TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-12-24, n. 200909564

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-12-24, n. 200909564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200909564
Data del deposito : 24 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09888/1993 REG.RIC.

N. 09564/2009 REG.SEN.

N. 09888/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9888 del 1993, proposto dal Sig. Aperta Costantino, rappresentato e difeso dall'avv. C C e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Piazza Municipio n.4;

contro

Comitato Regionale di Controllo in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R S ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale in Napoli, Via S. Lucia n.81;
Comune di Somma Vesuviana in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n.38 del 6/3/1992 del Comitato Regionale di Controllo di annullamento della Delibera consiliare del Comune di Somma Vesuviana n.12 del 10/2/1992 avente ad oggetto chiarimenti alla Delibera consiliare n.95 del 25/11/1991 ad oggetto inquadramento del personale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione della Regione Campania;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1060 del 1993 di rigetto della domanda di sospensione;

Vista la costituzione dell’Avv. Centore in sostituzione dell’Avv. Esposito Alaia;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista l’ulteriore memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Espone in fatto il ricorrente che il Comune di Somma Vesuviana con Delibera consiliare n.95 del 25/11/1991 inquadrava in posti vacanti nei ruoli organici dell’Ente vari gruppi di dipendenti assunti ai sensi della Legge n.285/1977 e che avevano richiesto l’inquadramento in profili professionali superiori ex art.40 del DPR n.347/1983, tra cui parte ricorrente inquadrata in particolare nella VI q.f. – istruttore. Il Comitato Regionale di Controllo con provvedimento n.207 del 1991 chiedeva chiarimenti in ordine alla revoca della determinazione commissariale n.2 del 10/10/1991, chiarimenti poi forniti dal Comune di Somma Vesuviana con Delibera consiliare n.12 del 10/2/1992 ma annullata con l’impugnato verbale.

La Regione Campania si è costituita per sostenere l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, l’erroneità dei presupposti, l’illogicità e la perplessità.

2. In relazione alle pretese azionate con il presente ricorso, la Sezione ritiene di dover ribadire la propria opinione più che consolidata (ex plurimis, 29.12.2008, n.21534;
5.8.2008, n.9804 e ss.) in linea con la giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, 24.5.2002, n.644;
Cons. Stato, V, 6.2.2003, n.627;
6.5.2002, n.2402) secondo cui l’inquadramento dei dipendenti degli Enti locali in applicazione dell’art.40 del DPR n.347/1983 deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato. Non rileva poi neanche la circostanza che l’Ente possa aver assunto, in epoca precedente, alcune determinazioni di carattere generale riguardanti i criteri applicabili ai fine della attribuzione delle nuove qualifiche del personale, dal momento che la legittimità del singolo atto di inquadramento deve essere infatti verificata in relazione ai parametri normativi di cui al DPR n.347/1983, indipendentemente dal contenuto di altri atti generali o accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.

2.1 Coerentemente alla citata giurisprudenza, dalla quale la Sezione ritiene di non aver motivi per discostarsi, il ricorso risulta infondato dal momento che nessun dubbio è in ogni caso configurabile circa la necessità che l’inquadramento del personale previsto dall’art.40 del DPR n.347/1983 debba essere effettuato esclusivamente in base alla comparazione tra il contenuto delle qualifiche funzionali già contemplate nel precedente ordinamento ed il contenuto funzionale tipico delle qualifiche introdotte nel medesimo DPR n.347, senza che vengano in rilievo le mansioni effettivamente espletate dagli interessati, sia di fatto che a seguito di incarico in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1.10.2002, n.4164;
T.A.R. Toscana, 31.5.2002, n.1157). L’inquadramento dei dipendenti secondo la procedura in questione costituisce infatti un’attività amministrativa priva di profili di discrezionalità, le cui operazioni non sono sindacabili per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e della disparità di trattamento (Cons. Stato, V, 13.12.1999, n.2098).

3. In altri termini, il più volte citato art. 40 non ha attribuito alcun rilievo alle mansioni superiori svolte dai dipendenti degli Enti locali rispetto ai livelli già attribuiti in base agli atti applicativi del DPR n.191/1979, dovendo l’Amministrazione tenere conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dal dipendente e prescindere dalle eventuali diverse mansioni, seppur svolte in virtù di incarichi formali, non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente rivestito dal dipendente (Cons. Stato, IV, 25.9.2002, n.4920;
V, 12.10.1999, n. 1432). La richiamata disposizione, recante le norme di primo inquadramento del personale degli Enti locali, va dunque interpretata nel senso che il presupposto per la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali consiste nella valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun Ente e quello delle qualifiche stabilite dal citato DPR n.347.

L’inquadramento deve in sostanza avvenire ricercando e assegnando a ciascun impiegato la qualifica, tra quelle indicate dal DPR n.347, che descrive mansioni e profili professionali coincidenti e corrispondenti con le qualifiche e le mansioni possedute, prescindendo però dalle eventuali diverse mansioni svolte di fatto e anche dalle mansioni effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (Cons. Giust. Ammin., 13.10.1999, n.441;
Cons. Stato, V, 5.5.1999, n.510;
1.4.1999, n. 353). Si tratta, in definitiva, di un’opera pressoché vincolata di comparazione e di verifica della corrispondenza tra mansioni inerenti alla qualifica posseduta e declaratoria dei nuovi profili professionali e, proprio in virtù del loro carattere vincolato, va riconosciuta l’infondatezza delle varie argomentazioni per come dedotte in sede di ricorso.

4. Ritenuta l’infondatezza delle censure dedotte in sede ricorsuale, sulla base di tali premesse il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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