TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2024-01-29, n. 202400335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2024-01-29, n. 202400335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400335
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00335/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01813/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2023, proposto da
LUEN s.r.l. con sede in Palermo, via G. Mazzini in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M R, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Libertà n. 39;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato L S M Piscitello dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
Ministero dell’Interno - Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 184 e con domicilio digitale come da REGINDE;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della Determinazione Dirigenziale n. 13502 del 9 novembre 2023, notificata in data 13.11.2023, con cui il Comune di Palermo/Area dello Sviluppo Economico/Staff Capo Area dello Sviluppo Economico/Servizio Suap, ha disposto la chiusura dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, denominato “AMAZING SUSHI BAR”, sito in Via Giuseppe Mazzini n. 44, della Società LUEN per un periodo di giorni 5 (cinque) consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del detto provvedimento;

- del verbale di sequestro delle attrezzature musicali adottato dagli agenti di Polizia Municipale di Palermo a carico dell'odierna ricorrente la sera del 3.11.2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e del Ministero dell’Interno - Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha gravato gli atti meglio specificati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare per “Erronea valutazione dei presupposti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 4 della D.D.C. n. 435/2015. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto. Insussistenza del divieto sulla cui scorta è stato emesso il provvedimento sanzionatorio. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Mancata lesione di un bene giuridico. Violazione dell’art. 97 Cost.”

Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimate, alla camera di consiglio del 10/01/2024 il Tribunale, dopo avere verificato l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., nonché l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, ha dato avviso alle parti (riportato a verbale) della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il Collegio rileva in limine che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Invero è giurisprudenza di questo Tribunale che le sanzioni amministrative irrogate per la violazione del Regolamento del Comune di Palermo, di cui alla D.C.C. n. 435/2015, rientrano nel novero delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 20 legge 24/11/1981, n. 689, la cui impugnazione è attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sentenza 24/11/2023, n. 3521).

In considerazione della novità della questione sussistono ragioni sufficienti per disporre la compensazione delle spese di lite.

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