TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-03-15, n. 201102337

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-03-15, n. 201102337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102337
Data del deposito : 15 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01517/2006 REG.RIC.

N. 02337/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01517/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2006, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avv. C C L Geria, con domicilio eletto presso C C L Geria in Roma, Piazzale delle Medaglie D'Oro, 72;

contro

- il Comune di Canino, rappresentato e difeso dall'avv. R L, e con domicilio eletto presso R L in Roma, v.le Giulio Cesare, 71;
- il Ministero per i beni e le attivita' culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della ingiunzione a demolire del Comune di Canino adottata con ordinanza n. 7, prot. n. 13289, a firma del responsabile del V Settore, datata 13.12.05, notificata in data 15.12.05, nonché, ove occorrer possa, della “segnalazione” della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio in data 26.6.05, prot. n. 5639.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canino e del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il cons. G L;

Difese come specificato in verbale;


Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 3 dicembre 2010;

Considerato che essa rileva che il lotto di terreno interessato dal provvedimento impugnato è divenuto di proprietà pubblica per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione da parte della Soprintendenza;
e chiede che conseguentemente, non essendo parte ricorrente più proprietaria del bene:

- venga disposto, a carico della Soprintendenza, idoneo adempimento istruttorio atto a certificare che il ricorrente non è più proprietario del bene;

- che, quindi, venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla definizione del presente giudizio;

- Considerato che l’idoneo adempimento istruttorio richiesto non risulta più necessario, poiché l'esercizio del diritto di prelazione - e i relativi effetti sulla proprietà del bene in argomento - risultano dalla documentazione depositata dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 2 dicembre 2010;

Considerato che da quanto sopra risulta effettivamente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso prospettata da parte ricorrente, così come ribadito da quest'ultima nella odierna camera di consiglio;

Ritenuto che lo sviluppo della vicenda processuale suggerisca l'integrale compensazione delle spese di causa fra tutte le parti costituite, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

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