TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202303647

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-06-16, n. 202303647
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303647
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 03647/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00888/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Ferdinando del Carretto 26;



contro

Comune di Castello di Cisterna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Coop. Sociale New Food A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determina n. 404 del 14.12.2022 con cui è stata aggiudicata alla Società New Food soc. coop. soc. la procedura di gara inerente il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2022/2023 – CIG 9489605DC4; b) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della New Food soc. coop. soc.; c) ove e per quanto lesiva della legge speciale di gara comprensiva di bando, disciplinare e capitolato laddove interpretabile in senso non escludente della New Food soc. coop. soc; d) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre n. 609 del 14.11.2022; e) ove e per quanto lesiva delle determina di nomina della commissione n. 623 del 23.11.2022 reg. gen.; f) ove e per quanto lesiva della nota prot. n 15592 del 20.12.2022 avente ad oggetto la verifica dei requisiti di New Food e del riscontro fornito da quest'ultima; g) ove e per quanto lesivo del verbale di consegna del servizio prot. n. 15439 del 16.12.2022; h) ove e per quanto lesiva della nota prot. 470 dell'11.1.2023; i) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti e/o integrativi; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio ai fini del subentro della ricorrente nel servizio nonché, in subordine, per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una riedizione della stessa in senso conforme alla legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sirio S.r.l. il 27/4/2023:

Per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) della Relazione del 31.3.2023 depositata dal Comune di Castello di Cisterna in pari data e dei relativi allegati; nonché per l'annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio ai fini del subentro della ricorrente nel servizio nonché, in subordine, per l'annullamento della intera procedura di gara ai fini di una riedizione della stessa in senso conforme alla legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castello di Cisterna e di Coop. Sociale New Food A R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° giugno 2023 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto una procedura di gara inerente il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023 – CIG 9489605DC4.

La ricorrente, essendo risultata seconda graduata con 81,15 punti, dopo la società NEW FOOD Soc. Coop. Soc. che ha totalizzato con 85,66 punti, ha proposto in data 30.12.2022 istanza di accesso agli atti di gara (cfr. allegato).

L’istanza di accesso è stata riscontrata dalla Stazione Appaltante solo in data 1.2.2023, mediante la trasmissione della documentazione richiesta dalla ricorrente, documentazione che, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe evidenziato l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della odierna controinteressata.

Ad avviso della ricorrente, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara stante la falsa dichiarazione inerente alla sussistenza di pregressi gravi illeciti professionali, in relazione a due pregresse vicende, una relativa alla questione della sua espulsione in una gara indetta dal Comune di Melfi ed una altra relativa alla revoca della sua aggiudicazione da parte del Comune di Crispano.

2. Il ricorso è articolato in vari motivi di censura per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti sia la società controinteressata che il Comune, i quali hanno depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Essi, inoltre, hanno eccepito la tardività del ricorso in quanto la determina gravata n. 404/2012 del 14.12.2022 è stata in pari data pubblicata e, di conseguenza, il ricorso andava notificato entro e non oltre il 13 gennaio 2023, mentre la notifica è avvenuta solo in data 17 febbraio 2023, a nulla rilevando quanto eccepito dalla ricorrente circa la presunta tardività del riscontro dell’istanza di accesso formulata, trattandosi, nella fattispecie, di atti e documenti già a sua conoscenza.

Con ordinanza cautelare n. 413 del 3 marzo 2023, il Collegio ha accolto ai fini del riesame l’istanza cautelare proposta nel ricorso, ordinando alla stazione appaltante di riesaminare la posizione della New Food scarl e di rappresentare in modo espresso le proprie valutazioni in ordine alle due vicende, l’una relativa al procedimento di Melfi, l’altra al procedimento presso il Comune di Crispano.

In esecuzione della ordinanza cautelare, l’amministrazione ha prodotto una relazione, in data 31.3.2023.

Con motivi aggiunti, presentati il 27/4/2023, è stata impugnata anche la relazione del 31.3.2023, depositata dal Comune di Castello di Cisterna in pari data e i relativi allegati e sono state dedotte ulteriori doglianze in relazione ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Tutte le parti hanno depositato memoria e repliche in vista dell’odierna udienza, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto, il che esime il Collegio dall’esame della eccezione di tardività.

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 80 COMMA 5 LETT. C) E SS., F-BIS) DEL D.LGS. 50/2016; ART. 97 COST) – SULLA FALSA E/O MANCATA DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA NEW FOOD DEI PREGRESSI ILLECITI PROFESSIONALI.

Sostiene in particolare che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, in quanto, nella dichiarazione resa nel DGUE, nel rispettivo spazio, aveva barrato la casella NO, senza quindi menzionare la sua esclusione da una gara indetta dal Comune di Melfi, provvedimento che aveva dato origine ad un contenzioso, conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato, che ne aveva confermato la legittimità. In particolare, la New Food aveva acquistato il ramo di azienda della Quadrelle 2001, società fallita e poi sequestrata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la New Food « non ha dichiarato una circostanza dirimente per la sua partecipazione alla gara ed anzi ha formulato dichiarazioni fuorvianti, ciò che la rende meritevole della sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d. lgs. n. 50 del 2016 ».

Il profilo di doglianza è infondato.

Occorre premettere che, come affermato dalla Adunanza Plenaria 28 agosto 2020, n. 16, “ La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non ne comporta automaticamente l’esclusione, ma solo laddove la stazione appaltante ritenga motivatamente che esse ne compromettano l’integrità e l’affidabilità. Analogamente, le informazioni dovute dai concorrenti in sede di gara a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge o dalla normativa di gara, sono solo quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità ”.

Nel caso di specie, tale valutazione è stata effettuata dalla stazione appaltante, ancorché su sollecitazione del Tribunale, ed essa ha rappresentato, nella relazione del 31.3.2023, che, come confermato dai documenti versati in atti, la questione del Comune di Melfi risultava del tutto superata alla data di indizione della gara per cui è giudizio (avviso pubblicato in data 22.11.2022), in quanto il sequestro del ramo di azienda della Quadrelle 2001 era stato già revocato dal Tribunale di Avellino in data 7.1.2022, con sentenza n. 32, la quale ha anche affermato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito.

La vicenda pertanto era definitivamente conclusa già da allora, né poteva avere rilevanza sulla affidabilità della ricorrente nell’attualità.

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