TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2012-04-24, n. 201201946

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2012-04-24, n. 201201946
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201201946
Data del deposito : 24 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02283/2011 REG.RIC.

N. 01946/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02283/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2011, proposto da:
L G R, Avvocato, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’Avv. C C, domiciliati in Napoli nella Segreteria del Tar Campania;

contro

Provincia di Napoli in persona del Presidente pro tempore, autorizzato a stare in giudizio come da deliberazione dlla Giunta provinciale n. 804 del primo settembre 2011, rappresentato e difeso dagli avvocati A D F e D M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Napoli, piazza Matteotti n. 1, come da procura in calce alla copia notificata del ricorso;

per ottenere

L’

ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N.

1309/2008 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO D'ARCO.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che con ricorso notificato il 15 aprile 2011 e depositato il successivo giorno 26, l’Avv. Raffaele La Gatta chiede che questo TAR voglia dichiarare l’obbligo della Provincia di Napoli di dare esecuzione alla sentenza del Giudice di pace di Pomigliano d’Arco n. 1309\08, nella parte in cui l’Ente locale è stato condannato al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari d’Avvocato, per un totale di euro 495,00, distratti in favore dell’odierno ricorrente, legale antistatario di parte attrice in quel giudizio civile;

- che la somma richiesta nella circostanza dal ricorrente è indicata in euro 1.280,00 come risultante da atto di precetto notificato all’Amministrazione il 12 maggio 2009;

- che tale sentenza risulta passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria del 28 gennaio 2011 appostavi in calce;

- che la Provincia di Napoli, costituitasi in resistenza, ha eccepito l’infondatezza del ricorso per intervenuto pagamento (a fronte della notifica del titolo esecutivo avvenuta il 16.12.2008 ed a seguito di procedura di liquidazione conclusasi con determinazione dirigenziale n. 2067 del 19.2.2009) a mezzo di assegno circolare emesso in favore dell’attore per la somma di euro 594,66, pervenuto al ricorrente in data 9 marzo 2009 (come affermato dallo stesso Avv. La Gatta nella sua missiva del 13 marzo 2009, depositata dalla difesa provinciale), deducendo, inoltre, che tale assegno è stato respinto dal creditore che asseriva essergli dovute ulteriori somme come da atti di precetto notificati;

- che il ricorso, passato in decisione nella camera di consiglio del 28 marzo 2012, è infondato, e va respinto, in quanto la Provincia di Napoli ha provveduto a completare la procedura di pagamento del debito (comprensiva del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U. n. 267\2000, di determinazione dirigenziale di liquidazione n. 2067 del 19 febbraio 2009, nonché di successivo mandato di pagamento al tesoriere e di conseguente emissione di assegno circolare) nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14 comma I bis del decreto legge n. 669 del 1996 convertito in legge n. 30 del 1997;

- che, questa Sezione, in consonanza con la prevalente giurisprudenza, ha più volte rilevato come il termine dilatorio in questione integri una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010 , n. 16434;
sez. IV, 04 maggio 2010 , n. 2462;
T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 24 gennaio 2008 , n. 531;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008 , n. 25;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 29 ottobre 2007 , n. 1034), sicchè, nel lasso di tempo approntato dal legislatore per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di completare il procedimento di spesa, secondo quanto correntemente affermato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, l’ordinamento non tollera azioni lato sensu esecutive in forza del titolo la cui efficacia è temporaneamente sospesa ex lege ;

- che, pertanto, la Provincia di Napoli ha esattamente (per tempo, quantità e qualità della prestazione) adempiuto all’obbligazione addossatale dal giudicato in questione, ben prima dell’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, ed il rifiuto del creditore di riceverla si rivela ingiustificato, atteso che non ricorre –per quanto detto- un caso di adempimento parziale che, ai sensi dell’art. 1181 c.c., il creditore avrebbe potuto ricusare;

- che, inoltre, deve essere richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale (condiviso da questa Sezione) per il quale sono dovute al creditore solo le spese successive alla formazione del titolo giudiziale strettamente correlate alle attività necessarie ad ottenere la sua definitività ai fini dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza, se ed in quanto effettivamente sostenute (quali le spese di esame, di copia e di notificazione, di certificazione di definitività), che secondo gli atti allegati al ricorso ammontano a complessivi euro 46,00 (ricompresi quindi nella somma pagata dalla Provincia), mentre non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c. (poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699;
C.d.S., sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5923;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 242);

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo;

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