TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-02-18, n. 202000276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-02-18, n. 202000276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000276
Data del deposito : 18 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2020

N. 00276/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00783/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante legale della società “-OMISSIS-.”, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Gobbi, con studio in Savona al corso Italia n. 5/10 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;



per l’annullamento

del decreto emesso dalla Prefettura di Bari, prot. n. -OMISSIS-O.P. 1° ter, notificato in data 1°.7.2019, di revoca della licenza, ai sensi dell’art. 134 TULPS, già concessa al sig. -OMISSIS- con provvedimento prot. n. -OMISSIS-/Area O.P. 1 bis del 16.12.2016, e di contestuale diniego della voltura della suddetta licenza, ai sensi dell’art. 134 TULPS, richiesta in seguito alla cessione del ramo d’azienda, nell’attuale qualità di rappresentante legale della società -OMISSIS-., con sede legale in Bitritto alla via -OMISSIS- e con sede operativa in Molfetta (BA) alla via -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti il difensore presente avv. Roberto Gobbi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, il ricorrente impugnava il provvedimento cumulativo restrittivo emesso dall’Autorità prefettizia, deducendone plurimi vizi di legge e profili di eccesso di potere.

2.- Si costituiva solo in via formale la parte resistente, senza produzione di documenti.

3.- In esito all’udienza camerale, con ordinanza della Sezione n. -OMISSIS- del 26 luglio 2019, veniva concessa la misura cautelare della sospensione del provvedimento sfavorevole, atteso l’incombente pregiudizio grave dell’interruzione dell’attività da parte di un’azienda con centinaia di dipendenti assunti.

Veniva inoltre disposto l’ordine di depositare, ai sensi dell’art. i sensi dell’art. 46, comma 2, del codice del processo amministrativo, il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, di quelli in esso citati e di quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

Infine, sono stati richiesti alla Prefettura chiarimenti, con specifico riguardo all’apprezzamento della gravità delle violazioni riscontrate, in relazione all’applicazione della misura più grave della revoca, anziché di quella più mite della sospensione.

4.- Indi, la Prefettura depositava i documenti richiesti e una relazione illustrativa, concludendo che, per le violazioni riscontrate, è prevista in via alternativa la sospensione del titolo di polizia, oppure la sua revoca. Non viene però dato alcun specifico chiarimento in ordine alla gravità delle infrazioni riscontrate.

5.- Dopo un primo rinvio, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2019, il ricorso veniva ampiamente discusso, concludendo per il difetto di proporzione tra la misura comminata della revoca e la fattispecie concreta.

Nulla la difesa erariale ha in merito argomentato con

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