TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-11-25, n. 202200801
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Pubblicato il 25/11/2022
N. 00801/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2016, proposto da
Isola S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C S, V S, con domicilio eletto presso lo studio V S in Cagliari, via Dante Alighieri n. 32;
contro
Comune di San Teodoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n.76;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di San Teodoro prot. n. 9531 del 10.05.2016, successivamente comunicato, che dichiara irricevibile la pratica di iscrizione della società ricorrente nel registro ex art. 68 (Codice della Navigazione) per esercitate l'attività di commercio ambulante su area pubblica per l'anno 2016 (SCIA del 06/05/2016 CUS 3135 prot. 9540 del 09/05/2016) in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di San Teodoro n. 199 del 30.12.2015 "regolamento disciplinare della attività di cui all'art. 68 CN nel territorio del Comune di San Teodoro ... misure transitorie di salvaguardia", quale atto presupposto anch'esso impugnato;
nonché per la condanna al risarcimento del danno da mancato inizio dell'attività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Teodoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2022, tenutasi da remoto ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento, meglio precisato in epigrafe, con il quale il Comune di San Teodoro ha dichiarato irricevibile la pratica- dalla medesima società presentata- di iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. per l’esercizio dell’attività di commercio ambulante, nonché il presupposto atto della Giunta Comunale con il quale è stato stabilito che, nelle more della predisposizione di un Regolamento volto a disciplinare il commercio in forma itinerante sul demanio marittimo, sarebbero state sospese “ in via transitoria e temporanea le nuove iscrizioni e le prosecuzioni di attività nel registro di cui all' art. 68 Codice della Navigazione ”.