TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-30, n. 202303624
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 03624/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D C e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R S in Roma, via Luigi Tosti, 19;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS-, avente per oggetto Incendio in -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- - Diffida -OMISSIS-- annullamento d’ufficio della Determinazione dell’area Urbanistica e Vigilanza n. -OMISSIS-, pubblicata presso l’albo pretorio del Comune di -OMISSIS- il 27 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con la quale, in relazione all’incendio verificatosi nell’impianto di smaltimento di materiali plastici di proprietà della ricorrente, è stato disposto l’annullamento d’ufficio della determinazione n. -OMISSIS- contenente diffida precedentemente rivolta alla -OMISSIS- per la bonifica del sito e si è deliberato di adottare nei confronti della ricorrente idoneo provvedimento di messa in pristino dello stato dei luoghi.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è proprietaria di un impianto di smaltimento di materiali plastici, nella disponibilità della -OMISSIS- a seguito di affitto di ramo d’azienda in data -OMISSIS-; b) nel -OMISSIS-, riscontrata dalla Città Metropolitana di -OMISSIS- la violazione, da parte della -OMISSIS-, della normativa in materia ambientale e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali, l’impianto è stato sottoposto a sequestro penale ed è stato nominato custode l’amministratore unico della -OMISSIS-; c) dal momento del sequestro, cessata ogni attività, l’impianto è rimasto pressoché abbandonato, unitamente a un’enorme quantità di materiale plastico di proprietà della -OMISSIS-, ivi giacente; d) con sentenza n. -OMISSIS- è stato dichiarato il fallimento della -OMISSIS-; e) con istanza del -OMISSIS- la ricorrente ha chiesto alla Procura della Repubblica il dissequestro dell’impianto, segnalando il pericolo di incendio, e ha chiesto, inoltre, che venisse avviata “ogni azione per l’attività di rimozione dei rifiuti insistenti nell’impianto, tutti potenzialmente pericolosi per le persone e per l’ambiente e la conseguente bonifica del sito”, ma la Procura ha espresso parere contrario, ritenendo la sussistenza di esigenze cautelari preminenti; f) la ricorrente ha reiterato l’istanza di dissequestro, l’ultima volta con richiesta in data -OMISSIS-, rimasta senza riscontro; g) in data -OMISSIS- si è verificato un incendio di vaste dimensioni che ha interessato anche l’impianto; h) il custode - legale rappresentante della -OMISSIS- - si trovava agli arresti domiciliari ed è stato sostituito solo in data -OMISSIS-, successivamente all’incendio; i) con il provvedimento in questa sede impugnato, il Comune ha ingiunto alla ricorrente la rimessione in pristino stato del sito, dichiarando, tra l’altro, di volersi conformare alla decisione del Tribunale Ordinario di Catania per quanto riguarda il capo deciso.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la determina impugnata non contiene alcuna indicazione delle norme di legge applicate, che ne costituiscono il presupposto, ed è priva dei caratteri tipici del provvedimento autoritativo, non riportando, nemmeno astrattamente, la condotta comandata né le conseguenze di un eventuale inadempimento; b) risulta violato l’art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006, che, recependo il principio comunitario “chi inquina paga” (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), stabilisce che gli interventi di bonifica dei siti contaminati gravano esclusivamente sul responsabile della potenziale contaminazione, e che, se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall’Amministrazione competente; c) nessuna responsabilità dell’inquinamento o del rischio di contaminazione ambientale è addebitabile alla ricorrente, che non ha avuto più la disponibilità dell’impianto dal momento dell’affitto alla -OMISSIS- e che si è, comunque, diligentemente, ancorché infruttuosamente, attivata per ottenere il dissequestro dello stabilimento; d) nell’atto con cui l’Amministrazione obbliga un soggetto a compiere le attività di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi a proprie spese devono essere indicate e verificabili le risultanze istruttorie e i motivi per i quali il proprietario del sito contaminato, destinatario dello stesso provvedimento, sia stato ritenuto responsabile dell’evento dannoso, e, in ordine a tale profilo, il provvedimento impugnato appare viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione; e) la determina impugnata è stata emessa nel 2023, a distanza di molto tempo rispetto ai fatti e agli eventi da cui è derivata la contaminazione del sito di proprietà della ricorrente, e, pertanto, risulta non idonea ad attuare quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 al fine di prevenire rischi di danno ambientale e/o a porvi rimedio nell’immediatezza del disastro.
Il Comune intimato, con memoria depositata in data 30 giugno 2023, ha osservato quanto segue: a) con diffide del Sindaco in data -OMISSIS-, era stato intimato alla -OMISSIS- di mettere in sicurezza l’impianto e di smaltire i materiali ivi giacenti in modo incontrollato, anche al fine di evitare incendi; b) poiché la -OMISSIS- aveva omesso un qualsivoglia intervento ripristinatorio, il Sindaco ha esposto i fatti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS-, ma senza esito o riscontro di sorta; c) a seguito dell’incendio, dopo interlocuzioni con le istituzioni pubbliche di riferimento, il Comune ha emesso nei confronti della subentrata curatela