TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2021-11-11, n. 202101644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2021-11-11, n. 202101644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101644
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2021

N. 01644/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00701/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2021, proposto da
L A, rappresentata e difesa dagli avvocati G C N, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, Via Melo, 97;

per l’ottemperanza

della sentenza della Sezione n. 31 del 5 gennaio 2020, nonché la declaratoria di nullità o, in via gradata e previa conversione dell’azione, l’annullamento del provvedimento emesso dal Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa in data 7.5.2021nonché del provvedimento del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 17.5.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra L A ha chiesto l’ottemperanza della sentenza della Sezione n. 31 del 5 gennaio 2020, nonché la declaratoria di nullità o, in via gradata e previa conversione dell’azione, l’annullamento del provvedimento emesso dal Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa in data 7.5.2021, con cui si è disposta la “ riammissione dell’interessata, ai soli fini giuridici e matricolari, dalla data del provvedimento medico-legale a quella di scadenza della prima rafferma, ossia dal 24 luglio 2019 al 09 settembre 2020 ”, con disposizione di riammissione della VFP1 A L “ ai fini amministrativi limitatamente al periodo già citato (24 luglio 2019 – 9 settembre 2020);
- ai soli fini giuridici e matricolari per il periodo dal 10 settembre 2020 - 2 febbraio 2021, atteso che l’interessato è stato riammesso in servizio attivo il 3 febbraio 2021
”, nonché del provvedimento del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 17.5.2021, con cui si è comunicato alla ricorrente che la “ conferma che la riammissione ai fini amministrativi, disposta dalla Direzione Generale nei confronti del militare in oggetto, equivale al corrispettivo economico relativamente al periodo 24 luglio 2019 – 09 settembre 2020 ”.

In particolare, con la sentenza n. 31/2020 la Sezione ha accolto il ricorso iscritto al RG 1582/2019 e, per l’effetto, ha annullato – per quanto più interessa il presente giudizio – il decreto del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 7.11.2019, prot. n. M_D GMIL REG2019059726, con cui era stato disposto il proscioglimento della ricorrente per perdita dell’idoneità psico-fisica.

La ricorrente ha premesso di aver notificato la sentenza, non appellata e quindi passata in giudicato, e di aver, pertanto, sollecitato con note del 16.1.2021, del 17.2.2021 e 25.2.2021 la riammissione in servizio ed il “ pagamento delle retribuzioni dovute per il servizio a VFP1 ” dal giorno del proscioglimento fino all’effettivo reintegro (cfr. pag. 4). Ha soggiunto che con lettera del 29.1.2021 “ il Ministero della Difesa invitava la sig.ra Amendolagine a riprendere il servizio che, effettivamente riprendeva nuovamente ”.

Con tale nota, in particolare, l’Amministrazione ha evidenziato di aver sciolto favorevolmente alla ricorrente la riserva “sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio”, da ciò facendo conseguire che “ il provvedimento di proscioglimento n. 0277225 del 14 luglio 2020 è definitivamente annullato e la riammissione ai fini giuridici e matricolari dell’Amendolagine dal 24 luglio 2019 (data del provvedimento medico-legale emesso nei confronti del medesimo) al 9 settembre 2020 (data di scadenza della prima rafferma) è da intendersi in via definitiva ”: un provvedimento – quello del 14.7.2020 – con cui, invece, era stata disposta la “ riammissione amministrativa relativamente al succitato periodo compreso tra il 10 settembre 2020 (data di ammissione alla seconda rafferma annuale, già avvenuta, come sopra riportato, soltanto sotto il profilo giuridico/matricolare) ed il 2 febbraio 2021 (data antecedente a quella di riammissione in servizio attivo) ”;
ed ha, perciò, invitato la ricorrente a comunicare la propria volontà di essere riammessa.

La ricorrente ha, però, censurato la legittimità degli ulteriori provvedimenti con cui il Ministero ha regolato la riammissione in servizio, lamentando che gli arretrati sarebbero stati, in effetti, corrisposti “ sino al 09.09.20 e non anche dal 10.09.20 alla riammissione in servizio del 3.2.21 ”: circostanza comprovata dal cedolino emesso per il mese di giugno 2021 (“con cui venivano riconosciuti, in favore del soldato Amendolagine, “arretrati stipendio A.P.” pari a € 9.336,37 ”);
aggiungendo, quale ulteriore circostanza significativa, che “ nelle more, con decreto del 22.06.21 (…), il Ministero della Difesa – Direzione Generale Previdenza Militare e della leva, dichiarava la dipendenza da causa di servizio delle lesioni patite dalla ricorrente nel corso del servizio, e poste a base del provvedimento di proscioglimento ” (cfr. pag. 5).

Richiamando le statuizioni della sentenza oggetto del presente giudizio la ricorrente ha dedotto che “ l’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento di proscioglimento, con efficacia retroattiva, comporta che la VFP1 Amendolagine debba considerarsi in servizio senza soluzione di continuità dalla sua incorporazione del 10.9.18 (…) alla data odierna ”, sottolineando, poi, che “ il fatto che gli accertamenti medici abbiano condotto al riconoscimento della causa di servizio, con decreto del 22.6.21 (…) determina che la stessa non possa più essere dichiarata prosciolta in ragione delle patologie sofferte, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 955 e 959 del D.lgs. n. 66/2010 ”.

Su tale fondamento ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, quale effetto della pronuncia, “ gli arretrati retributivi per il periodo di assenza dal servizio ” (cfr. pag. 7): una conseguenza lineare che sarebbe stata, all’opposto, disattesa per effetto dei successivi provvedimenti emessi dall’Amministrazione, mediante i quali si è disposta la riammissione “ ai fini amministrativi limitatamente al periodo già citato (24 luglio 2019 – 9 settembre 2020) ” e “ ai soli fini giuridici e matricolari per il periodo dal 10 settembre 2020 - 2 febbraio 2021, atteso che l’interessato è stato riammesso in servizio attivo il 3 febbraio 2021 ” (provvedimento del 7.5.2021), precisandosi che “ la riammissione ai fini amministrativi, disposta dalla Direzione Generale nei confronti del militare in oggetto, equivale al corrispettivo economico relativamente al periodo 24 luglio 2019 – 09 settembre 2020 ” (provvedimento del 17.5.2021).

Ha, quindi, dedotto la nullità dei predetti provvedimenti, chiedendo di ordinare “ all’Amministrazione di corrispondere al soldato A L le differenze di paga giornaliera non riconosciute dall’Amministrazione e maturate dal 10 settembre 2020 sino al 2 febbraio 2021, ultimo giorno in cui la ricorrente è stata tenuta fuori servizio in forza del provvedimento annullato ” (cfr. pag. 10): emolumenti quantificati “ nella misura complessiva lorda di € 6.161,20 ” (€. 42,20 x 146 giorni) (cfr. pag. 11).

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa (28.7.2021), depositando una relazione nella quale ha reso noto di aver “ provveduto al riconoscimento delle spettanze economiche riferite al citato periodo (10 settembre 2020 – 2 febbraio 2021) ”, evidenziando che, “ stante il pieno soddisfacimento delle pretese azionate con il ricorso de quo, si confida nella declaratoria della cessata materia del contendere e si resta in attesa di notizie in ordine alle decisioni che verranno adottate ”.

In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 26 ottobre 2021 la ricorrente ha confermato la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato: a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

In applicazione del principio di soccombenza virtuale si dispone la compensazione delle spese processuali, tenuto conto che il procedimento che ha condotto alla definizione della situazione della ricorrente è stato connotato da una rimeditata valutazione dell’Amministrazione sulla dipendenza da causa di servizio, indotta dal riesame del parere negativo n. 59776/2020 reso nell’adunanza n. 2352 del 9 marzo 2021, mai stato oggetto di impugnazione da parte della medesima ricorrente.

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