TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-08-03, n. 202300419
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Testo completo
Pubblicato il 03/08/2023
N. 00419/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2016, proposto da
Società Italiana per il Gas - Italgas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F T e U N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C C in L'Aquila, Vico Picenze, n. 25;
contro
Comune di Ancarano, non costituito in giudizio;
Provincia di Teramo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano D'Ignazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della comunicazione dell'amministrazione provinciale prot. n. 287199 del 10 dicembre 2015, avente ad oggetto "servizio concessioni - concessioni per attraversamenti stradali - richiesta corresponsione canone non ricognitorio ai sensi dell'art. 49 bis del vigente regolamento COSAP".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa M C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale in diversi comuni della provincia di Teramo, impugna il regolamento C.O.S.A.P. della Provincia di Teramo approvato con delibera di Giunta n. 728/21.12.2012 nella parte in cui dispone il pagamento del canone non ricognitorio per l’occupazione di spazi e aree pubbliche con reti di servizi pubblici.
Il ricorso, che solleva in via preliminare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 comma 8 del d.lgs. 285/1992 per violazione degli articoli 3 41 117 comma 2 lett.e) e 117 comma 3, è affidato a cinque articolati motivi con i quali la ricorrente lamenta in estrema sintesi:
- la violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 285/1992, che prevede un canone di occupazione di