d) bis, legge n. 223/1991.

In data 14.4.2010, il S, chiedendo il riesame della decisione, portava all’ufficio servizio lavoro una dichiarazione della scuola guida Garda da cui risultava che il primo marzo, nell’orario di cui alla convocazione, aveva svolto lezioni di guida con autotreno, nell’ottica, come esposto in ricorso, di un proprio ricollocamento nel mondo del lavoro. Con lettera raccomandata dd. 17.6.2010 veniva comunicato al ricorrente che la commissione provinciale di controllo sul collocamento aveva respinto la sua istanza del 14.4.2010 avverso la disposta cancellazione dalla lista di mobilità.

Seguiva la comunicazione dell’INPS di cessazione di erogazione dell’indennità di mobilità a far data dalla disposta cancellazione.

Va preliminarmente esaminata la questione della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale.

Il ricorrente agisce per l’annullamento dei provvedimenti impugnati in considerazione della pretesa illegittimità della propria cancellazione dalla lista di mobilità con conseguente perdita dello status di disoccupazione.

Per la pacifica giurisprudenza rilevante in materia, “l’iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico e, quindi, l’esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Civ. SS.UU. 4 agosto 2010, n. 18048;
cfr., ex multis : Cass. Civ.

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